Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20784 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11379-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANIA INTERDONATO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

S.A., nella qualità di eredi di M.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIANFILIPPO CECCIO, SALVATORE RIJLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1192/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.F. impugnava, con separati ricorsi, due cartelle di pagamento, a seguito di un accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis: 1) la n. (OMISSIS) con la quale veniva recuperato il credito di imposta relativo all’anno 2003, indicato nel modello unico 2004, 2) la n. (OMISSIS) per il recupero del saldo a debito della dichiarazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva parzialmente il ricorso annullando la cartella di pagamento n. (OMISSIS) ritenendola superata dalla seconda che teneva conto dei versamenti effettuati dal contribuente a seguito di presentazione di domanda di definizione agevolata.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e il contribuente proponeva appello incidentale, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello principale e rigettava l’appello incidentale osservando: a) che l’Agenzia delle Entrate aveva emesso correttamente la cartella (OMISSIS) che si riferiva ai mancati versamenti per l’anno 2003 a fronte dell’inefficacia del condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis; b) che l’Ufficio aveva errato nell’emettere l’altra cartella contenente l’assunto residuo importo non pagato per il condono, comportando l’inefficacia del condono il venir meno di ogni residua partita e la reviviscenza dell’originario credito tributario, c) che la cartella era congruamente motivata e non vi era necessità di alcuna comunicazione preventiva.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. S.A., nella qualità di erede di M.F., si è costituito proponendo ricorso incidentale Si è costituita anche Riscossione Sicilia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR, come il giudice di primo grado, sia incorso in un errore nel ritenere che la cartella n. (OMISSIS) sia stata emessa per il recupero delle somme derivanti dalla dichiarazione di condono presentata ai sensi della L. 289 del 2002, art. 9 bis, in quanto le due cartelle sono state entrambe emesse per il recupero degli acconti dichiarati e non versati per Euro 93.086,00; in particolare con la cartella n.(OMISSIS) sarebbe stato recuperato il credito risultante dalla dichiarazione presentata di Euro 78.002,00 mentre la cartella nr (OMISSIS) sarebbe stata emessa per il recupero del debito di imposta di Euro 15.084,00 emergente dalla stessa dichiarazione e determinatosi con il mancato computo dei predetti acconti indebitamente dichiarati il tutto con decurtazione dei versamenti effettuati dal contribuente per aver presentato dichiarazione di sanatoria per omessi versamenti della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, che è risultata non valida per versamenti incapienti.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, avendo la CTR erroneamente riconosciuto la congruità della motivazione delle cartelle.

2.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 T.U.I.R. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i giudici di seconde cure confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la duplicazione delle cartelle.

2.2 Con il terzo motivo lamenta il controricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 19723, art. 36 bis, comma 3, e art. 46 ter, comma 4, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e art. 10, comma 1, ed ai principi generali di cui all’art. 1175 c.c. e all’art. 2 Cost., in particolare il contribuente lamenta la mancata comunicazione da parte d’ irregolarità da parte dell’Ufficio.

2.3 Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo dovute le sanzioni per l’intervenuto decesso del contribuente.

3. Va prioritariamente esaminato il primo motivo del controricorso incidentale che investe il profilo formale della carenza di motivazione della cartella.

3.1 La censura è fondata con assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso e del ricorso incidentale.

3.2 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7. (Cass. n. 9799/2017 e 31270/2018).

3.3 Nel caso di specie le cartelle (riprodotte per quanto di interesse in questa sede in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso), recano entrambe l’indicazione delle somme dovute per il periodo di imposta 2003 a seguito di un controllo automatico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, senza specificare per quale ragione sono state emesse due ruoli per lo stesso anno. La genericità di tali indicazioni non ha consentito al contribuente di verificare la fondatezza sia nell’an che nel quantum della pretesa impositiva anche in considerazione dell’anomalia costituita dalla emissione di due cartelle riferite alla stessa imposta e al medesimo anno idonea ad ingenerare, come in effetti è avvenuto nei giudizi di primo e secondo grado, il ragionevole convincimento di duplicazione di accertamento.

3.4 La mancanza di adeguata informazione del contribuente trova ulteriore conferma nel mancato invio di una previa comunicazione di irregolarità.

3.5 Tale strumento avente funzione di garanzia avrebbe potuto realizzare compiutamente la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente e chiarire ogni aspetto legato alla singolarità della emissione di due atti di recupero per la stessa imposta e la medesima annualità.

3.6 Trattandosi di vizio originario dell’atto, di per sè stesso idoneo a determinarne l’invalidità, a nulla rileva che l’Ufficio abbia esplicitato in sede di controdeduzioni quali fossero in concreto le ragioni delle pretese oggetto delle singole cartelle.

3.7 Questa Corte ha ripetutamente espresso il principio secondo il quale la motivazione dell’atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente. All’interno della motivazione, pertanto, devono essere indicati gli elementi che l’Ufficio ha posto a base della pretesa, non potendo l’amministrazione integrare le proprie ragioni in corso di giudizio (cfr. Cass. 11777/2016, 25879/2015).

4. In accoglimento del controricorso incidentale va cassata l’impugnata sentenza; la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con l’integrale accoglimento dell’originario ricorso.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti in ragione degli esiti dei giudizi.

P.Q.M.

La Corte;

– accoglie il primo motivo del controricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e del controricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente;

– condanna l’Agenzia delle Entrate e la società Riscossione Sicilia spa al pagamento in favore S.A. delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600 per compensi oltre Euro 200 per esborsi, al rimborso forfettario e agli accessori di legge;

– compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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