Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20787 del 14/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14209-2010 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUERRINO ORTINI giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE UFFICIO DISTRETTUALE IIDD DI ANCONA,

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 81/2009 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ricorrente ha subito accertamento induttivo dei redditi percepiti quale socia della società Torauto per l’anno (OMISSIS).

Ha proposto ricorso eccependo di non avere avuto, in quel tempo nè un ruolo di socia nè di amministratrice della società, e comunque di non essere obbligata solidale; inoltre ha contestato la legittimità delle sanzioni irrogate.

Sono seguiti, al ricorso, i due gradi di merito, e poi il giudizio di cassazione che si concluso con un annullamento con rinvio, e nuovo giudizio di secondo grado.

Ora la contribuente si duole della sentenza emessa in sede di rinvio, relativamente però soltanto al regime delle spese, che sarebbero state liquidate a suo favore in misura inferiore a quella imposta dalla legge.

A sostegno del ricorso formula tre motivi di censura, cui resiste con controricorso l’Agenzia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Giova innanzitutto rilevare che la sentenza impugnata è stata depositata il 27 maggio 2009 e che la L. n. 69 del 2009 (che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c. prevedente la necessità che ciascun motivo di ricorso per cassazione ai sensi dei nn. 1, 2. 3 e 4 c.p.c. si concluda con un quesito di diritto) è entrata in vigore nel luglio 2009 e le disposizioni in essa contenute “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge”, senza che possa parlarsi di un’applicazione retroattiva dell’art. 366-bis c.p.c. poichè la sua applicazione è consentita ai ricorsi aventi “a oggetto un provvedimento pubblicato in data anteriore al 4/7/09” in ossequio a quanto disposto dall’art. 58, comma 5 stessa legge di abrogazione (v. tra le altre Cass. n. 5752 del 2011) e dovendo peraltro rilevarsi che è stato ritenuto infondato (v. cass. n. 26364 del 2009) il dubbio di costituzionalità di tale articolo, “in quanto è discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali”.

Tanto premesso, occorre altresì evidenziare che nei primi due motivi del ricorso in esame viene dedotta violazione della legge sostanziale e/o processuale (e solo nel terzo motivo vizio di motivazione), pertanto tutti tali motivi dovevano concludersi a pena di inammissibilità con un quesito di diritto che presenti le caratteristiche di idoneità enucleate nel tempo dalla copiosa giurisprudenza (anche a sezioni unite) formatasi in proposito.

Nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o in un mero interpello della Corte di legittimità ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia in quanto tale. suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n.11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c. civ. deve compendiare: “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice: c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (v. tra le altre cass. n. 19769 del 2008 e n. 7732 del 2014) e “non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. cass., ord. n. 20409 del 2008). Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatta è poi bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione. anche un errore di qualificazione giuridica del fatto”. (Cass. S U n. 7770 del 2009). Ciò comporta che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti. in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass. sez. un., n. 20603 del 2007).

Infine,m con riguardo al terzo motivo di ricorso nel quale risulta altresì dedotto vizio di motivazione, giova evidenziare che nella giurisprudenza di questa Corte si è altresì precisato, con riferimento. in particolare, ai motivi di ricorso con i quali – come nella specie – si denuncia vizio di motivazione, che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere. a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. e che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., SU, n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (v. tra le altre Cass., n. 16002 del 2007 e la già citata cass. n. 7732 del 2014).

Tanto premesso, il suddetto motivo (con il quale si denuncia vizio di motivazione) manca totalmente della illustrazione riassuntiva richiesta dall’ultima parte dell’art. 366 bis c.p.c. siccome interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 3200,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA