Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20785 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23851/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SARC SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo

studio dell’avvocato NAPOLITANO Francesco, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 16/05/2008, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio con sentenza dep. il 17/09/2008 ha, accogliendo l’appello della S.A.R.C. srl e rigettando il ricorso incidentale dell’Ufficio, riformato la sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per Irpeg, Irap e Iva per l’anno 1999.

La CTR aveva ritenuto fondata l’eccezione di giudicato in virtù della sentenza della CTR del Lazio dep. il 114/4/2005 per l’annualità 1998 che aveva deciso in senso favorevole alla contribuente sul metodo seguito dall’Ufficio per la determinazione di maggiori ricavi sulla base della percentuale di ricarico, anche in relazione al recupero a tassazione della riserva e della L. n. 423 del 1991, art. 33, comma 9 oggetto del ricorso incidentale.

Ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7, censurando l’applicazione automatica del giudicato per diversa annualità, sia in relazione alla determinazione dei ricavi sia in ordine alla tassazione della riserva del tutto estranea agli effetti del giudicato.

La contribuente ha resistito con controricorso e ha presentato memoria.

I motivi sono palesemente fondati.

Questa Corte (SS.UU. n. 13916/2006) ha ritenuto che “l’autonomia delle obbligazioni d’imposta relative a periodi diversi vale solo a negare la possibile esistenza di un’unica obbligazione corrispondente a più periodi d’imposta o di un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra le più obbligazioni sorte, in periodi d’imposta diversi: ma non vale ad escludere, e ciò proprio per la periodicità di alcuni tributi, che possano esistere elementi rilevanti ai fini della determinazione del dovuto che siano comuni a più periodi d’imposta o che l’accertamento giudiziale del modo d’essere dell’obbligazione relativa ad un singolo periodo d’imposta possa implicare anche l’accertamento di una questione capace di fare stato (con forza di giudicato) nel giudizio relativo all’obbligazione sorta in un periodo d’imposta diverso. In altri termini, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo (ad es. la capacità contributiva, le spese deducibili): ma ben vi possono essere – ed effettivamente vi sono – elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta.

Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto) – ente commerciale, ente non commerciale, soggetto residente, soggetto non residente, bene di interesse storico-artistico, ecc. – assunte dal legislatore quali elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta (a valere, cioè, fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente – ad es.

trasformazione dell’ente non commerciale in ente commerciale – o normativamente). A questa tipologia di elementi preliminari, possono essere ascritti anche la categoria e la rendita catastale e la spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale.

E’ innegabile che tali elementi – per la loro caratteristica di eccedere il limitato arco temporale del periodo d’imposta assunto dalla norma tributaria per la determinazione del dovuto, rimanendo costanti per più periodi, e per la loro pregiudizialità nella costituzione della medesima fattispecie tributaria oggetto del giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta – possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta. Altrimenti: si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività tutela, alla cui asseverazione risponde la ed, efficacia regolarmentare del giudicato (e del giudicato tributario, in particolare), in base alla quale il primo giudicato – stante il suo contenuto precettivo che eccede la definizione del segmento di rapporto oggetto specifico del singolo giudizio e assume il valore di regola dell’agire futuro delle parti, così realizzando l’interesse protetto dalla situazione giuridica accertata in giudizio – è idoneo a condizionare ogni successivo giudizio, immutata restando la situazione fattuale e normativa. Ciò vale tanto più con riferimento ai summenzionati elementi preliminari nella costituzione della fattispecie tributaria – ad es., come si è già detto, le qualificazioni giuridiche -, i quali, per la loro strutturale propedeuticità (o strumentalità) al riconoscimento di un determinato diritto, sono naturalmente correlati ad un interesse protetto che ha il carattere della durevolezza e, quindi, all’efficacia regolamentare del giudicato che su di essi si sia formato. Ciò esclude, peraltro, che il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a fare stato per i successivi periodi in vìa generalizzata ed aspecifica: non ad ogni statuizione della sentenza può riconosce siffatta idoneità, bensì, come conviene un’autorevole dottrina, solo a quelle che siano relative a qualificazioni giuridiche” o ad altri eventuali “elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo. In buona sostanza, si tratta di evitare una eccessiva enfatizzazione della autonomia dei periodi di imposta, privilegiando la possibile considerazione unitaria del tributo (periodico) dettata dalla sua stessa ciclicità, nel rispetto, sul piano sostanziale, del principio di ragionevolezza e, sul piano processuale, del principio della effettività della tutela. Si tratta ancora una volta di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario il quale, al di là delle soluzioni specifiche relative al caso concreto dibattuto in giudizio, è destinato ad essere, per gli elementi della fattispecie che a questo fine rilevino, norma agendi, cui dovranno conformarsi tanto l’amministrazione quanto il contribuente – astretti da un vincolo procedimentale di collaborazione nella determinazione del tributo che corre tra i poli della dichiarazione (e possibile autoliquidazione) e del controllo (ed eventuale accertamento-rettifica). – per la individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi di imposta. Gli elementi rispetto ai quali opera l’efficacia regolamentare del giudicato tributario sono quelli, e solo quelli, che abbiano un valore condizionante per la valutazione e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie e per la produzione degli effetti previsti dalla norma (o, secondo il linguaggio utilizzato da altra dottrina, quegli elementi che costituiscano i referenti per l’applicazione di specifiche discipline)”.

A tali principi non si è adeguata la CTR allorquando afferma che “il giudice chiamato a decidere un’annualità è vincolato dalla precedente decisione passata in giudicato tra le stesse parti emessa per i tributi medesimi con riferimento ad altra annualità e non può che decidere in senso conforme” e, in ordine all’appello incidentale, osserva che “poichè l’avviso di accertamento in contestazione è in radice illegittimo, perchè si pone in contrasto col giudicato formatosi con riguardo all’annualità 1998, concernente gli stessi elementi di fatto e di diritto del presente giudizio, l’appello incidentale sul punto non può trovare accoglimento” senza porsi i superiori problemi.

Il ricorso può, pertanto decidersi in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza con necessità di rinvia ad altra Sezione della CTR del Lazio perchè si adegui ai superiori principi e provveda anche sulle le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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