Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20784 del 11/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20784 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 359-2009 proposto da:
LO RIGGIO MARIO in qualità di legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE
GIOACHINO BELLI N. 96, presso lo studio dell’avvocato
CAPITANI ROBERTA, rappresentato e difeso dall’avvocato
IONADI FRANCO giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 123/2007 della COMM.TRIB.REG. di
CATANZARO, depositata il 15/10/2007;
Data pubblicazione: 11/09/2013
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
s
Svolgimento del processo
Con ricorso davanti alla Commissione Tributaria
DIVISIONE APPALTI di LO RIGGIO MARIO &C. sas
impugnava l’avviso di rettifica notificato in data
24/4/2001, emesso dalla Agenzia delle Entrate di
Vibo Valentia in relazione alla dichiarazione IVA
relativa all’anno 1997, per violazione dell’art.7
legge 212/2000 ed art. 56 DPR 633/72 perché nella
motivazione non era stato allegato l’atto
richiamato.
La CTP di Catanzaro rigettava il ricorso con
sentenza nr.399/01/04 avverso la quale proponeva
appello il legale rappresentante della società Lo
Riggio Mario.
La Commissione tributaria regionale della Calabria
provinciale di Vibo Valentia la società LRM
con sentenza nr.123/01/07 depositata in data
15/10/2007 rigettava l’appello. Avverso la sentenza
della Commissione Tributaria regionale della
Calabria ha proposto ricorso per cassazione Lo
Riggio Mario con tre motivi e la Agenzia non ha
spiegato difese.
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■
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Lo
Riggio
Mario
lamenta
violazione
e
falsa
applicazione dell’art. 56 DPR 633/1972 e
360 n.4 e 5 cpc in relazione all’art 36 D.L.gs
31/12/1992 nr.546 in quanto la CTR ha dichiarato
soddisfatto l’obbligo di motivazione dell’avviso
di accertamento sebbene motivato per relationem
senza allegare il verbale richiamato.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
Lo Riggio Mario lamenta carenza di motivazione
in relazione all’art. 360 I comma nr.5 cpc e 36
D.Lgs 546/1992 perché i giudici di appello senza
motivare sul punto hanno ritenuto insufficienti
le
allegazioni
documentali
prodotte
dalla
ricorrente in particolare la CT di parte nella
quale si accertava la reale sussistenza dei
carenza di motivazione in riferimento all’art.
manufatti e dei lavori descritti nelle fatture
ritenute fittizie dalla Guardia di Finanza.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente
lamenta
falsa
e
violazione
applicazione
dell’art. 156 cpc perché i giudici di appello
hanno
ritenuto
la
che
nullità
dell’atto
impositivo sotto il profilo della omessa
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allegazione
del
processo
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Al SENSI DEL D.r.R.
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N. 131 TAB. ALL.
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verbale
ivi richiamato fosse sanata per raggiungimento
dello scopo ai sensi dell’art. 156 cpc.
4. Il ricorso proposto deve essere dichiarato
inammissibile in quanto non risulta notificato
presentato in udienza per depositare
l’attestazione di avvenuta notifica. Nulla per
le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di
notifica. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della v
sezione civile il 14/5/2013
all’Agenzia delle Entrate né il ricorrente si è