Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20786 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13272-2010 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA FERNANDO

DE LUCIA 15, presso lo studio dell’avvocato PAOLO IANNONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE PAUDICE giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVERSA, in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 65/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.F. contesta l’avviso di accertamento relativo ad una plusvalenza da vendita di azienda, effettuata nel (OMISSIS).

Egli assume che nell’atto di vendita, perfezionato nel (OMISSIS), il prezzo complessivo di cessione prevedeva anche le spese effettuate per la realizzazione dell’impianto di distribuzione incluso nel cespite alienato; che tale circostanza non era stata tenuta in conto dal Fisco, e che, egli richiesto dall’Agenzia di fornire la documentazione comprovante quanto dichiarato. non era stato in grado, incolpevolmente, di produrla.

La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso, ed altrettanto ha fatto quella di appello, con l’argomento che, non avendo fornito la documentazione a richiesta, e non avendo risposto al questionario inviatogli. il contribuente non poteva fornire poi la prova di quanto asserito in corso di contenzioso, tardiva essendo in quel momento la produzione documentale contestata.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il R. con un motivo di censura. cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, la sentenza impugnata è stata depositata il 26 marzo 2009 e la L. n. 69 del 2009 (che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c. prevedente la necessità che ciascun motivo di ricorso per cassazione ai sensi dei nn. 1. 2, 3 e 4 si concluda con un quesito di diritto) è entrata in vigore nel luglio 2009 cosi che le disposizioni in essa contenute “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge”.

Conseguentemente, al momento di deposito della sentenza impugnata vigeva l’abrogato testo dell’art. 366-bis c.p.c. che imponeva a pena di inammissibilità la formulazione dei quesiti di diritto. Il riferimento a quella norma non costituisce applicazione retroattiva dell’art. 366-bis c.p.c. poichè la sua applicazione è consentita ai ricorsi aventi “a oggetto un provvedimento pubblicato in data anteriore al 4-7-09” in ossequio a quanto disposto dall’art. 58, comma 5 stessa legge di abrogazione (v. tra le altre Cass. n. 5752 del 2011) e dovendo peraltro rilevarsi che è stato ritenuto infondato (v. Cass. n. 26364 del 2009) il dubbio di costituzionalità di tale articolo. “in quanto è discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali”.

Tanto premesso, occorre altresì evidenziare che con l’unico motivo di ricorso in esame viene dedotta violazione della legge sostanziale e/o processuale, cosi la sua formulazione doveva concludersi a pena di inammissibilità con un quesito di diritto che presentasse le caratteristiche di idoneità enucleate nel tempo dalla copiosa giurisprudenza (anche a sezioni unite) formatasi in proposito.

Nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o in un mero interpello della Corte di legittimità ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c. deve compendiare: “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice: c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (v. tra le altre Cass. n. 19769 del 2008 e n. 7732 del 2014) e “non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006. n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. Cass., ord. n. 20409 del 2008). Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è poi bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità d quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato. oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto”. (Cass. SU, n. 7770 del 2009).

Ciò comporta che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio. Cass., sez. un., n. 20603 del 2007).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7800,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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