Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20782 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20902/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L. (OMISSIS), S.M.P.

(OMISSIS), S.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO UGO TABY 19 presso il

Sig. PERNARELLA PIETRO, rappresentati e difesi dall’avvocato TAMMETTA

Walter, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 415/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 4/06/08,

depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio con sentenza dep. il 26/04/2008 ha, rigettando l’appello dello ufficio, confermato la sentenza della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione relativo alla dichiarazione integrativa di successione di S.A..

La CTR aveva ritenuto la nullità dell’avviso perchè sottoscritto da persona qualificata capo area servizi senza dimostrare la delega dal capo ufficio, per l’omessa sottoscrizione della relata di notifica, per la omessa indicazione del responsabile del procedimento e perchè aveva applicato imposte soppresse con la L. n. 383 del 2001, art. 13.

Ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, l’Agenzia deducendo violazione e falsa applicazione di legge.

S.G., S.M.P. e S.L. hanno resistito con controricorso.

Il difensore dei medesimi ha inviato il 21/09/2011 nota con cui deduce il mancato rispetto del termine di 20 giorni di cui all’art. 377 c.p.c., comma 2, e la notifica del ricorso a S.R., non costituita in data 22/26 ottobre 2009, e cioè oltre l’anno di cui all’art. 327 c.p.c., essendo la sentenza stata depositata il 27/06/2008.

Il primo rilievo è palesemente infondato, essendo stato il predetto termine ampiamente rispettato: con la comunicazione della relazione e della data d’udienza il 16 luglio 2011, sono stati concessi giorni 15 a luglio e giorni 6 a settembre, e cioè 21 giorni in totale.

Il secondo rilievo, benchè sia de jure tertii, è comunque esaminabile d’ufficio, dovendo la Corte esaminare la validità del contraddittorio.

Il rilievo è, comunque, infondato, in quanto risulta una prima consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario in data 24 settembre 2009 per la notifica col servizio postale,che ha salvato l’Agenzia ricorrente da decadenza, per la giurisprudenza che ricollega gli effetti della notificazione per il notificante alla consegna all’Ufficiale giudiziario.

E’ pertanto irrilevante la ricezione, anche in caso di rinnovazione della notifica, del ricorso oltre il termine annuale invocato. Ex plurimis, Cass., nn. 24877/06, 10506/06, 1180/06, 23291/05, 12289/05, 5529/05, 4610/05, 1413/05, 2722/05, 23663/04, 16976/04, 5481/04, 4900/04, 11257/03, 11072/03, 13922/02, 1605/89, 2746/88, 4441/78, 3371/71, 2253/71) anche successive alla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 che, com’ è noto, in linea con le sue precedenti decisioni nn. 69 del 1994 e 358 del 1996 (cui hanno fatto seguito anche le sentenze nn. 477 del 2002, 28 e 97 del 2004, e 154 del 2005), ha sancito il principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, fermo restando che il consolidamento dell’effetto anticipato per il primo dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio per il secondo.

Passando ora all’esame dei motivi del ricorso, gli stessi sono palesemente fondati.

Per quanto concerne la dedotta violazione del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 42, appare possibile invocare l’indirizzo seguito da Cass. n. 874/2009 che ha affermato che “le questioni relative agli effettivi poteri dell’autore di una firma illeggibile in rappresentanza dell’ente potrebbero porsi, per mera ipotesi, in chiave di non appartenenza del firmatario all’ufficio appellante o di usurpazione di tali poteri; dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. n. 12768/2006; in materia analoga, cfr. Cass. nn. 9600/2007, 7890/2007, 10773/2006, 19673/2004, 8166/2002, 2432/2001).

5.2.4.- La precedente interpretazione risulta peraltro conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte richiamato anche dalla corte costituzionale – oltre che da questa suprema corte (S.U. nn. 3116 e 3118/2006, Cass. n. 22889/2006), che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità.

5.3.- In conclusione, deve ritenersi ammissibile l’atto d’appello proposto dal competente ufficio dell’agenzia delle entrate, recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare; finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado”.

Gliurisprudenza tanto più valida nel caso in esame che concerne la materia delle successioni per cui il D.P.R. n. 346 del 1990, art. 27, comma 2, attribuisce la liquidazione all'”ufficio”, mentre la nullità dell’atto per violazione delle disposizioni in tema di sottoscrizione è prevista solo per le imposte dirette, non estensibile alla fattispecie in esame.

Anche il secondo motivo è palesemente fondato in quanto la dedotta nullità della notifica non ha impedito la proposizione del ricorso così realizzandosi gi effetti di cui all’art. 156 c.p.c., pacificamente ammessi anche in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento (Cass. SS.UU. n. 19854/2004).

In ordine al terzo motivo, chiaramente inapplicabile la L. n. 241 del 1990, alla materia tributaria, come da espressa previsione (art. 13), per quanto concerne la disposizione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, va ribadita la non previsione di nullità, in mancanza di indicazione nell’atto del responsabile del procedimento, come osservato da questa Corte (Cass. n. 58/2009).

Per quanto concerne infine, il quarto motivo, l’abrogazione della imposta in esame si riferisce alle successioni aperte successivamente all’entrata in vigore della L. n. 383 del 2001, onde è irrilevante il riferimento alla denuncia integrativa, incontestato che l’apertura della successione, cioè la morte del de cuius, è avvenuta sotto il previdente regime.

Il ricorso può, pertanto decidersi in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza e la decisione nel merito, non essendo necessari accertamenti di fatto, col rigetto del ricorso dei contribuenti.

Possono giustamente compensarsi le spese del merito, per l’esito alterno, mentre le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti. Compensa le spese del merito e condanna i contribuenti alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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