Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20787 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 01/08/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18037-2015 proposto da:

SOGESID S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI n. 6,

presso lo studio degli avvocati RENATO SILVESTRI e STEFANO MATTEI

che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

D.M.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE SALVAGO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 495/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/02/2015 R.G.N. 3604/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RENATO SILVESTRI;

udito l’Avvocato GABRIELE SALVAGO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16 febbraio 2015, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra la SOGESID Spa e D.M.A.P. con instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato “a decorrere dal 1.5.2005 (ndr. in motivazione 1 aprile 2005) anzichè dal 27.6.2006 come statuito in prime cure”, con condanna alle spese del grado.

2. I giudici d’appello hanno ritenuto che nella specie la clausola che aveva apposto il termine al contratto stipulato in data 29 marzo 2005 fosse priva di una sufficiente specificazione delle ragioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,comma 1; l’accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice ha indotto la Corte territoriale “ad assorbire l’appello principale, avente ad oggetto la disposta proroga, per come interpretata e qualificata dal primo giudice”, atteso che “l’accertata nullità del termine apposto al contratto travolge… la proroga dello stesso”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso SOGESID Spa con 4 motivi, cui ha resistito la D.M. con controricorso.

La società ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1” nonchè “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Si eccepisce che i giudici del gravame, viziando la motivazione, avrebbero erroneamente “considerato assieme sia il profilo dell’adeguatezza formale della causale appositiva del termine sia la questione della effettività delle esigenze della assunzione a termine”.

Si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, per legge, l’indicazione delle ragioni giustificanti il termine può avvenire per relationem ad atti esterni quali erano la Convenzione e l’Atto Aggiuntivo stipulati dalla società con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio menzionati nel contratto de quo, atti sicuramente conoscibili ex ante ed assoggettati al vaglio della Corte dei Conti.

Si deduce che la corrispondenza temporale fra la sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo e quella del contratto di lavoro impugnato darebbe ragione del nesso causale tra la stipula di esso e la ragione appositiva del termine.

Si sostiene che la circostanza che l’affidamento delle nuove attività perfezionatosi mediante l’Atto Aggiuntivo avesse una cessazione predeterminata evidenziasse come fosse temporanea l’esigenza che aveva costituito la ragione dell’apposizione del termine.

2. Il motivo non può trovare accoglimento.

Innanzitutto esso presenta profili di inammissibilità derivanti dalla formulazione promiscua di censure che denunciano il vizio di violazione di legge, che presuppone un fatto incontestato così come accertato dal giudice del merito, unitamente e contraddittoriamente all’omesso esame di un fatto decisivo, senza che, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013, Cass. n. 7394 del 2010, Cass. n. 20355 del 2008, Cass. n. 9470 del 2008, le quali ritengono che tale modalità di formulazione risulti non rispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione).

Quanto poi alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contrariamente a come prospettato nella specie, il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

Inoltre si invoca la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 senza tenere conto che la sentenza impugnata è sottoposta al regime novellato della formulazione di detta disposizione, come rigorosamente interpretata da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), di cui parte ricorrente non tiene alcun conto, in particolare non enucleando un fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame e decisivo al punto che, se fosse stato valutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite con certezza e non con prognosi di mera probabilità.

Infine, circa il merito della doglianza, costituisce ius receptum che l’apposizione di un termine ai contratti di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, deve risultare specificata, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto ed impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte v. Cass. n. 2279 del 2010).

Vero è che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso, per relationem, in altri testi scritti accessibili alle parti, sempre che, pur in presenza di una generica enunciazione di motivi attinenti ad esigenze aziendali, a tali testi scritti sia fatto riferimento “per precisarne in concreto la portata”, ossia al precipuo scopo di indicare quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, legittimanti l’assunzione a termine, negli stessi contemplate. E’ stato dunque precisato da questa Corte che l’esigenza di specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo imposta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 riguarda anche il caso in cui tali ragioni siano espresse indirettamente, ossia per relationem ad altri testi scritti, il cui richiamo deve quindi essere chiaramente e specificamente effettuato al fine di individuare, in termini di trasparenza, immodificabilità e verificabilità, la sussistenza di tali ragioni. “Ne discende che risulta giuridicamente errato ritenere che un qualsivoglia richiamo contenuto nel testo contrattuale ad altri testi scritti (conoscibili, o anche conosciuti, dalle parti) sia di per sè sufficiente ad assolvere il requisito di specificità delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, essendo invece indispensabile che tale richiamo sia attuato al precipuo e inequivoco scopo di individuare tali ragioni” (in termini “Cass. n. 17115 del 2015).

Resta fermo che “costituisce indagine riservata al giudice di merito interpretare il contratto individuale per accertare lo scopo per il quale il richiamo ai testi esterni è stato attuato” (Cass. n. 17115/2015 cit.), così come, più in generale, spetta al giudice di merito la verifica della specificità, valutando ogni elemento ritualmente acquisito al processo, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità (Cass. n. 77 del 2019; Cass. n. 4906 del 2017; Cass. n. 10019, 10020 e 29969 del 2017; Cass. n. 10033 del 2010), per cui nella specie la sentenza impugnata, che si è attenuta ai principi di diritto innanzi espressi e che non palesa nell’apprezzamento del grado di specificità della causale un argomentare implausibile, resiste ai rilievi che le sono mossi.

3. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” nonchè “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che dalla lettura della convenzione ministeriale e dei patti aggiuntivi fosse impossibile “cogliere un collegamento tra gli impegni ivi assunti e l’attività in concreto svolta” dalla D.M. come capo segreteria del Presidente del CO.VI.RI.; secondo la deducente società “la sentenza d’appello risulta viziata dal contrasto con profili ed elementi documentali da considerarsi comunque pacifici in causa”.

4. Il motivo non merita accoglimento.

Esso, oltre a presentare profili di inammissibilità derivanti dalla promiscuità della prospettazione già evidenziata rispetto al primo mezzo di gravame, impropriamente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. in difformità dall’insegnamento nomofilattico (v., tra le altre, Cass. n. 11892 del 2016), che, a proposito dell’art. 115 c.p.c., indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (sulla modalità di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. v. pure, in motivazione, S.U. n. 16598 del 2016; Cass. n. 20382 del 2016 e Cass. n. 4699 del 2018).

E’ che, nella sostanza, il motivo verte su questioni di fatto, anche con riferimento alla valutazione di documenti e ad apprezzamenti istruttori, che non possono essere sindacati in sede di legittimità, travalicando i limiti del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 già richiamato, anche perchè riguardanti circostanze affatto decisive rispetto al vizio genetico formale del contratto riscontrato dalla Corte di Appello.

5. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 2, artt. 4 e 5 ” nonchè “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” in ordine alla proroga che sarebbe stata accettata dalla D.M. entro il 30 giorno dalla scadenza del termine iniziale.

Il motivo è inammissibile perchè investe una questione che è stata ritenuta assorbita dalla Corte territoriale e sulla quale essa ha motivato solo per “ragioni di completezza”, per cui, una volta respinti i primi due motivi di ricorso, la censura diventa inconferente.

6. Con il quarto motivo la società denuncia “nullità del procedimento per omessa pronuncia” nonchè “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1” perchè la Corte di Appello avrebbe mancato di considerare che “la proroga potesse validamente costituire un nuovo separato contratto a tempo determinato, omettendo di pronunciarsi su una questione di per sè rilevante e decisiva”.

Anche tale censura è inammissibile, sia perchè riguarda la questione della proroga, ritenuta assorbita dalla Corte, sia perchè non vengono riportati nel motivo i contenuti degli atti processuali di primo e di secondo grado in cui la questione era stata posta, sia, infine, perchè una volta dichiarata l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo contratto ogni successiva stipulazione a termine era da considerare inevitabilmente travolta.

7. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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