Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20783 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20783 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 23934-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SECUR SUD SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato DANIELE
VITOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANNELLI ANTONIO giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 11/09/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 60/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha

I

Svolgimento del processo

A

seguito

di

un

controllo

formale

della

dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Caserta
risultava che la società Secur Sud srl aveva omesso
la presentazione della dichiarazione annuale IVA
del 1999 e pertanto non era consentito il recupero
dell’IVA relativa a quella annualità.
La società Secur Sud srl presentava ricorso avverso
la cartella di pagamento di euro 32.432,00, con la
quale l’Ufficio aveva provveduto al recupero
dell’IVA per l’anno 2000, disconoscendo i crediti
d’imposta derivanti dal 1999, davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Caserta la
quale rigettava il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla società
contribuente, la Commissione tributaria regionale
della Campania, con sentenza nr.60/15/08 depositata
in data 12/5/2008, riformava la sentenza di primo
grado ed accoglieva l’impugnazione. Avverso la
sentenza della Commissione Tributaria regionale
della Campania ha proposto ricorso per cassazione

1

dichiarazione annuale dell’anno 2000 da parte

l’Agenzia

delle

Entrate

con

un

motivo ed ha replicato la società contribuente con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico

motivo di ricorso la ricorrente

applicazione dell’art.19 e 55 DPR 633 del
26/10/1972 in riferimento all’art. 360 comma l
n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto che la
Secur Sud srl aveva diritto al rimborso
dell’eccedenza IVA maturata in un anno in cui la
dichiarazione risultava omessa.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti, secondo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 268
del 12/01/2012 Pres. Adamo, Est.Terrusi: “In
tema di IVA, la mancata esposizione della
eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale
esclude il diritto di detrarre l’eccedenza
medesima nell’anno successivo, ai sensi
dell’art. 30, comma secondo, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, oltre a quello di chiedere
il rimborso, nelle ipotesi e nei limiti
contemplati dai commi successivi dello stesso
articolo, ma non implica che il contribuente,
dopo aver versato somme obiettivamente non
2

Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa

dovute,

perda

il

diritto

di

chiedere la ripetizione dell’indebito, entro i
termini e alle condizioni di legge, in quanto la
dichiarazione non assume valore confessorio e
non costituisce fonte dell’obbligazione

Pertanto appare evidente che,
giurisprudenza

della

Corte,

secondo la
la

mancata

presentazione della dichiarazione annuale
determina la perdita definitiva del diritto di
avvalersi delle eccedenze maturate a credito per
quell’anno,e quindi della possibilità di
usufruire delle detrazioni pur permanendo in
capo al contribuente il diritto al rimborso nel
rispetto dei limiti di legge.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto.
La causa può essere decisa nel merito ex art.
384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti
in punto di fatto, con rigetto del ricorso

tributaria.”

introduttivo. Ricorrono giusti motivi per
compensare fra le parti le spese del giudizio di
merito, mentre le spese del giudizio di
legittimità vanno poste a carico della società
contribuente stante la soccombenza.
P.Q.M.
3

e

s 04 t i 111( Po e P ker

tc/ft-9,2a7U4

Accoglie il ricorso Ve decidendo nel merito
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le
spese del giudizio di merito e condanna Secur

legittimità che si liquidano in 2.000,00 oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 14/5/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

sud srl al pagamento delle spese del giudizio di

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