Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20785 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11404-2019 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6545/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1 R.F. impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 15.7.2015, in ragione del mancato pagamento delle cartelle esattoriali afferenti tasse automobilistiche per l’annualità 2010 e tributi Irpef relativi all’anno 2006.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso essendo stata provata la regolarità della notifica delle cartelle.

3. Sull’impugnazione proposta dal contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello osservando che l’Agente di Riscossione aveva fornito la prova documentale della notifica delle prodromiche cartelle contro le quali, essendo le stesse divenute definitive, non potevano essere fatti valere attraverso l’impugnazione del successivo atto di avviso di iscrizione di ipoteca vizi di merito aventi ad oggetto la debenza del tributo.

4. Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate- Riscossione si è costituita depositando il controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo R.F. denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per omessa pronuncia sul punto afferente contestazione ex art. 2719 c.c. della conformità delle copie degli atti relativi alla notifica delle cartelle esattoriali prodotti da Equitalia.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, all’ art. 132 c.p.c., e all’art. 118 disp att. c.p.c., avendo la CTR, nel ritenere valida la notificazione della cartella, errato perchè non ha tenuto conto disconoscimento della conformità e, in ogni caso, non ha motivato sul punto.

1.2 Con il terzo motivo la contribuente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell’art. 1335 c.c., degli artt. 132 e 118 c.p.c.; si argomenta che la CTR ha dichiarato la validità della notificazione senza che fossero state effettuate, in assenza del destinatario, anche le ricerche delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c..

1.3 Con il quarto motivo viene denunciata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, del D.Lgs. n. 953 del 1982, art. 5, convertito in L. n. 53 del 1983, e D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito in L. n. 156 del 2005 per non aver la CTR esaminato l’eccezione di prescrizione delle pretese fiscali sull’erroneo presupposto della esistenza e validità della notifica.

1.4 Con il quinto motivo la sentenza viene censurata per violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per avere la CTR condannato l’appellante soccombente alle spese pur non essendosi costituita la controparte.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi ” ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia “(Cass. 20311/2011, 24155/2017).

2.2 Nella fattispecie l’impugnata sentenza, pur non statuendo espressamente sul disconoscimento delle copie fotostatiche delle relate, ha affermato la validità e la ritualità delle notifiche decidendo implicitamente sulla questione.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di dare continuità, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura di cui all’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzazione della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni o di apprezzarne la efficacia rappresentativa (Cass. 21908/2018, 24456/2011 e 9439/2010;).

3.2 Ciò premesso in punto di diritto si legge nell’impugnata sentenza “si osserva al riguardo che le copie ed altra documentazione, quali le relate, sono valide a tutti gli effetti di legge ed hanno piena efficacia se ad essi è apposta, da parte di chi effettua la spedizione una firma digitale o altra firma elettronica e, come nel caso in questione, gli avvisi di ricevimento e le relate di notifica rivestono la natura di atto pubblico fino a querela di falso…. Nel caso in questione gli avvisi di ricevimento e le relate di notifica riportano l’identificazione del numero della cartella di pagamento alla quale si riferiscono”.

3.3 Il Giudice di merito sulla base dell’esame della documentazione, e segnatamente delle relate di notifica, ha ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che le stesse, prodotte in copia, fossero idonee a rappresentare la regolare notificazione delle cartelle sottese alla comunicazione ipotecaria impugnata.

4. Il terzo motivo è infondato.

4.1 Ai sensi dell’art. 139, commi 1 e 2, richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, “se non avviene nel modo previsto dall’articolo precedente (notifica a mani proprie) nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anno o palesemente incapace”. Se, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, non vi è alcun obbligo da parte del messo di ricercare il contribuente fuori da suo domicilio fiscale, ove il contribuente non abbia comunicato la variazione di domicilio (Cass. 18934/2015 e 25272/2014) a maggior ragione il soggetto notificatore non può essere onerato dal ricercare altrove le persone elencate nell’art. 139 non trovate presso il domicilio fiscale del destinatario.

5. Il quarto motivo è infondato in quanto la CTR ha escluso la prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle sul presupposto della correttezza delle notifiche stesse.

6. Il quinto motivo è fondato

6.1 Questa Corte ha ripetutamente espresso il principio di diritto secondo il quale “la condanna ex art. 91 c.p.c., alle spese processuali a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Principio applicabile anche nel processo tributario, come implicitamente confermato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 sexies” (Sez. 12195/2018, 16174/2018, 28190/2018)

6.2 Orbene, nel caso di specie, il contribuente non risulta costituito in appello, dal momento che l’accertamento in fatto contenuto in sentenza secondo cui “L’ufficio non risulta costituito”, non è stato specificamente impugnato con il ricorso.

4. In ragione dell’accoglimento del quinto motivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2), l’impugnata sentenza può essere cassata senza rinvio, dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente appellante, rimasto soccombente nel giudizio dinanzi alla CTR.

5. Le spese del presente giudizio, avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, vanno interamente compensate.

5.1. R.F. va invece condannata al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che si liquidano nella misura indicata dalla sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte,

– accoglie il quinto motivo, rigettati i primi quattro motivi, cassa la sentenza impugnata senza rinvio in relazione alla condanna dell’appellante alle spese alle spese di lite;

– compensa tra le parti le spese del presente giudizio;

– condanna R.F. al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione delle spese del giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che si liquidano nella misura indicata dalla sentenza di primo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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