Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20785 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ESILE ENTRATE, in persona del Direttore pro tmpore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PALERMO ENERGIA Spa, rappresentata e difesa, rappresentata in difesa

dall’avv. Roberto Pignatone ed elettivamente domiciliato in Roma,

presso l’avv. Ulisse Corea in via dei Monti Parioli n. 48;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 40/10/10, depositata il 28 gennaio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

settembre 2016 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullanento della revoca parziale, nei confronti della spa Palermo Energia, del credito d’imposta concesso in base alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, per le nuove assunzioni di lavoratori per gli anni dal (OMISSIS), revoca disposta dal Centro operativo di (OMISSIS) a seguito di un controllo dal quale era emerso che, attraverso la presentazione di diverse istanze, ciascuna di importo inferiore ai limiti consentiti, era stata aggirata la regola c.d. de minimis, secondo cui il beneficio non può eccedere l’importo complessivo di Euro 100.000 per il triennio (OMISSIS); e che, rigettando l’appello incidentale della società contribuente, ha confermato l’inammissibilità dell’impugnazione del diniego del maggior credito richiesto con altre istanze, perchè non presentate in via telematica, come prescritto.

Secondo il giudice d’appello, i benefici in discorso non rientrano nelle previsioni del Regolamento 69/2001/CE sui contributi minimi alle imprese, ma costituiscono aiuti ai lavoratori sottratti ai divieti ed ai limiti degli aiuti di Stato, e sono assoggettati alla disciplina del Regolamento UE n. 2204/2002 sugli aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro, che si sottraggono alla regola del de minimis di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10. Si tratta, quindi, di aiuti ai lavoratori e di provvidenze dirette alla creazione di nuovi posti di lavoro, sicchè non trova applicazione la detta disposizione; quanto all’appello incidentale del contribuente, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro la prima istanza del 13 aprile 2006, la quale era stata respinta con la motivazione che non era stata presentata in forma telematica con il prescritto modello ICO.

La società contribuente resiste con controricorso articolando due motivi di ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso principale, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed alla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1”, l’amministrazione si duole che la Commissione regionale abbia disapplicato la norma interna, ritenendo che il limite di cui all’art. 7 cit. contrasti con i principi comunitari; con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione agli artt. 87 e 88 del Trattato CE, per avere la Commissione regionale ritenuto che i benefici di cui trattasi non costituirebbero aiuti di Stato, ma un aiuto ai lavoratori, in relazione ai quali non dovrebbero trovare applicazione le disposizioni dettate dal diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, in applicazione dei principi fondamentali contenute nell’art. 87 del Trattato CE; con il terzo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione al Regolamento CE del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, ed al Regolamento UE n. 2204/2002”, assume che alla luce di tale ultimo Regolamento sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione non sarebbe consentita la concessione di contributi alle imprese ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 63 oltre il limite stabilito dalla regola de minimis, senza adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti in via generale dall’art. 88, par. 3, del Trattato CE.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la spa Palermo Energia, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, commi 2 e 3, censura la decisione per aver ritenuto che il provvedimento da impugnare era la nota n. 2006/006321 del 13 aprile 2006 con la quale il Centro operativo di (OMISSIS) comunicava che “l’istanza era da ritenersi improcedibile perchè non inviata telematicamente”, e non la successiva, del 27 luglio, con la quale il medesimo Centro comunicava che la risposta fornita con la precedente nota era “da ritenersi correttamente motivata ed ampiamente esaustiva”; con il secondo motivo assume che la presentazione di quell’istanza in forma cartacea era conseguita all’inidoneità del software del sistema a ricevere istanze in contrasto con la regola de minimis, e che la sanzione dell’improcedibilità per tali casi non era prevista dalla normativa di riferimento.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato, alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1, nella parte in cui, rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola de minimis – e cioè nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87) del Trattato CE – sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola de minimis e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate “per relationem” rispetto a norme dell’ordinamento comunitario” (Cass. n. 21797 del 2011, n. 20245 del 2013).

Il ricorso incidentale della società contribuente, diretto a censurare la ritenuta “improcedibilità” delle istanze dirette al riconoscimento del maggior credito d’imposta perchè non presentate in forma in via telematica, si rivela ilemmissibile per carenza di interesse, una volta ritenuta l’infondatezza nel merito, per l’ipotesi in esame, della pretesa al riconoscimento di un maggior credito d’imposta per effetto della disapplicazione della regola de minimis.

Il primo motivo del ricorso principale va pertanto accolto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Tanto le spese processuali del presente giudizio che quelle per i gradi di merito possono essere compensate fra le parti in considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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