Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20787 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.05/09/2017),  n. 20787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12056/2016 proposto da:

ARTESINA HOTEL DI P. M. e C. SAS, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CIPRO, 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ARTESINA HOTEL DI PONZIO M. e C. SAS, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CIPRO, 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO

che la rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2075/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Artesina Hotel di P. M. e C. s.a.s., con ricorso affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino, in data 19 novembre 2015, che ne rigettava il gravame avverso la decisione resa dal Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda di arricchimento indebito, ex art. 2041 c.c., proposta dalla stessa Artesina s.a.s. nei confronti del Ministero dell’interno, al fine di conseguire il pagamento della somma di Euro 123.372,00, per l’ospitalità fornita ad 8 profughi accolti in base al programma “(OMISSIS)” nel periodo (complessivamente gennaio/novembre 2012) successivo alla scadenza della convenzione n. 388 dell’agosto 2011;

che la Corte territoriale riteneva, in forza delle risultanze probatorie acquisite in giudizio (segnatamente, richiamando i documenti versati in atti), che difettasse la prova della presenza, presso l’albergo della società attrice, di 44 profughi (e non già soltanto 36) alla data del 30 dicembre 2011, non avendo la società attrice, quindi, “allegato e dimostrato che le altre otto persone, asseritamente dimenticate” (in ragione del dedotto trasferimento di 36 profughi su 44), “si erano recate entro il 2.1.2012 nella nuova struttura e non erano state accolte per l’asserito errore formale della P.A.”, con conseguente “mancanza della prova del diritto delle 8 persone… di ricevere assistenza dalla P.A. nell’anno 2012”;

che, inoltre, il giudice di appello rilevava che era carente la prova anche del “riconoscimento del diritto e dell’utilità conseguita dalla P.A.”;

che resiste con controricorso il Ministero dell’interno, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionale sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la società ricorrente principale;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo è dedotto omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale “minimamente esaminato la circostanza che la P.A., nella fattispecie in esame, fosse effettivamente a conoscenza, e quindi consapevole, che l’Artesina Hotel, successivamente al trasferimento dei 36 profughi, avesse continuato ad erogare le sue prestazioni nei confronti di 8 profughi; e nonostante tale consapevolezza (come risultante dagli atti…) non ha mai nulla obiettato neanche a seguito della comunicazione da parte dell’Aresina Hotel del 31/5/2012 – e mai contestata (cfr. doc. n. 14 del fascicolo di primo grado) ed ha continuato ad usufruire delle prestazioni della odierna società ricorrente senza nulla riconoscere in cambio”;

a.1) il motivo è inammissibile;

– difatti, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, ” conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello – come quello in esame, avverso decisione di primo del 3 dicembre 2013 – introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 19001/2016; Cass. n. 26774/2016);

– nella specie, la ricorrente omette del tutto di dar conto della specifica motivazione in fatto addotta dal primo giudice (limitandosi a p. 8 del ricorso, p. 26, ad un mero richiamo degli esiti della decisione), mancando così di evidenziare la (eventuale) diversità con le ragioni in fatto su cui si fonda il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado;

– inoltre, la trascrizione della motivazione della sentenza di primo grado (poi rapportata a quella di appello) che è stata effettuata soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c., non può supplire alla carenza dell’atto di impugnazione, stante la diversa funzione di detta memoria, solo illustrativa delle ragioni di ricorso e non già integrativa o emendativa delle stesse (tra le tante, Cass., sez. un., n. 11097/2006; Cass. n. 26670/2014; Cass. n. 3780/2015);

– peraltro, va comunque rilevato che neppure è dato apprezzare nella sentenza impugnata l’omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che il fatto storico decisivo (ossia l’effettiva presenza, o meno, degli 8 profughi, a seguito del trasferimento di altri 36 o 44 – già ospitati presso la struttura alberghiera gestita dalla società attrice, in forza della quale circostanza si veniva a radicare il diritto all’assistenza emergenziale ad opera dell’amministrazione pubblica) è stato indagato dal giudice di appello (cfr. pp. 3/6 della sentenza impugnata), là dove, per il resto, le doglianze deducono, nella sostanza, una insufficiente e/o illogica valutazione delle risultanze probatorie documentali (il cui omesso esame, peraltro, non integra, di per sè, il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., citato n. 5: Cass., S.U., n. 8053/2014), aggredendo un apprezzamento rimesso esclusivamente al giudice del merito (e da questi, comunque, compiuto esaustivamente) non più sindacabile sotto i predetti profili del vizio motivazionale;

b) con il secondo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., per aver il giudice di appello ritenuto necessaria la prova della utilitas conseguita dalla P.A.;

b.1) il motivo è inammissibile, giacchè è venuto meno l’interesse alla specifica censura una volta cristallizzatosi il giudicato (all’esito dello scrutinio del primo motivo) sulla insussistenza del diritto all’assistenza pubblica in favore delle 8 persone per le quali la società attrice ha invocato il pagamento dell’ospitalità alberghiera nei confronti del Ministero dell’interno;

che il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato del controricorrente;

che la Artesina Hotel s.a.s. va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato;

condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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