Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20782 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8722/2011 R.G. proposto da:;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Ripetta,

258, presso lo studio dell’Avv. Massimo Terra che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Emilia Romagna, Sez. staccata di Parma, n. 33/21/2010, depositata il

22/02/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per il controricorrente l’Avv. Massimo Terra;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Cuomo Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a unico mezzo, nei confronti di C.M., avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. dell’Emilia Romagna – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell’IRAP versata relativamente agli anni dal (OMISSIS) – ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

Con tale decisione i giudici d’appello hanno tra l’altro respinto la preliminare eccezione, iterata dall’ufficio appellante, d’inammissibilità dell’istanza di rimborso in quanto riferita anche agli acconti versati per l’anno (OMISSIS), in quanto proposta al di là del termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ritenendo che il relativo dies a quo andasse identificato con il versamento del saldo dell’imposta, nella specie intervenuto entro il termine predetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, per avere la C.T.R. ritenuto tempestiva le richiesta di rimborso anche con riferimento ai versamenti in acconto (acconti IRAP (OMISSIS)) effettuati oltre il termine decadenziale da tale norma fissato.

La censura è fondata.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire con ormai ferma giurisprudenza, in caso di versamenti diretti, il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, o comunque nel caso in cui si contesti in radice l’obbligo di pagamento del tributo poichè in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (cfr. Cass. 12616 del 2016; 5653 del 2014; Cass. 23562/2012; Cass. n. 13478 del 2008 e n. 5978 del 2006).

Nella pronuncia di questa Corte n. 9883/2003, si è rilevato poi che tale principio non può essere confutato con il richiamo ad un obbligo incondizionato di versamento degli acconti, sancito dalla L. 23 marzo 1977, n. 97, art. 1, ed alla possibilità di verificare unicamente all’atto della presentazione della dichiarazione annuale l’effettiva esistenza dell’obbligazione tributaria alla quale essi sono correlati, atteso che “l’art. 2, comma 4 Legge cit., nell’escludere la sanzionabilità dell’omissione del versamento nel caso in cui l’imposta non sia dovuta per l’anno in corso, esplicitamente consente al contribuente di apprezzare anche prima del pagamento del saldo la necessità e la legittimità della loro corresponsione”.

Ulteriore chiarimento è intervenuto con la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676/2014 (in relazione alla questione della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto al rimborso di somme, versate in applicazione di una norma impositiva dichiarata in contrasto col diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia), nella quale è stato ribadito, in particolare, sul punto specifico della decorrenza del termine di decadenza D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 38 che, secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, “il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo, nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poichè subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso, nel caso in cui quest’ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fisse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poichè in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento” (tra le altre, Cass. nn. 56 del 2000, 4282, 7926 e 14145 del 2001, 21557 del 2005, 13478 del 2008, 4166 del 2014), mentre detto termine di decadenza “non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretatine delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad Incidere sul rapporto tributario (Cass. nn. 11020 del 1997, 813 del 2005, 23042 del 2012, 1577 del 2014)”.

Ne deriva che, avendo il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all’an o al quantum del tributo, e, nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dal contribuente dalla questione relativa all’assoggettabilità ad IRAP dell’attività professionale, è da considerarsi tardiva l’istanza di rimborso relativa agli acconti Irap versati per l’anno (OMISSIS) fino al (OMISSIS), in quanto proposta (nel (OMISSIS)) oltre il termine di legge, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dalla data dei relativi versamenti.

3. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata deve essere in parte qua cassata e la causa può essere decisa nel merito, in forza dell’art. 384 c.p.c., nel senso che la domanda introduttiva del contribuente, nella parte in cui è intesa ad ottenere il rimborso degli acconti Irap versati per l’anno (OMISSIS), deve essere rigettata.

Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali relative ad ambo i gradi del giudizio di merito.

Alla soccombenza segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente nella parte in cui è inteso a ottenere il rimborso degli acconti Irap versati per l’anno (OMISSIS).

Compensa per intero tra le parti le spese relative ad ambo i gradi del giudizio di merito.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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