Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20783 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11124-2019 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSESIA

40, presso lo studio dell’avvocato ANIELLO MARIA D’AMBROSIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8437/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

S.V. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio provvedeva a rettificare, in relazione all’anno di imposta 2011, il reddito d’impresa dichiarato con la conseguente determinazione delle maggiori imposte ai fini dell’Irpef, delle Addizionali, dell’Irap e dell’Iva e con l’irrogazione della sanzione amministrativa.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile il ricorso essendo lo stesso stato proposto oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 21.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria della Regione della Campania rigettava l’appello rilevando che il ricorso era stato tardivamente proposto pur tenendo conto della sospensione del termine previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6.

5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con i motivi di impugnazione il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, nullità della sentenza per mancanza di motivazione e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Prescindendo dalla poco appropriata formulazione delle censure, l’atto di impugnazione è sostanzialmente fondato sulla errata valutazione della tempestività del ricorso introduttivo. In particolare i giudici di seconde cure avrebbero illegittimamente negato, ai fini del computo del termine per impugnare l’avviso di accertamento, la cumulabilità della sospensione del periodo feriale con il termine previsto dal procedimento di adesione.

2. I motivi del ricorso sono fondati.

2.1 L’impugnata sentenza ha accertato che il termine di sessanta giorni per l’impugnazione della sentenza è stato sospeso per novanta giorni a partire dal 1.8.2016, quando erano già trascorsi 38 giorni dalla notifica della sentenza, senza che si tenesse conto del periodo feriale; scaduti i novanta giorni D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, è ripreso a decorrere il termine residuo previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, che è venuto a scadere il 22.11.2016; la notifica del ricorso è avvenuta in data 20.12.2016.

2.2 Tuttavia, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 31683/2018 e 5039/2019), va “applicata la sospensione feriale al termine per proporre istanza di adesione, in applicazione del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, ove è precisato che “i termini di sospensione relativi alla proceduta di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”. Ritenendosi che tale disposizione abbia natura processuale e, dunque sia applicabile anche per i procedimenti in corso, deve considerarsi pienamente ammissibile la sospensione per il periodo feriale del termine per l’adesione”.

2.3 La CTR non si è attenuta al principio sopra esposto non riconoscendo il cumulo che invece va applicato con conseguente fissazione del termine per impugnare l’avviso di accertamento nella data del 23.12.2016.

2.3 Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 20t12.2016, è, quindi, da considerarsi tempestivo.

3. Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte;

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre.

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