Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20781 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10952-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 44,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PACE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6482/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. B.E. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’estratto ruolo riguardante crediti portati su tre cartelle di pagamento ed su un avviso di accertamento.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia dell’Entrate e la Commissione Tributaria della Regione Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure dianzi alla Commissione Tributaria provinciale era stato notificato con lo strumento cartaceo, non essendo all’epoca ancora entrate in vigore le disposizioni e le specifiche tecniche che hanno consentito, anche nell’ambito del processo tributario, di provvedere alla notifica degli atti introduttivi delle diverse fasi del giudizio mediante pec.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3 preso nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 10 e art. 12, comma 3, del D.M. Economia e Finanze n. 163 del 2013, art. 3, comma 3, art. 2, comma 3, art. 6, comma 1, art. 7, comma 1 e art. 1, lett. k), del D.Dir. Generale Finanze 4 agosto 2015, art. 16 nonchè del D.Dir. Finanze 15 dicembre 2016 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; si sostiene che la CTR avrebbe dovuto riconoscere la ritualità e l’ammissibilità della notifica dell’appello tramite pec in quanto avvenuta dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di settore a nulla rilevando l’anteriorità del ricorso introduttivo di primo grado.

2. Il motivo è fondato.

2.2. La consolidata giurisprudenza che si è formata sul punto ha avuto modo di affermare che ” nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile” (Cass. ord. n. 27425/201818321/17,17941/16) ed ancora “Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46, comma 1, n. 2, lett. a), (conv., con modif. dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile” (Cass. ordd. nn. 15109/18, 18321/17, 17941/16).

2.3 Nella fattispecie in esame è pacifico che la notifica dell’atto di appello alla sentenza di primo grado sia avvenuta dopo il 15 aprile 2017 data di entrata in vigore nella Regione Lazio del processo tributario telematico così come previsto dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16 emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2016.

2.4 Alla stregua del principio tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15 aprile 2017, anche se il processo è iniziato prima di tale data (cfr. Cass. 25713/2019).

2.5 La CTR non si è attenuta ai principi sopra esposti e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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