Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20782 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20782 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 23532-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

JET SET A.G. in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio
dell’avvocato GRANDE CORRADO,
difende giusta delega in calce;

che

lo rappresenta

e

Data pubblicazione: 11/09/2013

- controricorrente nonchè contro
JET SET CLOTHING IMPORT LTD;
– intimato avverso la sentenza n. 96/2007 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

di BOLOGNA, depositata il 21/04/2008;

Svolgimento del processo

A seguito di un controllo per verifica fiscale

dalla Dogana di Ravenna presso la società JET SET
CLOTHING IMPORT LTD (d’ora in poi JET SET)
riguardante gli anni di imposta 1996,1997 e 1998,
l’Agenzia delle Entrate procedeva alla notifica di
avviso di diniego di rimborso IVA relativo all’anno
d’imposta 1997, in relazione ad una pretesa di
rimborso d’imposta di lire 3.352.000.000 circa,
fondata sulla circostanza che la società aveva
effettuato operazioni non imponibili ex artt.8 e 9
DPR 633/72.
L’Ufficio riteneva esistente una operazione di
triangolazione finalizzata alla creazione di
crediti d’imposta fittizi mediante cessione di

effettuato dall’Ufficio delle Entrate di Rimini e

merci dalla Jet Set, operatore svizzero con
domicilio fiscale in Italia presso il
rappresentante fiscale Sig. Corabi Giampaolo, alla
Jet Set Logistica srl operatore italiano, merci
consegnate ad un cliente di quest’ultima avente
sede in uno stato membro CEE al solo scopo di

1

m

d’imposta IVA in

generare un credito

violazione dell’art. 19 2 comma DPR 633/1972.
La società Jet Set presentava ricorso avverso
l’avviso di diniego di rimborso alla Commissione
Tributaria provinciale di Rimini la quale lo

diniego.
Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale
dell’Emilia, con sentenza nr.96/9/08 depositata in
data 21/4/2008, confermava la sentenza di primo
grado. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale dell’Emilia ha proposto
ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con
tre motivi ed ha replicato la società contribuente
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente

accoglieva ed annullava il provvedimento di

Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.19 c 2 DPR 633 del
26/10/1972 e art. 58 comma l D.L. 331 del
30/8/1993 in riferimento all’art. 360 comma l
n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto che la Jet
Set era un soggetto non residente sebbene, pur
avendo sede in Svizzera, avesse nominato un
2

ai

rappresentante fiscale in Italia tanto da dover
essere parificato ad un soggetto nazionale. Di
conseguenza

l’operazione commerciale avvenuta

vi
con società svizzera, ma avente un rappresentate

imponibile ex art. 58 comma l D.L. 331/93 e
conseguentemente l’IVA, erroneamente
corrisposta, non poteva essere detraibile a
norma dell’art. 19 comma 2 DPR 633/72 il quale
recita:” Non è detraibile l’imposta relativa
all’acquisto o all’importazione di beni e
servizi afferenti operazioni esenti o comunque
non soggette all’imposta”.
l’Ufficio lamenta in sostanza che la CTR ha
ritenuto imponibili ai fini IVA operazioni che
invece erano non imponibili cioè esenti e quindi
anche con iva non detraibile.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente

fiscale in Italia, doveva essere considerata non

lamenta contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in
riferimento all’art. 360 n.5 cpc in quanto la
CTR ha ritenuto che, nonostante la nomina di un
rappresentante fiscale in Italia, il soggetto
non fosse residente in Italia.
3

Th

di

Con il terzo motivo

ricorso

la

ricorrente dell’Agenzia delle Entrate lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.9 c 9
1. 289/2002 in riferimento all’art. 360 comma l
n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto che

rendeva illegittimo il diniego di rimborso iva.
I primi due motivi di ricorso possono essere
trattati congiuntamente, in quanto attinenti
alla medesima questione, e devono essere
respinti. A tale proposito deve essere osservato
che le censure proposte dall’Agenzia sono prive
di fondamento in quanto l’Agenzia non ha messo a
fuoco la questione principale relativa alla
cessione nazionale in vista di trasporto a
cessionario residente all’estero, ma si è
limitata a mettere in discussione la questione
della residenza in Italia di ambo i soggetti
coinvolti, uno in quanto residente e l’altro in
quanto provvisto di rappresentante fiscale in
Italia,
Infatti / premesso che secondo Sez. 5, Sentenza n.
13951 del 24/06/2011 Presidente: Parmeggiani C.
Estensore: Cosentino A. “In tema di IVA, al fine
di considerare un’operazione triangolare come
cessione intracomunitaria non imponibile,
4

l’intervenuta definizione per condono tombale

l’espressione

letterale “a cura”

del cedente, contenuta nell’art. 8, comma l,
lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o
quella corrispondente “per suo conto”, contenuta
nell’art. 15, comma 1, della direttiva

in relazione allo scopo della norma, che è
quello di evitare operazioni fraudolente, le
quali si verificherebbero se il cessionario
nazionale potesse autonomamente – e cioè al di
fuori di un preventivo regolamento contrattuale
con il cedente – decidere di esportare i beni in
un altro “Stato membro” e, quindi, non nel senso
che la spedizione o il trasporto devono avvenire
in esecuzione di un contratto concluso
direttamente dal cedente o in rappresentanza di
quest’ultimo, ma nel senso che è essenziale che
vi sia la prova (il cui onere grava sul
contribuente) che l’operazione, fin dalla sua
origine e nella sua rappresentazione
documentale, sia stata voluta, nella comune
volontà degli originari contraenti, come
cessione nazionale in vista di trasporto a
cessionario residente all’estero.”
In definitiva ciò che risulta essenziale per
configurare una triangolazione esente da iva non
5

77/388/CEE (sesta direttiva), vanno interpretate

è solo la prova che il trasporto all’estero sia
avvenuto a cura ed a nome del cedente, ma
piuttosto che l’operazione fin dalla sua origine
sia stata voluta nella comune volontà degli
I

originari contraenti come cessione nazionale in
I
vista di trasporto a cessionario residente
all’estero, fermo restando l’onere della prova
che incombe sul primo cedente, di dimostrare
l’avvenuta uscita della merce dal territorio
doganale della comunità.
Ciò premesso, nel caso in esame, occorre
tuttavia osservare che nella fattispecie il
contribuente ha presentato istanza di rimborso e
pertantor trattandosi di rimborso e non di
detrazione/ deve essere accolta l’istanza del
contribuente.
Il rigetto dei primi due motivi di ricorso
comporta il rigetto, pur se fondato, del terzo

motivo relativo alla possibilità dell’Ufficio di
contestare il credito IVA vantato nell’istanza
di rimborso nonostante la presentazione di
istanza di condono tombale da parte del
contribuente ex art.9 comma 9 1. 27/12/2002
nr.289 ( Sez. 5, Sentenza n. 375 del
6

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»PENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEI. 1)..I‘i,;. 2(mi19ii6
N. 131 T..\1..L.

bitar£2 ,

12/01/2009).

– N.

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Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
e la ricorrente condannata alle spese secondo il
criterio della soccombenza.

Rigetta il ricorso, e condanna l’Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in g 15.000,00 complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 14/5/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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