Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20781 del 11/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20781 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 10790-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1673

INVERNIZZI PRESSE DI INVERNIZZI MAGGI LAURA & C.
SNC ;
– intimato nonchè contro

MAGGI LAURA vedova INVERNIZZI in qualità di socia

Data pubblicazione: 11/09/2013

amministratrice e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MORIN 6,
presso lo studio dell’avvocato FELSANI MARIA CECILIA,
che la rappresenta e difende con procura notarile del
Not. Dr. ALBERTO BARONE in LECCO rep. n. 73135 del

– resistente con procura speciale

avverso la sentenza n. 106/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FELSANI che
ha chiesto l’inammissibilità in subordine rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

16/12/2009;

Ritenuto in fatto
1.

A seguito di verifiche fiscali presso le società

SICPLANT INTERNATIONAL e INVERNIZZI PRESSE emergeva
l’assenza di documentazione comprovante l’effettuazione
di operazioni di esportazione in triangolazione verso
la Russia [art.8, c.1 – lett. a), d.iva].
con avviso di accertamento n.

85602T300696, l’Agenzia delle entrate addebitava alla
prima cedente, Soc. INVERNIZZI PRESSE, l’omesso
versamento dell’IVA per le fatture 140 e 167 emesse nel
1999 per la vendita di merci alla cessionaria Soc.
SICPLAN1 INTERNATIONAL, rilevando che dalle bolle di
accompagnamento delle merci indicate nelle suddette
fatture il luogo della loro destinazione era in Italia,
a Lomazzo (Como), e non in Russia. Sicché, non avendo
la prima cedente curato direttamente il trasporto della
merce in Paese extraCE, l’operazione non poteva essere
considerata non imponibile in Italia.

2.

Il ricorso della contribuente era accolto con

decisione confermata in appello.
La CTR-Lombardia rilevava (a) che il contratto del 12
gennaio 1999 tra Soc. INVERNIZZI PRESSE e la Soc.
SICPLANT INTERNATIONAL prevedeva la fornitura della
prima alla seconda di una pressa meccanica, di relativi
pezzi di ricambio e di prestazioni varie, tra le quali
v’era al § 3.2 della scheda negoziale il trasporto e
l’installazione del macchinario e degli accessori
presso l’Officina MECLOSTAMPI di Lomazzo per
l’esecuzione di prove di stampaggio, prima della
spedizione al cliente russo; (b) che, effettuato il
trasporto nell’officina di Lomazzo e ultimate le prove
tecniche previste nel contratto, la fornitura era
stata avviata in Russia con trasporto affidato allo
spedizioniere Soc. ZOST AMBROSETTI e sdoganamento
certificato dalla Dogana di Milano mediante regolare

200910790_7.doc

1

In particolare,

attestazione

di

“merce

uscita

dallo

Stato

il

29/7/1999”.
Riteneva, pertanto che si fosse perfezionata la
“triangolazione”, sia perché la ditta cedente (Soc.
INVERNIZZI PRESSE) e quella c2ssionaria (Soc. SICPLANT)
avevano sede in Italia e il destinatario finale aveva
sede extraCE (Russia), sia perché l’uscita della merce

doganale italiana, sia perché la sosta in Italia per le
prove delle attrezzature prima dell’esportazione non
inficiava l’operazione trianoolare.

3.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre

motivi,

l’Agenzia delle entrate, mentre la Soc.

INVERNIZZI PRESSE ha spiegato solo difese orali.

Considerato in diritto
1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia

violazione di norme di diritto [art.8, c.1 – lett. a),
d.iva; art.13 c.1 L. 413/91; art.346 TULD] nella parte
in cui la sentenza d’appello ritiene sufficienti a
dimostrare l’esportazione extraCE il solo visto di
uscita della Dogana italiana e il contratto tra cedente
e cessionario, senza alcuna attestazione proveniente da
autorità del Paese di destinazione che comprovi
l’effettivo arrivo delle merce in quel Paese.
Il mezzo non è fondato.
Perché una cessione all’esportazione goda del beneficio
della non imponibilità sancito dall’art. 8 d.iva sono
richiesti tre requisiti: a) il trasferimento della
proprietà (o del godimento) del bene ceduto; b) il
trasferimento fisico del bene fuori dall’ambito
territoriale dell’UE; c) il trasporto o la spedizione
del bene a cura o a nome del cedente comunitario.
Siccome, ai fini dell’IVA, la cessione all’esportazione
si perfeziona con l’invio o la spedizione del bene
ceduto fuori da perimetro doganale dell’UE, la prova di
tale fatto riveste connotazioni di assoluta centralità
200910790_7.doc

2

era stata regolarmente certificata dall’autorità

per

conseguire

il

regime

di

non

imponibilità

dell’operazione.
Ai sensi dell’art.8 d.iva (co.1 – lett.a), in relazione
all’art.13 L. 413/91 (co.1), la prova delle
esportazioni dirette dev ,3 e sere data mediante: (i)
apposito documento doganale, ovvero (ii) vidimazione
dell’ufficio doganale su un esemplare della fattura,

bolla di accompagnamento (d.p.r. 628/78) o sul
documento di trasporto (DDT), ovvero (iv) secondo forme
e modi previsti da appositi decreti ministeriali per le
spedizioni postali.
In sintesi, la normativa per il riconoscimento della
non imponibilità esclude ogni valenza alla sola fattura
di trasporto/spedizione oppure alla documentazione di
pagamento, rilevando invece la bolletta doganale,
appositamente vistata dalla dogana di uscita dall’UE,
oppure la vidimazione della fattura o della
bolla/documento di trasporto da parte della medesima
dogana.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha
ripetutamente affermato la necessità, in ordine alla
prova dell’esportazione, della documentazione prevista
dall’art.8 cit. (cfr.

ex plurimis

Cass. 21946/2007 e

5065/1998). In mancanza, non rileva che il
trasferimento fisico del bene risulti da elementi
conoscitivi indiretti, dovendo l’onere della prova
essere assolto con mezzi, aventi carattere di certezza
e incontrovertibilità, quali possono essere
attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di
destinazione circa l’avvenuta presentazione delle merci
in dogana, mentre documenti di origine privata, come ad
esempio la documentazione bancaria dell’avvenuto
pagamento, non possono costituire prova idonea allo
scopo (così Cass. 12608/2006; v. 13221/2001 e
6351/2002).
Nella specie, il giudice d’appello, con insindacabile
accertamento di fatto (neppure impugnato), ha appurato
200910790_7.doc

3

ovvero (iii) vidimazione dell’ufficio doganale sulla

che la fornitura é stata spedita in Russia con
trasporto

affidato

allo

spedizioniere

Soc.

ZOST

AMBROSETTI e sdoganamento certificato dalla Dogana di

ZfOrJe
Milano con attestakIdi “merce uscita dallo Stato il
29/7/1999”; sicché la prc,va lell’esportazione è stata
data nelle forme tipiche previste dall’art.8 cit..
A nulla rileva che il trasporto al cliente finale russo

prima cedente, ma a cura della cessionaria Soc.
SICPLANT INTERNATIONAL
Questa Corte, da oltre

U7

decennio, ripetutamente

afferma che un’operazione triangolare, per essere
considerata come cessione non imponibile, non
presuppone affatto che il trasporto dei beni in altro
Stato avvenga necessariamen -,:e a cura o a nome del
cedente.
Infatti, lo scopo della norma è solo quello di evitare
operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se
reCrE
il cessionario nazionale poeg autonomamente – e cioè

al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale
con il cedente – decidere (3— esportare i beni in un
altro Stato.
Pertanto, per assicurare il risultato perseguito dalla
norma agevolativa, é sufficiente che la consegna al
cessionario nazionale sia stata, per comune volontà,
originariamente prevista come cessione per il trasporto
e la consegna a clienti residenti in altro Stato e che
tale previsione risulti contenuta ed esplicitata in
tutta la documentazione relativa alle operazioni in
questione (cfr.

ex plurimis Cass. 4098/2000).

In sostanza, al fine di considerare un’operazione
triangolare come cessione non imponibile, l’espressione
letterale a cura del cedente, contenuta nell’art. 8,
d.iva (co.1, lett. a), o quella corrispondente per suo
conto, contenuta nell’art.15 della sesta direttiva,
(co.1), vanno interpretate in relazione allo scopo
delle disposizioni.

200910790_7.doc

4

possa non essere avvenuto direttamente a cura della

Esso è, come si è visto, quello di evitare operazioni
fraudolente, le quali verificherebbero se il
cessionario nazionale pos,ett autonomamente – cioè al di
fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il
cedente – decidere di eslocr -.are i beni in un altro
Stato e, quindi, non nel senso che la spedizione o il
trasporto devono avvenire in esecuzione di un incarico

di quest’ultimo, ma nel senso che è essenziale che vi
sia la prova che l’operaziom,, fin dalla sua origine e
nella sua rappresentazione documentale, sia stata
voluta, nella comune volontà degli originari
contraenti, come cessione nazionale in vista di
trasporto a cessionario residente all’estero (Cass.
13951/2011; v. 6114/2009 e 21956/2010).
Nella specie, il giudice d’arpello si è attenuto a tali
principi,

valorizzando

appunto

il

regolamento

contrattuale tra cedente e cessionario e, in
particolare, il § 3.2 del relativo testo nella parte in
cui prevedeva il trasporto e l’installazione del
macchinario e degli accessori presso l’Officina
MECLOSTAMPI di Lomazzo per l’esecuzione di prove di
stampaggio, prima della spedizione al cliente russo.

2.

Oon il secondo motivo, denunciando la violazione

dell’art.8 d.iva, la ricorrente lamenta che il giudice
d’appello

abbia

applic – to

il

regime

della

triangolazione non imponibile a fini IVA nonostante la
iniziale spedizione della merce dalla ditta cedente ad
altra località italiana (Lomazzo) e la successiva
spedizione a cura della ditta cessionaria in Russia.
Il mezzo non è fondato.
Ribadito quanto già detto circa la possibilità che la
spedizione all’estero possa contrattualmente avvenire
anche a cura della ditta cessionaria (Cass. 4098/2000 e
successive), è la stessa amministrazione finanziaria a
disegnare, in termini assai ragionevoli, i limiti della

200910 7 90 7.doc

5

impartito direttamente dal cedente o in rappresentanza

disponibilità

fisica

della

merce da parte del

cessionario prima dell’inoltro all’estero.
Infatti, secondo la R.M. n.72/E del 26 maggio 2000, “la
circostanza che i beni prima della loro spedizione
all’estero siano sottopos1

a test o collaudi per il

controllo della rispondenza del macchinario prodotto i
requisiti

costruttivi

richiesti

non

costituisce

diretti esclusivamente a garantire la qualità e il
funzionamento dei beni prjma Iella loro spedizione”.
Invero, com’è stato ben e‘ndenziato in dottrina, il
divieto d’immissione in Italia dei beni da inviare
all’estero e il correlato divieto di possesso dei beni
in Italia da parte del cessionario, vanno intesi in
senso aiuridico e non materiale, atteso che la non
imponibilità

mira

ad

agf–,Tolare

le

esportazioni,

comprese quelle triangolari, il che spiega perché la
citata R.M. ammetta che il cessionario italiano possa
collaudare

o

far

collaudare

dell’esportazione extraCE. La

i

beni

ratio legis

prima

è, infatti,

solo quella di arginare quelle operazioni fraudolente
che potrebbero verificarsi ove il cessionario italiano
decidesse, senza patto preventivo col cedente, di
esportare i beni in altro Stato.
Ancora una volta si ribadisce che, in linea con
l’insegnamento di questa CofLe di legittimità (Cass.
4098/2000 e successive cit e con gli orientamenti
generali della Corte di Giustizia (in cause

Teleos C-

409/04 e Twoh C-184/05), si rinviene il requisito della
non imponibilità nel regolamento negoziale e
nell’effettiva esportazione, sicché il trattamento
agevolativo è destinato a venir meno solo innanzi a
operazioni fraudolente.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia vizio

di motivazione insufficiente ma trascura che, nel
vigore dell’art.366 bis c.p,c., il motivo di ricorso
per

omessa,

200910790_7.doc

insufficiente
6

o

contraddittoria

consegna in Italia, trattandosi di meri fatti tecnici

’ENTE DA REGIS.TIRAZIONE
Al SENSI DEL D.. 36,”4./19i6
– N.5
N. 131 TA13.

MATUIA TRIBIJTAXIA
motivazione, proposto ai sensi dell’art.360, comma 1,
n.5, cod. proc. civ., deve essere accompagnato da un
momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede
di formulazione del ricorso

E

di valutazione della sua

ammissibilità.
Il

motivo,

cioè,

deve

contenere

a

pena

sintetica, che costituisca un

quid pluris

rispetto

all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice
di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso
(Sez.0 12339/2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel
caso di specie.

4. Tutto ciò comporta il rigetto dell’odierno ricorso e
la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di
legittimità in relazione all’attività difensiva svolta
dalla controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
alle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate a favore dalla contribuente, in C 4500 per
compensi e 200 per esborsi, oltre agli oneri di
legge.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

d’inammissibilità un’indicazione riassuntiva e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA