Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20781 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20781
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18691/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato MERLINO
Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLA
ANGELO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 40/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di BOLOGNA, SEZIONE DISTACCATA di PARMA del 21/05/08, depositata il
09/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR dell’Emilia Romagna, accogliendo l’appello di L.F., ha riformato la sentenza della CTP di Piacenza che aveva respinto il ricorso della sopradetta contribuente avverso il diniego di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, per ritardato pagamento della seconda rata.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione della superiore disposizione di legge, assumendo che nel caso in esame non poteva valere il principio che il pagamento della prima rata consolidava il condono medesimo.
La contribuente ha resistito con controricorso.
Questa Corte ritiene di far proprio l’indirizzo espresso da Cass. n. 20746/2010 che ha affermato che, in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’ omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.
Il ricorso può, pertanto, decidersi in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza e la decisione nel merito, non essendo necessari accertamenti di fatto, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese per il recente consolidamento della superiore giurisprudenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011