Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20787 del 21/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20787
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2660/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
GEOPLAST S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Manuele Molinari e dall’Avv. Paolo
Gemelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via P.
Mercuri n. 8;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, n. 803/7/2016 depositata il 20 giugno 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021
dal consigliere Pierpaolo Gori.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, veniva rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e accolto parzialmente l’appello incidentale della società Geoplast S.p.a., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 112/4/2014 la quale a sua volta aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto tre avvisi di accertamento emessi per Ires, Irap e Iva per gli anni di imposta 2006-8, per ciascun anno a titolo di errata determinazione di quote di ammortamento, omessa capitalizzazione di costi e non inerenza di costi e, per gli ultimi due anni di imposta, anche per non inerenza dei costi e l’omessa contabilizzazione di ricavi.
2. In particolare, il giudice di primo grado accoglieva la prospettazione del contribuente in relazione al rilievo relativo alla non inerenza dei costi relativi alle manutenzioni straordinarie sui beni dei terzi, confermando per il resto gli avvisi di accertamento.
Il giudice d’appello accoglieva l’appello incidentale della contribuente in relazione alla ripresa per minori quote di ammortamento, confermando la decisione di primo grado quanto all’omessa capitalizzazione di costi relativi a bene con utilità pluriennale, limitatamente al “gruppo elettrogeno”, “materiale per trasformazione pressa” e “piano colonna per modifica pressa”.
3. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.
Da ultimo, la contribuente deposita memoria e l’Agenzia nota con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con memoria datata 5 febbraio 2021 ed istanza datata 11 marzo 2021 depositata anteriormente all’adunanza camerale, rispettivamente, la contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno formulato istanza per l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, a seguito di presentazione di domanda e perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6.
5. Non vi sono ragioni per non accogliere la richiesta, essendo cessata la materia del contendere come risulta da pagamento estintivo effettuato dalla contribuente, come attestato da nota della Direzione Provinciale dell’Agenzia competente. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021