Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20782 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/09/2017),  n. 20782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13146/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE

13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, rappresentata

e difesa dall’avvocato ALBERTA SCAGLIONE;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SCOZZAFAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2016 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

depositata il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

l’Equitalia Sud s.p.a. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato illegittimo il fermo amministrativo disposto – a fronte di cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del C.d.S. – su un veicolo di proprietà di G.C. e ne ha ordinato la cancellazione al conservatore del P.R.A.;

la ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, “in combinato disposto con l’art. 2714 c.c., od in subordine violazione dell’art. 2712 c.c.” (primo motivo) e “travisamento della documentazione prodotta nonchè violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, tuttora vigente od in vigore al tempo dell’emanazione dell’atto impugnato” (secondo motivo);

ha resistito il G. a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile in base al criterio dell’apparenza, atteso che – pur dando atto dell’arresto di cui a Cass., S.U. n. 15354/2015 – il Tribunale ha espressamente qualificato la domanda proposta dal G. come opposizione agli atti esecutivi (cfr., a contrario, Cass. n. 24234/2015 che, in un’ipotesi in cui il primo giudice non aveva effettuato una propria qualificazione, ha affermato l’appellabilità della pronuncia in tema di ipoteca o fermo amministrativo, procedendo essa stessa alla qualificazione dell’azione proposta in termini di accertamento negativo della pretesa creditoria);

entrambi i motivi sono tuttavia inammissibili in quanto le censure svolte fanno perno sull’esistenza e sul contenuto di atti e documenti di cui non è stato trascritto il contenuto e rispetto ai quali non sono state fornite indicazioni per il reperimento nell’ambito dei fascicoli processuali, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6;

alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari;

atteso che il contributo unificato è stato prenotato a debito (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 48 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 157), non sussistono le condizioni per applicare del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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