Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20785 del 11/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20785 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 2796-2009 proposto da:
IPAM INDUSTRIA PRODOTTI ALIMENTARI AFFINI MERIDIONALE
SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO SANTINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO COMELLA con studio in CASERTA
VIA F. RENELLA 32 (avviso postale), giusta delega in
calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
Data pubblicazione: 11/09/2013
• tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 51/2008 della COMM.TRIB.REG. di
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
si riporta al contoricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
NAPOLI, depositata il 17/09/2008;
Svolgimento del processo
Con ricorso davanti alla Commissione Tributaria
impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Aversa in
relazione alla indebita detrazione IVA relativa
all’anno 1997, per operazioni soggettivamente
inesistenti e per dichiarazioni d’intenti ritenute
non veritiere ex art. 8 DPR 633/1972.
La CTP di Caserta rigettava il ricorso con sentenza
nr.192/17/2006 ritenendo tardivamente depositata la
documentazione di parte ricorrente.
Avverso la sentenza della CTP di Caserta proponeva
appello il legale rappresentante della società IPAM
srl.
La Commissione tributaria regionale della Campania
con sentenza nr.trInlí08 depositata in data
17/09/2008 rigettava l’appello e confermava la
sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della
Commissione Tributaria regionale della Campania ha
proposto ricorso per cassazione IPAM in
1
provinciale di Caserta la società IPAM srl
liquidazione con due motivi e la Agenzia delle
Entrate ha resistito con controricorso. La
ricorrente ha depositato memoria.
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
IPAM in liquidazione lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.2697 cc ed art. 115 cpc in
riferimento all’art. 360 n.3 cpc in quanto la
CTR ha dichiarato soddisfatto l’obbligo di
motivazione dell’avviso di accertamento sebbene
motivato per relationem senza allegare il
processo verbale della Guardia di Finanza
6richiamato mai prodottb agli atti.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti questa Corte ha già avuto modo di
precisare in ordine alla motivazione “per
relationem” al processo verbale di constatazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
regolarmente notificato o consegnato
all’interessato che: “In tema di contenzioso
tributario, l’avviso di accertamento – che ha
carattere di “provocatio ad opponendum” e
soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi
dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il
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1r1
la
pretesa
grado di conoscere
in
contribuente
nei
tributaria
suoi
elementi
essenziali e, quindi, di contestarne
efficacemente l’flan” ed il “quantum debeatur” deve ritenersi correttamente motivato ove faccia
constatazione
regolarmente
della
Guardia
notificato
di
o
Finanza
consegnato
all’intimato, con la conseguenza che
l’Amministrazione non è tenuta ad includere,
nell’avviso di accertamento notizia delle prove
poste a fondamento del verificarsi di taluni
fatti, né di riportarne, sia pur sinteticamente,
il contenuto.” (Sez. 5, Sentenza n. 7360 del
31/03/2011). Nella fattispecie il pvc della
Guardia di Finanza al quale l’avviso di
accertamento fa riferimento era stato consegnato
alla parte che lo aveva sottoscritto (come
risulta accertato dalla CTR e riportato nella
sentenza) e pertanto era da questa ben
riferimento ad un processo verbale di
conosciuto.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta
omessa
motivazione
all’art.132 cpc e 360
in
relazione
I comma nr.5 cpc e
violazione di legge ex art. 32 D.L.gs 546/1992
in relazione all’art. 360 nr. 3 cpc perché i
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hanno
giudici di appello
ritenuto
tardiva la memoria con produzione documentale
prodotta in primo grado dalla società in data
25/11/2003, senza dare alcuna motivazione delle
ragioni del ritardo.
respinto.
Infatti la sentenza impugnata risulta conforme
al disposto dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 in tema di contenzioso tributario,
– secondo cui la sentenza deve contenere, fra
l’altro, la “concisa esposizione dello
svolgimento del processo” e “la succinta
esposizione dei motivi in fatto e diritto” – ed
infatti contiene il minimo indispensabile
necessario a dar conto del rigetto dell’appello
attraverso la concisa esposizione dei fatti
rilevanti della causa, rendendo possibile
l’individuazione del “thema decidendum” e delle
Il secondo motivo è infondato e deve essere
ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.
In particolare occorre considerare che il vizio
di motivazione sussiste quando il giudice non
indichi affatto le ragioni del proprio
convincimento mentre, nella fattispecie,
sentenza della CTR contiene
la
una adeguata e
sufficiente motivazione della decisione non solo
4
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mediante
resoconto
esplicito
dei
fatti di causa e delle ragioni poste a
fondamento della decisione ma anche in
riferimento alla documentazione prodotta dalla
ricorrente considerata tardiva in quanto
all’art. 32 D.L.gs 546/92. Infatti l’udienza
fissata dalla quale decorrono a ritroso venti
giorni per il deposito di documentazione non è
quella di trattazione del 3/2/2006 ma quella di
prima comparizione.
A tale proposito è stato affermato che (Sez. 2,
Sentenza n. 20311 del 04/10/2011) “per integrare
gli estremi del vizio di omessa pronuncia non
basta la mancanza di un’espressa statuizione del
giudice, ma è necessario che sia stato
completamente omesso il provvedimento che si
palesa indispensabile alla soluzione del caso
concreto: ciò non si verifica quando la
decisione adottata comporti la reiezione della
pretesa fatta valere dalla parte, anche se
manchi in proposito una specifica
argomentazione, dovendo ravvisarsi una
statuizione implicita di rigetto quando la
pretesa avanzata col capo di domanda non
espressamente esaminato risulti incompatibile
5
depositata oltre il termine perentorio di cui
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Al SEN1 DF.L.
N. 13:
con
–
logico-giuridica
l’impostazione
della pronuncia.”
3. Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto e confermata la sentenza impugnata con
condanna alle spese della ricorrente stante la
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che
si liquidano in 11.000,00 oltre le spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 14/5/2013
soccombenza.