Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20780 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9546-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., C.L.M., nella qualità di eredi di

C.A., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato FABIO

PACE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 731/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 C.A. (al quale nelle more del giudizio sono succeduti gli eredi C.L.M. e C.S.) impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Como il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso diretta ad ottenere la restituzione della maggiore ritenuta Irpef – superiore al 12.50%- operata dal sostituto di imposta (Enel spa) sulle somme erogate a titolo di liquidazione della partecipazione a fondo previdenziale integrativo aziendale.

2. Il ricorso veniva accolto dalla CTP con la decisione n. 19/10/06, la quale veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 103/05/07, quest’ultima veniva annullata con rinvio dalla Cassazione con sentenza n. 1246 del 2009; riassunto il giudizio, con l’impugnata sentenza n. 9/04/11, depositata 25 gennaio 2011, la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio di nuovo confermando la decisione della CTP di Como n. 19/10/06, la sentenza della CTR veniva nuovamente annullata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14006/2016; riassunto il procedimento la CTR della Lombardia con sentenza n. 731/8/2018 in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio determinava in Euro 349.093,79 la somma sulla quale doveva applicarsi l’imposta del 12,50% e, preso atto che su tale importo il contribuente aveva versato il 34,39%, riconosceva in favore di quest’ultimo un credito di Euro 78.162,10.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi. I contribuenti si sono costituiti depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la sentenza non si sarebbe attenuta nella sostanza al principio di diritto sancito nella pronuncia di cassazione con rinvio e comunque a quanto ivi statuito.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto discusso e decisivo per il giudizio per essersi la CTR, nell’individuare il rendimento netto del fondo, tassabile con l’aliquota agevolata, limitata a recepire la perizia di parte le cui risultanze sono state contestate dall’Ufficio e che non evidenziava analiticamente gli incrementi della posizione individuale del beneficiario, nè gli investimenti, con gli eventuali relativi rendimenti, del capitale accantonato ad opera del fondo.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per assenza di motivazione, ex art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 avendo la CTR acriticamente recepito la perizia di parte.

2 Diversamente dalla proposta del Giudice relatore, vanno accolti il primo e secondo motivo di impugnazione con assorbimento del terzo.

2.1 La questione sottoposta a giudizio è quella del regime fiscale delle somme corrisposte ai dirigenti dell’ENEL s.p.a. a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da apposito fondo.

2.2 E’ pacifico che in epoca anteriore al 28 aprile 1993 C.A. – che nella sua qualità di dirigente ENEL già godeva di una “polizza sulla vita e invalidità permanente” ex art. 12, comma 4, CCNL 16 maggio 1985, sostituiva l’assicurazione in parola con una forma complementare di previdenza integrativa aziendale, in acronimo PIA, con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 1986 in forza dell’art. 1 dell’accordo del 1986 tra ENEL e FNDAI Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali. Il 31 ottobre 1994 il contribuente risolveva il rapporto di lavoro con ENEL, in conseguenza di ciò le somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale ammontanti a Euro 498.233,97 venivano tassate con aliquota pari a 34,89%. Secondo il contribuente sulle somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale avrebbe dovuto essere applicata l’aliquota del 12,50%, con conseguente riconoscimento del rimborso della somma di Euro 103.437,18 pari alle differenze sulle somme maturate tra l’aliquota applicata e quella che secondo il contribuente si sarebbe dovuto applicare.

2.3 La pronuncia della Cassazione che ha annullato la sentenza della CTR ha enunciato il seguente principio di diritto: ” per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione deve ritenersi assoggettata al regime di tassazione separata di cui al cit. D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6″.

2.3 L’indagine che la Corte rescindente ha demandato al giudice di merito è, quindi, quella di svolgere accertamenti circa la provenienza del rendimento netto ed in particolare, per l’applicazione della tassazione secca del 12.50%, se questo fosse frutto di un investimento su mercato del capitale accantonato.

2.4 Sul punto la recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16666/2019, 8429/2019) ha avuto modo di statuire che “il principio di diritto affermato da Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011 implica la necessità di una ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato – non necessariamente finanziario, come precisato da ultimo da Cass. n. 4943 del 2018, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”; di conseguenza, gravando sul contribuente che impugni il rigetto di una istanza di rimborso – quale attore in senso sostanziale – l’onere di provare il fondamento della sua pretesa, questi è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, non senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato” (ex aliis, Cass. n. 31222 del 2017). A fortiori, nella fattispecie in esame, a fronte della radicale contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della pretesa restitutoria avanzata dal contribuente, l’onere probatorio su quest’ultimo gravante non può ritenersi assolto, come invece ritenuto dalla CTR, mediante la produzione in giudizio di relazione tecnica di parte. Tale atto, invero, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 16552 del 2015), inidonea a sorreggere l’apodittica e generica affermazione del giudice del rinvio secondo cui dalla suddetta relazione tecnica emergeva che “la posizione previdenziale integrativa individuale (PIA) includeva anche rendimenti netti per una somma pari ad Euro 235.656,67, assoggettabili alla ritenuta del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6″. Va, poi, ribadito che è da escludere che il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio dell’ENEL (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito). Tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell’ENEL) costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perchè abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale (cfr. Cass. n. 4943 del 2018, cit.). Il Collegio, in definitiva, intende dare seguito all’orientamento in base al quale il più favorevole criterio impositivo di cui si detto può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento. E, come sopra detto, la prova di ciò deve essere fornita dal contribuente, attore sostanziale del preteso rimborso IRPEF, anche in sede di giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 19424 del 2015, Cass. n. 26108 del 2018)”.

2.5 La sentenza impugnata nel fondare il proprio convincimento individuando la quota di rendimento da sottoporre a tassazione del 12,50% sulla scorta delle applicazioni di formule elementari di matematica attuariale contenute nella perizia del Dott. P., consulente di parte, non si è attenuta ai principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e non ha dato attuazione al decisum della Cassazione

3. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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