Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20780 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19659/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 15135/2009 della CORTE SUPREMA DT CASSAZIONE

del 19.5.09, depositata il 26/06/2309;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate chiede la revocazione dell’ordinanza indicata in epigrafe (n. 15135/2009), in quanto questa Corte avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso proposto della stessa Agenzia contro il sig. C.F., sul falso presupposto che il motivo posto a sostegno dello stesso ricorso era privo del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso è inammissibile perchè manca il presupposto, che legittima l’istanza di revocazione, costituito dall’errore di fatto.

E’ pur vero, come eccepisce l’Avvocatura ricorrente, che la Corte conclude, testualmente, che nel caso il motivo non risulta invero recare la formulazione del quesito di diritto, ma tale affermazione non è frutto di una mera constatazione (in relazione alla quale si pone il problema dell’errore di fatto), bensì è la conclusione di un ampio ed articolato ragionamento giuridico, inteso a stabilire in qual modo debba essere formulato l’interrogativo conclusivo del motivo di ricorso per cassazione, perchè possa essere qualificato come quesito giuridico. Soltanto all’esito di tale excursus si legge che manca la formulazione del quesito di diritto. Quindi, deve intendersi che l’affermazione contestata con l’odierno ricorso non è frutto di un errore di fatto, ma è soltanto la conseguenza dei principi di diritto recepiti ed applicati dal Collegio. Sulla valenza di tali principi e sulla loro corretta applicazione, non v’è sindacato in sede di revocazione.

Irrilevante è il rilievo che l’ordinanza impugnata ha ignorato il deposito di una memoria dell’Agenzia ricorrente, atteso che non v’è problema di liquidazione delle spese, sostenute soltanto dalla parte soccombente”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va accolto dichiarato inammissibile senza liquidazione di spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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