Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20786 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.05/09/2017),  n. 20786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6538/2016 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE,

39, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ARPAIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BELLAROBA;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA

91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PEPE, rappresentato e

difeso dagli avvocati SABATINO CIPOLLINI, ANTONIO ZECCA;

– controricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’ELETTRONICA 20 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO

SIVIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO ESPOSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che N.L., con ricorso affidato ad un unico motivo, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 12 febbraio 2015, che, sul gravame interposto da P.G. avverso la decisione resa dal Tribunale di S’Angelo dei Lombardi, in parte lo dichiarava inammissibile (per quanto proposto nei confronti G.G.) e in parte lo accoglieva, condannando il Napoliello al pagamento in favore del P. della somma di Euro 33.053,24, oltre accessori, a titolo di restituzione di una somma concessa in prestito;

che la Corte territoriale, sul giuramento decisorio deferito dal P. alla G. in primo grado – in ordine alla sottoscrizione, “unitamente al vostro coniuge N.L.”, di una scrittura privata relativa alla dichiarazione di avvenuta consegna, da parte del P., della somma di Lire 64 milioni, “che vi siete obbligati a restituire allo stesso entro il 30/7/2005” -, riteneva che quest’ultima (rispondendo che “non era vero” e dichiarando di riconoscere come propria la firma apposta in calce alla scrittura, “ma che quella sottoscrizione era stata apposta sul foglio ancora in bianco, che aveva consegnato al marito”, e “di avere ricevuto l’importo suddetto e di essersi impegnata a restituirlo”) avesse “reso un giuramento non sul debito, ma sul vincolo solidale”, non avendo “fatto analoga dichiarazione in relazione al marito”, così da rendere inapplicabile l’art. 1305 c.c.;

che il giudice di appello, in base alle risultanze istruttorie, riconosceva, poi, la sussistenza del debito, a titolo di restituzione delle somme ricevute in prestito, in capo al N.;

che resistono con controricorso G.G. e P.G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1305 c.c. “e dei principi regolatori in tema di giuramento decisorio e di effetti del giuramento decisorio prestato dal condebitore rispetto agli altri condebitori solidali”; nonchè dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la Corte territoriale avrebbe erroneamente inteso la portata della formula del giuramento decisorio, dalla quale – in forza delle locuzioni “unitamente al vostro coniuge…” e “vi siete obbligati a restituire…” – si evinceva che la stessa tendeva “a mettere in discussione l’esistenza stessa del debito… e non solo il vincolo solidale”;

che il motivo è inammissibile, giacchè con esso (come anche con la successiva memoria, che, peraltro, non ha funzione integrativa o emendativa delle ragioni che sorreggono il ricorso) si censura una diversa valutazione del giuramento prestato dalla G., in ragione di una interpretazione della relativa portata che spetta unicamente al giudice del merito (tra le altre: Cass. n. 24025/2009; Cass. n. 9831/2014), mancando il ricorrente di evidenziare non solo il contrasto con i presupposti applicativi della norma di cui all’art. 1305 c.c., ma anche il fatto storico decisivo che avrebbe potuto, semmai, dare ingresso alla doglianza veicolata sub art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, altresì trascurando di censurare (così da non cogliere appieno la ratio decidendi della statuizione impugnata) il rilievo attribuito dal giudice di appello alle ulteriori dichiarazioni rese dalla G. in sede di giuramento, quali aggiunte da ritenersi apprezzate, dal medesimo giudice, come ammissibili (Cass. n. 115/1983; Cass. n. 18207/2008);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.100,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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