Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2078 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2078
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia Entrate – Riscossione ADER, in persona del Presidente pro
tempore e quale successore di Equitalia Servizi di riscossione
s.p.a., rappresentata e difesa, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è
domiciliata (fax 06/96514000; p.e.c.
ags.rmmailcert.avvocaturastato.it);
– ricorrente –
nei confronti di
Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto n. 655/2018 del Tribunale di Napoli emesso in data
21.2.2018 e depositato in data 16.3.2018 R.G. n. 12340/2017;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Dott.
Bisogni Giacinto;
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate, subentrata al concessionario per la riscossione dei tributi Equitalia ha presentato opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per avere il Giudice delegato escluso una parte dei crediti di cui alla domanda di insinuazione al passivo perchè le cartelle relative alla parte del credito escluso non erano state notificate nè gli avvisi di accertamento erano stati iscritti a ruolo.
2. Il Tribunale di Napoli con decreto n. 655/2018 ha ritenuto parzialmente fondata l’opposizione limitatamente alla parte del credito non ammesso e di cui l’Agenzia delle Entrate aveva dimostrato nel giudizio di opposizione la avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali. Ha invece ritenuto infondata la opposizione relativa a quella parte residua del credito “di cui agli avvisi di addebito non notificati” in quanto secondo il Tribunale di Napoli ai fini dell’ammissione al passivo l’agente della riscossione deve documentare l’avvenuta notifica dell’avviso di addebito.
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con unico motivo di impugnazione deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
4. Non svolge difese il Fallimento.
Diritto
RITENUTO
CHE:
5. Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez I n. 16112 del 14 giugno 2019, Cass. civ. sez. VI-1 n. 2732 del 30 gennaio 2019; Cass. civ. sez. V n. 15834 del 15 giugno 2018; Cass. civ. sez. I n. 11954 del 16 maggio 2018; Cass. civ. sez. VI-1 nn. 26296 del 6 novembre 2017 e 23110 dell’11 novembre 2016; Cass. civ. sez. I n. 6126 del 17 marzo 2014) secondo cui l’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale.
6. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020