Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20782 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14285-2018 proposto da:

FLLI MONASTERO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONINO AUGELLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCIACCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINA FALCO;

– controricorrente –

sul ricorso 32252-2018 proposto da:

FLLI MONASTERO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONINO AUGELLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCIACCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINA FALCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4210/2017 della COMM. TRIB. REG.SICILIA,

depositata il 25/10/2017;

avverso la sentenza N. 1301/2018 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 21/03/2018.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

02/03/2021 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Preliminarmente, occorre dare atto che i ricorsi n. 14285/18 e n. 32252/18 riguardano le stesse parti e la medesima imposizione ICI, anche se relativa a diverse annualità, sicché appare opportuno procedere alla riunione dei procedimenti, per consentirne la trattazione unitaria.

La F.lli Monastero srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4210/9/17 della CTR Sicilia che, confermando l’avviso di accertamento ICI 2006 del Comune di Sciacca, in relazione all’immobile di proprietà della società, adibito ad attività ittico-conserviera, ha respinto l’appello della società avverso la sentenza n. 96/04/13 della CTP Agrigento.

Con le medesime argomentazioni la Flli Monastero srl ha proposto il ricorso qui riunito, anche per la cassazione della sentenza n. 1301/14/18 della CTR Sicilia che, confermando l’avviso di accertamento ICI 2005, del Comune di Sciacca, in relazione allo stesso immobile di proprietà della società, ha respinto l’appello della società avverso la sentenza n. 246/07/12 della CTP Agrigento.

I giudici del merito hanno concordemente ritenuto che legittimamente il Comune avesse liquidato l’imposta sulla base della rendita già attribuita all’immobile dall’Agenzia dei Territorio, fin dal 1999, a conferma del classamento proposto, in seguito a variazione intervenuta il 16.12.1999, avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, una volta divenuta definitiva, come nel caso in esame, in mancanza di impugnazione del relativo atto di classamento.

Il Comune di Sciacca ha resistito contro le pretese avversarie con contro ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Nelle more della decisione, la Flli Monastero srl, con memoria del 19.02.21, ha formalmente dichiarato, depositando il relativo documento, di aver raggiunto con il Comune di Sciacca una conciliazione che prevede, per quel che qui rileva, l’abbandono dei ricorsi relativi agli avvisi di accertamento n. 1020 del 10.06.2010, relativo all’anno di imposta 2005 e n. 693 del 21.06.2011 relativo all’anno di imposta 2006 con la compensazione delle spese e, pertanto, di rinunciare ai relativi ricorsi;

che il Comune di Sciacca ha condiviso la dichiarazione, accettando la rinuncia;

che le parti, con la dichiarazione richiamata, si sono date, reciprocamente, atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, rappresentando il condiviso intento di abbandonare il giudizio, non avendo più interesse alla decisione;

che tale fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale con modalità da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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