Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20780 del 01/08/2019
Cassazione civile sez. III, 01/08/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 01/08/2019), n.20780
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4624/2017 R.G. proposto da:
Cerved Credit Management s.p.a., nella qualità di procuratore
speciale della Sagrantino Italy s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Achille
Saletti, domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso
la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
M.G., M.T., M.V., M.G.,
ma.gi., M.O., E.G. ed
E.A., domiciliati, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Annantonia Romano, Carlo Ponticiello e Paola Percuoco;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
R.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4242,
depositata il 30 novembre 2016;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Cosimo D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO
Il Credito Fondiario s.p.a. concedeva a R.A. un finanziamento dell’importo di Lire 200.000.000 a garanzia del quale veniva costituita ipoteca su un immobile di proprietà di M.D. e D.F.G..
A fronte dell’inadempimento del R., la Banca notificava atto di precetto ad esso debitore (15 ottobre 1993), al M. (14 ottobre 1993) e alla D.F. (11 novembre 1993). A soli terzi datori di ipoteca notificava poi un atto di pignoramento immobiliare. La procedura veniva dichiarata estinta in data 17 giugno 2003: il giudice dell’esecuzione rilevava, in particolare, che la D.F. era deceduta in data anteriore al pignoramento e che, da un lato, di tale circostanza non vi era traccia nella relazione notarile sostitutiva della documentazione ipotecaria e catastale e, dall’altro, il pignoramento non era stato notificato agli eredi.
La Sagrantino Italy s.r.l. succedeva nella titolarità del credito e, perdurando l’inadempimento del R., il 5 maggio 2011 notificava un nuovo atto di precetto al debitore garantito, a M.D. e agli eredi della D.F. (deceduta già nel (OMISSIS)).
I terzi datori di ipoteca opponevano l’atto di precetto, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito a garanzia del quale era costituita la garanzia immobiliare.
Il Tribunale di Napoli, nella contumacia del R., accoglieva l’opposizione.
La Sagrantino Italy s.r.l. appellava la decisione, sostenendo che il termine di prescrizione si fosse interrotto in modo permanente per effetto dell’espropriazione intrapresa nel (OMISSIS) e che il nuovo termine fosse iniziato a decorrere solo dalla estinzione di questa, avvenuta il 17 giugno 2003. Il giudizio veniva interrotto per il decesso di M.D. e successivamente riassunto nei confronti dei suoi eredi. Infine, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame.
La Sagrantino Italy s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. T., V., G., O. e M.G., G. e E.A. hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi. La ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. La Sagrantino Italy s.r.l. ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
Fra le questioni prospettate dalle parti, ve n’è una di particolare interesse nomofilattico, in considerazione del carattere di novità e della sua rilevanza. Si tratta, in particolare, della questione se la notificazione dell’atto di pignoramento solamente al terzo proprietario di un immobile gravato da ipoteca fondiaria interrompa il decorso della prescrizione anche nei confronti del debitore principale.
Ricorrono quindi le condizioni per disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019