Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20787 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20787 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 22572-2008 proposto da:
.COOP. LOMBARDIA SCARL in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato
SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende giusta
2013

delega a margine;
– ricorrente –

1680

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 11/09/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
controricorrente nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –

di MILANO, depositata il 18/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SALVINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del 1 0 motivo del ricorso,
assorbito esame restanti motivi.

avverso la sentenza n. 58/2007 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo

Con due avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni, notificati in
data 28.7.2004, l’Ufficio di Milano 5 della Agenzia delle Entrate
dovuta per gli anni 1999 e 2000 in quanto indebitamente portata in
detrazione per effettuare operazioni non imponibili (nella specie si trattava
della cessione gratuita di computer a scuole pubbliche dietro consegna di “buoni
premio”, per un valore predeterminato, che la società cooperativa rilasciava ai propri
clienti in relazione all’importo dei prodotti venduti dalla cooperativa e da questi
ultimi acquistati).

Il Giudice di prime cure accoglieva i ricorsi della società contribuente
ritenendo che nella specie non fossero configurabili “operazioni a premio”.
La decisione veniva riformata in grado di appello. I Giudici territoriali
rilevavano che la controversa questione concernente la qualificazione della
cessione dei computers come “operazione premio” era del tutto fuorviante,
in quanto dalla motivazione degli avvisi di accertamento risultava che
anche la PA concordava nell’escludere tale ipotesi, e che la pretesa
tributaria era invece fondata sul diverso presupposto della riconducibilità di
tale operazione tra quelle esenti da imposta, ai sensi dell’art. 19co2 Dpr n.
633/1972, con conseguente esclusione del diritto a detrazione IVA da parte
della cooperativa, soggetto sul quale, pertanto, veniva definitivamente ad
incidere l’imposta versata in rivalsa al fornitore dei computers.
Tanto premesso la CTR della Lombardia, rigettate le eccezioni
pregiudiziali di inammissibilità dell’appello

(per omessa indicazione

dell’Ufficio giudiziario e per tardiva proposizione della impugnazione) rilevava, da

un lato, che il ricorso introduttivo della contribuente avrebbe dovuto essere

RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

Stefa

st.
livieri

recuperava nei confronti della società cooperativa Lombardia a r.l. l’IVA

dichiarato inammissibile in quanto interamente dedicato a contestare la
qualificazione della cessione come di operazione a premi, sebbene sul
punto non vi fosse questione, essendo stata esclusa tale qualificazione
giuridica anche dagli avvisi di accertamento opposti; dall’altro che,
venendo a configurarsi la cessione gratuita dei computers alle scuole come
operazione esente, la società cooperativa -come anche affermato dal
passiva emessa dal fornitore dei computers.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società
cooperativa deducendo dodici motivi.
Ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate, mentre non si
costituito l’intimato Ministero della Economia e delle Finanze.
Lat società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei
confronti del Ministero della Economia e delle Finanze, non costituito, che
non è stato parte nel giudizio di secondo grado.
2. Con il primo, secondo e quarto motivo la ricorrente deduce i seguenti
vizi di nullità della sentenza di appello per “errores in procedendo” ex art.
360co1 n. 4) c.p.c.:
1- violazione dell’art. 22co 1 e dell’art. 53co2 Dlgs n. 546/92 avendo
omesso la CTR di dichiarare la inammissibilità dell’atto di appello in
quanto l’Ufficio appellante non aveva depositato, presso la segreteria del
Giudice tributario, nel termine di decadenza di gg. 30 dalla proposizione
2
RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

Cons.
Stefano Oli

Giudice di legittimità- non aveva diritto a detrarre l’IVA relativa alla fattura

del ricorso, copia dello stesso con la fotocopia della ricevuta della
spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale (primo
motivo);
2- violazione dell’art. 32co 1 e dell’art. 61 Dlgs n. 546/92, non avendo
rilevato la CTR che la produzione da parte della Agenzia fiscale dei
documenti attestanti la data di spedizione del ricorso era da ritenersi
documenti fino a venti giorni prima della udienza di trattazione (secondo
motivo);
3- violazione dell’art. 53co l Dlgs n. 546/92 non avendo la CTR
dichiarato inammissibile l’atto di appello in quanto privo della indicazione
dell’Ufficio giudiziario avanti il quale era proposta la impugnazione(quarto
motivo).
Accanto a tali motivi la ricorrente denuncia inoltre, con il terzo motivo, il
vizio di insufficiente motivazione ex art. 360co n. 5) c.p.c. in punto di
accertamento della tempestività del ricorso in appello, avendo omesso la
CTR di prendere in esame, oltre ai documenti prodotti dalla Agenzia
appellante, anche quelli depositati dalla società appellata (nota trasmessa in
data 14.12.2006 dal responsabile della Divisione operazioni Logistiche di Poste
Italiane con allegata copia relativa al foglio della distinta delle raccomandate contenente anche quella concernente la spedizione del ricorso in appello- recante il
timbro datario “15.11.2005”), da quali emergeva che il ricorso era stato

consegnato oltre il termine di decadenza del 14.11.2005.
3. Il primo motivo è fondato.

D EL
31. Il combinato dispostoidalla L. n. 546 del 1992, art. 53Icomma 2, ed
•■ OELL/4•1-.1″..5 14( 0‘14 414cne l’appellato deve, “a pena
art. 22, comma
3
RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

est.
Stefin ONvieri

preclusa ai sensi delle norme indicate che consentono il deposito di

d’inammissibilità”, depositare nella segreteria della commissione tributaria
adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, “copia del ricorso
… spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per
raccomandata a mezzo del servizio postale”, ed il combinato disposto dalla
L. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ed art. 22, comma 2, stabilisce che

3.2 Osserva il Collegio che la specificità del processo tributario, quale
giudizio di tipo impugnatorio e di merito che non consente attesi i tempi

particolarmente brevi di impugnazione dell’atto

nel caso di pronuncia di

inammissibilità del ricorso di accedere nuovamente alla tutela
giurisdizionale, ha impegnato la giurisprudenza in una attenta rimeditazione
sulla applicazione delle norme processuali che comminano sanzioni di
inammissibilità, e pertanto, anche sulla scorta delle pronunce 13.6.2000 n.
189, 6.12.2002 n. 520 e 18.3.2004 n. 98 emesse dal Giudice delle Leggi
(che hanno ribadito la necessità di una interpretazione di tali norme “in armonia con
un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità,
evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del
soggetto che si intende tutelare”), questa Corte è pervenuta ad elaborare

principi interpretativi restrittivi delle predette norme (“in base al canone
ermeneutico secondo il quale e’ necessario dare alle norme processuali in genere, ed
a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell’interesse
generale, faccia bensi’ salva la funzione di garanzia che e’ istituzionalmente propria
del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo
l’operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di
quella garanzia dovrebbero giovarsi”: Corte cass V sez. 8.9.2004 n. 18088; Corte
cass V sez. 10.3.2006 n. 5356; Corte cass. V sez. 22.3.2006 n. 6391; Corte cass. V

sez. 15.6.2010 n. 14389) affermando il principio che il definitivo sacrificio
dell’interesse ad agire del contribuente (e comunque, in genere, delle parti
4
RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

CoT4st.
Stefano
vieri

detta inammissibilità va rilevata “anche se la parte resistente si costituisce

del giudizio tributario) può essere giustificato (idest reso compatibile con il
diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.) soltanto nei casi in cui la particolare

gravità del vizio che affligge l’atto introduttivo ed il conseguente
impedimento alla prosecuzione del giudizio siano giustificati dal
preminente interesse pubblico alla soddisfazione di quelle esigenze che la
legge persegue, nell’interesse generale, attraverso il regolare svolgimento
vizio di forma, sanzionato a pena di inammissibilità, corrisponda ad un
vizio di sostanza, o perché l’atto viziato viene a pregiudicare altri interessi
di natura sostanziale o processuale (ritenuti dalla legge prevalenti), o perché il
vizio è tale da non consentire di ricondurre l’atto, come in concreto
compiuto, nello schema del modello legale della fattispecie disciplinata
dalla norma processuale.
3.3 Tanto premesso, il deposito presso la segreteria del Giudice
tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello

nella specie portato a conoscenza mediante notifica cd. “diretta” ai sensi dell’art.

16co3 Dlgs n. 546/92 ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la

data della spedizione per raccomandata dell’atto introduttivo o di
impugnazione, assolve alla duplice funzione di consentire la verifica:
a) della osservanza del termine di decadenza per la proposizione del
ricorso introduttivo (del giudizio di primo grado) ex art. 21 Dlgs n.
546/92, impeditiva dell’eventuale consolidamento del rapporto
tributario come definito dal provvedimento della Amministrazione
finanziaria opposto, ovvero del termine di decadenza dalla
impugnazione, previsto ai sensi degli artt. 51 e 62 Dlgs n. 546/92
(con riferimento al giudizio di secondo grado e di legittimità), e dunque la

verifica della idoneità del ricorso in appello (od in cassazione) ad
impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
5
RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

est.
C
Stefano cJivieri

della funzione giudiziaria (e del processo), e dunque soltanto nei casi in cui il

b) della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante,
in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del
termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente,
è normativamente ancorata alla “spedizione”, e non alla ricezione del
ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che
sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al
medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del
quale

IV

termini che hanno inizio dalla notificazione o

comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (cfr.
Corte eass. n. 20262/04, n. 14246/07; Sez. 5, Sentenza n. 7373 del
31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n. 8664 del 15/04/2011).

Entrambe le predette verifiche -in quanto attinenti alla osservanza di
norme di ordine pubblico processuale- debbono essere compiute “ex
officio” dal Giudice e sono sottratte al potere dispositivo delle parti,
rispondendo a preminenti esigenze di natura pubblica afferenti al controllo
della regolarità dello svolgimento del processo, e conseguendo, in caso di
esito negativo dell’accertamento officioso, la pronuncia di inammissibilità
dell’atto introduttivo del giudizio, quale constatazione da parte del Giudice
della esistenza di condizioni ostative all’accesso della domanda all’esame
del merito e quindi impeditive dello sviluppo del giudizio verso il suo
naturale esito che è volto a fornire la “regula juris” del caso concreto e
quindi una decisione sul diritto controverso.
3.4 La funzione assolta dalla indicata prescrizione normativa la sottrae,
pertanto, al sospetto di illegittimità costituzionale (per irragionevolezza ex
art. 3 Cost. o per violazione dell’art. 24 Cost.), non essendo ravvisabile
6
RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

Stefa

est.
livieri

presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione,

nella specie l’adempimento di una mera formalità non essenziale -in quanto
surrogabile mediante la ricerca di altri idonei atti o documenti ovvero
mediante la condotta processuale concludente della parte appellata- per la
ragione che, nel caso di specie, la ricevuta della spedizione della
raccomandata l’unico atto pubblico attestante la data di spedizione dell’atto
di appello, difettando altri parametri di verifica dell’osservanza dei predetti
Risulta pertanto giustificata la gravità della sanzione della inammissibilità
comminata in caso di omesso deposito, nel termine previsto, della ricevuta
della spedizione della raccomandata postale, in quanto l’atto di appello (in
copia od in originale), in assenza della ricevuta della spedizione per
raccomandata, non soltanto non risponde allo schema legale previsto, ma è
inidoneo al raggiungimento dello scopo: a) della tempestiva costituzione in
giudizio dell’appellante, b) dell’impedimento del passaggio in giudicato
della sentenza impugnata.
Né può obiettarsi che il mancato deposito della ricevuta della
spedizione per raccomandata, attenendo al momento della prova, costituisce
un elemento estrinseco rispetto ai requisiti di validità dell’atto di appello:
tale ricostruzione, infatti, da un lato non tiene conto che la fattispecie legale
della costituzione in giudizio dell’appellante è disciplinata dalla norma
processuale (art. 22 comma 1) come fattispecie complessa che si perfeziona
con il deposito, nel termine previsto, di entrambi gli atti indicati,
indipendentemente dalla diversa funzione, rispettivamente introduttiva del
giudizio e probatoria della tempestività, cui ciascuno di essi è preordinato;
dall’altro non considera che l’adempimento imposto all’appellante risponde
ad esigenze che non sono nella disponibilità di quest’ultimo (come è, invece,
il diritto di allegazione e deduzione probatoria -con esclusione, ovviamente, delle
forme di esercizio di tale diritto nel processo-), essendo rivolti i termini previsti

dalla legge per l’esercizio dell’azione giudiziaria a garanzia della certezza e
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RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

Coest.
Stefano livieri

termini perentori (di notificazione del ricorso e di costituzione in giudizio).

stabilità delle situazioni giuridiche, nonché a conformare i tempi del
processo in funzione del principio costituzionale della “ragionevole durata”
previsto dall’art. 111co2 Cost. (esigenza alla quale, nel processo tributario,
rispondono degli artt. 27co1 e 55 Dlgs n. 546/92 che attribuisco al presidente del
collegio di verificare “in limine” -alla scadenza del termine previsto per la
costituzione della parti- se sussistano i requisiti di ammissibilità del ricorso

altera parte”).

3.5 Deve essere, pertanto, escluso che il mancato deposito, nel termine
di gg. 30 dalla spedizione a mezzo posta del ricorso in appello, della
ricevuta della spedizione per raccomandata, possa essere “sanato ex post”
dall’appellante con la -tardiva- produzione alla udienza di trattazione del
documento mancante, e del pari irrilevante deve essere ritenuto -attese le
evidenziate ragioni di ordine pubblico- l’eventuale comportamento
processuale della controparte che, costituendosi in giudizio senza formulare
eccezione, non potrebbe comunque impedire il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata con il ricorso inammissibile (come peraltro espressamente
disposto dall’art. 22co2 cui rinvia per il grado d’appello l’art. 53co2 Dlgs n. 546/92,
che prevede la rilevabilità “ex officio” della inammissibilità in ogni stato e grado
“anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”). Deve

dunque confermarsi il principio espresso da Corte cass. SS.UU. 29.1.2000
n. 16, secondo cui i vizi degli atti processuali irregolarità, nullità, inesistenza-

debbono essere tenuti distinti dalle conseguenze giuridiche che dagli stessi
derivano, dovendo pertanto distinguersi, nell’ambito del vizio di invalidità
dell’atto processuale integrante “nullità per inidoneità al raggiungimento
dello scopo”, avuto riguardo alla specifica funzione che il requisito
mancante dell’atto è destinato ad assolvere nel processo, le ipotesi in cui il
vizio possa essere sanato mediante rinnovazione dello stesso atto ovvero in
cui lo scopo possa ritenersi egualmente raggiunto con la costituzione in
8
RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

pronunciando, in caso di manifesta carenza, decreto di inammissibilità “inaudita

giudizio del convenuto/appellato -in relazione agli artt. 156co3 e 164 comma 2 e
3 c.p.c. da quelle, invece, in cui il vizio risulti inemendabile e come tale

ostativo all’esame del merito della impugnazione, determinandone la
inammissibilità, non potendo venir meno il vizio “né attraverso la
cooperazione dell’appellato, né attraverso il comportamento
dell’appellante” (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 11227 del 18/07/2003; id.

3.6 Alla stregua delle precedenti considerazioni deve ritenersi
manifestamente infondata la tesi della Agenzia resistente secondo cui, nel
caso di specie (artt. 22 col e 53 Dlgs n. 546/92),

“lo scopo può dirsi

raggiunto allorquando.., il destinatario del ricorso si costituisca in
giudizio” potendo la questione della tempestività del ricorso “assumere
rilievo e divenire oggetto di prova soltanto qualora il fatto sia controverso”
(controricorso pag. 7). L’assunto difensivo cade evidentemente
nell’equivoco di confondere accertamenti del Giudice che debbono essere
tenuti ben distinti in quanto rispondenti a necessità non sovrapponibili,
quali la verifica della corretta instaurazione del contradditorio (che impinge
nell’esercizio del diritto di difesa della parte convenuta)

e la verifica degli

adempimenti necessari ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza
impugnato (che attiene alla tutela di interessi generali: Corte cass. Sez. U,
Sentenza n. 6983 del 05/04/2005), bene potendo, infatti, il Giudice dichiarare

inammissibile il ricorso in appello per inosservanza del termine di
decadenza, pure in presenza di contraddittorio ritualmente costituito.
Inconferente deve ritenersi, pertanto, il richiamo operato dalla Agenzia
fiscale resistente al precedente della SS.UU. di questa Corte in data
14.1.2008 n. 627, in quanto avente ad oggetto la diversa fattispecie

dell’omesso deposito unitamente al fascicolo di parte dell’avviso di
ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per
9
RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

est.
C
Stefano livieri

Sez. 5, Sentenza n. 9169 del 21/04/2011).

cassazione spedita a mezzo posta ai sensi dell’art. 149 c.p.c.: tale
adempimento, infatti, attiene alla prova del perfezionamento del
procedimento notificatorio ed assume rilievo soltanto ai fini
dell’accertamento della integrità del contraddittorio (e non ai fini della verifica
del perfezionamento della costituzione in giudizio, né ai fini della verifica
dell’osservanza del termine di decadenza per la proposizione della impugnazione),

documento in questione, in considerazione della peculiare disciplina del
giudizio di legittimità in cui è assente la fase istruttoria, essendo
espressamente previsto dall’art. 372co2 c.p.c. il deposito fino all’udienza di

discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione
di cui al primo comma, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio
prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ.- di quei soli atti e documenti che

riguardano “la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del
ricorso e del controricorso”.

3.7 In ogni caso, indipendentemente dalla specificità della norma
applicabile al giudizio di cassazione (art. 372 c.p.c.), la verifica della
tempestività del ricorso e l’accertamento della corretta instaurazione del
contraddittorio, operano su piani diversi e non interferenti che giustificano
il diverso trattamento riservato all’omesso deposito della rispettiva prova
documentale al momento della costituzione in giudizio, in quanto: 1-in
seguito alle pronunce del Giudice delle Leggi che hanno ripetutamente
affermato il principio rispettoso delle diverse esigenze di difesa delle parti

processuali

secondo cui il momento in cui la notifica deve considerarsi

perfezionata per il notificante (quindi in funzione della verifica della osservanza
di termini perentori o di decadenza) deve distinguersi da quello in cui essa si

perfeziona per il destinatario (cfr. Corte cost. n. 477/2002; Corte cost. n.
28/2004; Corte cost. ord. n. 97/2004, con riferimento all’art. 149 c.p.c. ed alla

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ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

Co est.
Stefano Nivieri

essendo riconosciuta in tal caso la facoltà di successiva produzione del

notificazione a mezzo posta),

la prova documentale della tempestiva

proposizione dell’atto introduttivo del giudizio è certamente nella
immediata disponibilità dell’appellante, essendo conseguente al
compimento di attività svolte direttamente da quest’ultimo (la data di
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, è comprovata dalla attestazione di cui
all’art. 109 Dpr 15.12.959 n. 1229 rilasciata al momento della consegna dell’atto; la
dall’Ufficio postale al momento della ricezione dell’atto per l’inoltro al
destinatario), mentre il documento probatorio della effettiva ricezione

dell’atto da parte del destinatario (relata di notifica; avviso di ricevimento)
perviene al notificante solo in tempo successivo ed in seguito
all’espletamento di attività che esulano dalla sua sfera di controllo; 2-la
prova della effettiva ricezione dell’atto notificato al destinatario,
diversamente da quella attinente la tempestiva proposizione dell’atto
introduttivo, non è vincolata alla produzione dell’indicato documento, ma
in quanto avente ad oggetto il fatto-conoscenza del contenuto dell’atto
notificato (invito a comparire alla udienza per contraddire alla domanda), bene
può essere desunta implicitamente dalla condotta concludente dello stesso
destinatario (che si è costituito in giudizio spiegando le proprie difese), con la
conseguenza che non vi è ragione, in questo caso, di anticipare una verifica
di ammissibilità (relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio) che
potrebbe risultare superata nel caso in cui, pur non essendo stata fornita
prova documentale del perfezionamento della notifica, il destinatario si
costituisca senza formulare eccezioni alla udienza di trattazione la quale
viene in tal modo a costituire il momento rilevante in cui il Giudice è
chiamato a tale verifica.
Risponde pertanto a criteri di ragionevolezza, il trattamento differenziato
riservato -anche nel processo tributario- all’omesso deposito in segreteria
del ricorso in appello e della ricevuta della spedizione in raccomandata
11
RG n. 22572/2008
ric. Coop. Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

Con
Stefano Olivieri

spedizione del plico in raccomandata è comprovata dalla apposita ricevuta rilasciata

(inammissibilità della impugnazione), ed all’omesso deposito nel termine
previsto per la costituzione dell’appellante della cartolina AR, consentendo
alla parte appellante di produrre -fino alla udienza di verifica della rituale
costituzione del contraddittorio- la prova documentale della eseguita
notifica, non essendo assimilabili le due ipotesi in relazione alla diversa
funzione cui sono preordinate le rispettive produzioni documentali, in
condotta idonea a costituire il rapporto processuale, ma non anche ad
impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3.8 Soltanto per completezza deve rilevarsi come nella specie non ricorra
la diversa ipotesi prevista dal quinto comma dell’art. 22 Dlgs n. 546/1992,
che presuppone il deposito in giudizio di documenti in ordine ai quali sono
insorte contestazioni circa la corrispondenza all’originale.
Non essendo stato neppure allegato dalla Agenzia ricorrente di essere
incorsa nella decadenza per causa a lei non imputabile, rimane inoltre
escluso che l’esercizio dei poteri istruttori “ex officio” di cui all’art. 7 Dlgs
n. 546/1992 possa essere invocato per supplire eventuali manchevolezze
della parte appellante tenuta a depositare in giudizio il proprio fascicolo
completo di tutti gli atti e documenti necessari alla preliminare verifica di
ammissibilità della impugnazione cui è tenuto il Giudice tributario.
In conclusione accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la
sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382co3 c.p.c. in
quanto il processo non poteva essere proseguito, con conseguente condanna
dell’Agenzia fiscale alla rifusione delle spese del presente giudizio,
liquidate in dispositivo, dichiarate interamente compensate le spese relative
ai gradi di merito.

12
RG n. 22572/2008
ric. Coop.Lombardia s.c. a r.l. c/ Ag.Entrate

Con st.
‘ieri
Stefano

quanto la parte appellata, costituendosi in giudizio, pone in essere una

-

t.

P.Q.M.

ENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.r.R. 264/19-it
N. l3 I TA. ALL. i..-N. 5

MAWRIATIOMAILIA

La Corte :
– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero della
Economia e Finanze;
– accoglie il ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate,
cassa la sentenza impugnata, dichiarando che il processo non poteva essere
presente giudizio che liquida in E 10.000,00 per compensi professionali
oltre agli accessori di legge, compensate le spese dei precedenti gradi di
merito.
Così deciso nella camera di consiglio 14.5 .2013

proseguito, e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del

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