Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20782 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11027-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SAGIBA SOCIETA’ ACQUISTI GESTIONE IMMOBILI BONIFICHE AGRARIE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6640/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La soc. Sagiba spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale si procedeva a recuperare, per l’anno di imposta 2008, una maggiore Ires ed Irap oltre ad interessi e sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alle sanzioni ritenute non applicabili attesa la non sempre conforme giurisprudenza rispetto all’oggettiva complessa interpretazione della L. n. 413 del 1991, art. 11.

3. La sentenza veniva impugnata sia dalla società che dall’Ufficio e la Commissione Tributaria della Regione Lazio dichiarava inammissibile l’appello della società e nulla statuiva in ordine all’appello dell’Ufficio.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non essersi il giudice di secondo grado pronunciato sui motivi dell’appello incidentale tempestivo dell’Ufficio.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Come risulta dalla lettura dell’intestazione della sentenza di secondo grado e dall’atto di appello dell’Ufficio, riprodotti nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla controparte in data 13 gennaio 2017 appello alla sentenza della Commissione Provinciale di Roma depositata in data 28.6.2016 che ha originato il procedimento nr 1333/2017.

2.2 L’appello, tempestivamente proposto ai sensi del combinato disposti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 38, comma 3 essendo stato depositato successivamente all’appello proposto dalla contribuente (procedimento nr 1235/2017) è divenuto appello incidentale ed è stato trattato unitamente a quello principale come emerge dall’intestazione dell’impugnata sentenza.

2.3 Orbene l’appello incidentale proposto tempestivamente gode di autonomia rispetto all’appello principale, non essendo condizionato dall’ammissibilità di quest’ultimo (cfr. Cass. 18415/2018) e pertanto la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi su di esso pur dichiarando inammissibile l’appello principale proposto dal contribuente.

3. Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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