Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2078 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2078 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

PU

SENTENZA

sul ricorso 10565-2008 proposto da:
MARUOTTI BEATRICE, CANCELLARO SAVERIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo
studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,
rappresentati e difesi dall’avvocato JANNARELLI
PASQUALE giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MOCCIOLA ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. MERCALLI 6, presso lo studio dell’avvocato
LEVANTI ALESSANDRO MARIA, rappresentato e difeso

1

Data pubblicazione: 30/01/2014

dall’avvocato PEDARRA GIUSEPPE giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

MARUOTTI GIUSEPPE, FLAMIA CARMELA, NOVIELLO CARMELA,
PALMIERI PELLEGRINO, INTESABCI GESTIONE CRED SPA ;

sul ricorso 14132-2008 proposto da:
MARUOTTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato
ZAZZA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MERCURI GILBERTO ENRICO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CANCELLARO SAVERIO, MARUOTTI BEATRICE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320 13/4,
presso lo studio dell’avvocato MAZZA GIGLIOLA,
rappresentati e difesi dall’avvocato JANNARELLI
PASQUALE giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

NOVIELLO

CARMELA,

MOCCIOLA

ROCCO,

PALMIERI

PELLEGRINO, INTESABCI GESTIONE CRED SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 299/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 22/03/2007 R.G.N. 1567/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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– intimati –

udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PEDARRA;
udito l’Avvocato GILBERTO ENRICO MERCURI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto di
entrambi i ricorsi.

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Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per

Svolgimento del processo

1. Per quanto ancora qui interessa:

i coniugi Saverio Cancellaro e Beatrice Maruotti

alienarono a Rocco Mocciola alcuni immobili, con atto per
notar Vassalli del 16.10.90, ma Nicola Noviello, creditore

per sentire dichiarare la simulazione assoluta:

ed

intervennero in causa altri creditori degli alienanti, la
Cassa di Risparmio di Puglia e Pellegrino Palmieri,
dispiegando subordinata domanda di “revocazione” del
medesimo atto;
– con separata citazione per il rilascio dei beni,
ancora detenuti dai primi alienanti, agirono nei confronti
di costoro i subacquirenti dei beni (in forza di atto per
notar Signore del 25.2.92), coniugi Gerardo Maruotti e
Carmela Flamia, ma i primi chiesero in via riconvenzionale
la dichiarazione di nullità o di simulazione assoluta della
vendita successiva ed il risarcimento dei danni;
– il tribunale di Foggia, con sentenza 13.7.02, dichiarò
assolutamente simulata la prima vendita e, rigettata la
domanda dei Maruotti-Flamia, inopponibile ai CancellaroMaruotti la seconda vendita;
– la corte di appello di Bari, sull’appello dei
Maruotti-Flamia e del Mocciola, rigettò invece – revocata
l’ammissione di prova testimoniale a sostegno – entrambe le
domande di simulazione degli atti consecutivi di vendita,
ma accolse la subordinata di “revocazione” del Palmieri,
dichiarando a lui inopponibile la prima vendita; e, quanto –

3h t s

dei primi, li convenne tutti dinanzi al tribunale di Foggia

alle spese di lite, condannò i soli Cancellaro-Maruotti e
Nocciola alle spese del Palmieri.
Per la cassazione di tale sentenza della corte pugliese,
resa il 22.3.07 col n. 299, ricorrono, affidandosi a tre
motivi, Saverio Cancellaro e Beatrice Maruotti; resiste con

controricorso contenente ricorso incidentale, articolato su
due motivi, Giuseppe Maruotti, nella qualità di erede
universale di Gerardo Maruotti: al quale resistono, con
separato controricorso, i Cancellaro-Maruotti B.; e, per la
pubblica udienza del 10.12.13, tutte le parti depositano
altresì memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

2. In via preliminare:
2.1. ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., i due
ricorsi vanno riuniti, siccome proposti contro la medesima
sentenza;
2.2. va rigettata l’eccezione di inammissibilità del
controricorso contenente il ricorso incidentale, formulata
nella memoria prevista dall’art. 378 cod. proc. civ. dai
ricorrenti principali: è ben vero che quello è stato
notificato da ufficiale giudiziario competente per una
circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma (e
cioè da quello addetto all’U.N.E.P. di Bari), ma tanto
integra motivo di semplice nullità relativa all’atto, con
conseguente ammissibilità della relativa sanatoria (Cass. 6
luglio 2006, n. 15372; Cass. 17 gennaio 2003, n. 637):
questa verificandosi, in particolare, ove la notificazione
abbia raggiunto il suo scopo, se il ricorrente dimostri,
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controricorso Rocco Nocciola; notifica, dal canto suo,

con memoria illustrativa, di avere preso cognizione del
controricorso (Cass. 26 gennaio 1980, n. 642);
2.3. analogamente, se è vero che il controricorso di
Rocco Mocciola è stato notificato in luogo diverso dal
domicilio eletto per il ricorso per cassazione, anche in

sanata (Cass. 29 gennaio 2004, n. 1666), vuoi mediante
rinnovazione, vuoi per il fatto stesso che la parte nei cui
confronti essa deve essere eseguita abbia svolto le sue
difese, essendosi raggiunto lo scopo, anche quando la
costituzione sia avvenuta al solo fine di dedurre tale
nullità (Cass. 15 gennaio 2003, n. 477): cosa,
quest’ultima, che è avvenuta proprio nel caso di specie;
2.4. vale, quanto alle due precedenti eccezioni,
ribadire il principio generale in forza del quale, non
apprestando l’ordinamento alcuna tutela all’interesse alla
mera regolarità formale del processo, l’interesse a
denunciare la violazione di una norma processuale in tanto
sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla
sfera giuridica della parte (Cass. 13 luglio 2007, n.
15678; Cass. Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. 9
marzo 2012, n. 3712), la quale è pertanto tenuta ad
allegare e dimostrare quali attività avrebbe svolto, che
tanto aveva sottoposto invano al giudice del merito e quali
i danni sarebbero derivati dalla mancata osservanza delle
norme sulla regolarità formale (per tutte: Cass. 23 luglio
2012, n. 12812); sicché, in mancanza di allegazione e prova
di uno specifico pregiudizio, non si ha interesse a dolersi
della violazione di una norma processuale (tra le ultime:
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tal caso si rileva che la nullità derivante può essere

(Cass. 22 aprile 2013, n. 9722; Cass. 19 febbraio 2013, n.
4020; Cass. 14 novembre 2012, n. 19992); e, nella specie,
la piena ed ampia presa di posizione del destinatario degli
atti le cui notifiche sono affette da nullità formali
denota in modo univoco che egli non ha patito, per effetto

2.5. infine, sono irrilevanti, dinanzi ad eventuali
carenze formali di ricorso e controricorso, i contenuti
delle memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.,
essendo la loro funzione esclusivamente quella di
illustrare quanto sia stato già prospettato in precedenza,
ma pur sempre in modo di per sé solo ammissibile (Cass. 29
marzo 2006, n. 7237; Cass., ord. 23 agosto 2011, n. 17603):
restando esclusa la possibilità di una sanatoria dei vizi
originari del ricorso stesso con integrazioni, aggiunte o
chiarimenti contenuti in qualsiasi atto successivo, tra cui
appunto la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. (tra
molte: Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12739).
3. Va, a questo punto, premesso che, essendo la sentenza
impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla
fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua
abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di
cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) l’art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la
rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass.
27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887;
Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n.
23574). Pertanto:

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di queste, detrimento alcuno al suo diritto di difesa;

3.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito;
la sintetica indicazione della regola di diritto

applicata dal quel giudice;
e) la diversa regola di diritto che, ad avviso del
ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie
(tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n.
2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo
2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);
d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in
contrario, difetterebbero di decisività (sulla necessità
della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez.
Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio
2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21
dicembre 2011, n. 27901);
3.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.

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b)

16002; Cass. Sez. Un., 1 0 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
3.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione,
nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme
di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla
imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata

dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).
4. Il ricorso principale di Saverio Cancellaro e
Beatrice Maruotti si articola su tre motivi:
4.1. un primo (da pag. 13 a 36 del ricorso, intitolato
“violazione della normativa processuale relativo al
rispetto del petitum e della concessione dei mezzi
istruttori previsto dal diritto sostanziale di cui all’art.
1417 c.c. con conseguente disapplicazione della medesima
norma sostanziale”), concluso dal seguente testuale
quesito: “può dirsi rispondere alla corretta applicazione
della norma sostanziale di cui all’art. 1417 c.c. e alla
conseguente tutela processuale, una decisione che nega al
creditore procedente di provare per testi la simulazione
assoluta di un atto di vendita, e che a tal fine abbia
ritualmente fatto proprie espressamente le richieste dei
medesimi mezzi istruttori originariamente avanzate
dall’alienante suo debitore, sì da sostenere la
inammissibilità dell’ordinanza istruttoria che li aveva
concessi?”;
4.2. un secondo (da pag. 36 a 39 del ricorso, rubricato
“violazione o falsa applicazione ex art. 360 cpc n. 3 degli
8

79

artt.

1421-2697-2729

c.c.

e

artt.

115-116

concluso dal seguente testuale quesito:

c.p.c.”),
“può dirsi

rispondere alla corretta applicazione della norma
sostanziale di cui agli art. 1421, 2697 e 2729 c.c. e alla
conseguente tutela processuale di cui agli artt. 115 e 116

qualsiasi altro interessato che abbia formulato istanza di
nullità del contratto, di provare per testi la nullità di
un atto di vendita, ed ometta in toto ogni pronuncia sulla
domanda di nullità ritualmente proposta?”;
4.3. un terzo (da pag. 39 a 42 del ricorso, rubricato
“insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto
della valutazione delle prove della simulazione o della
nullità ex art. 360 n. 5 cpc”), concluso col seguente
quesito: “può il Giudice nello esercizio dei poteri di cui
agli artt. 115 e 116 cpc, omettere di motivare le ragioni
in forza delle quali, pur in presenza di una concomitante
serie di elementi indiziari confermativi delle risultanze
ricavabili dalle prove orali espletate, ritiene
inattendibili e non rilevanti ai fini della decisione le
risultanze della prova per testimoni ammessa ed
espletata?”.
5. Giuseppe Maruotti nel ricorso incidentale sviluppa
due motivi:
5.1. un primo (a pag. 30 del controricorso e rubricato
“sul possesso dei beni venduti – art. 360 cpc – omessa e
comunque insufficiente e contraddittoria motivazione sul
punto decisivo per il giudizio – omessa pronuncia sul punto
nel dispositivo della pronuncia di secondo grado”), con cui
9

cpc, una decisione che nega al creditore procedente ed a

pare dolersi della sorte riservata dalla corte di appello
alla domanda del suo dante causa di rilascio del fondo;
5.2. un secondo (a pag. 35 del controricorso e rubricato
“omessa, e comunque insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la

dell’accoglimento della domanda di “revocazione” del
Palmieri.
6. Pare superflua la disamina dei controricorsi del
Mocciola avverso il ricorso Cancellaro-Maruotti e di
costoro avverso il ricorso incidentale di Maruotti
Giuseppe, in dipendenza dell’inammissibilità che si profila
per il ricorso principale e quello incidentale.
Infatti, in applicazione dei principi di cui al
precedente punto 3:
6.1. il quesito a corredo del primo motivo di ricorso
principale difetta dei requisiti di cui al punto 3.1.a (non
evincendosi, dal tenore del quesito, alcuna delle
peculiarità della fattispecie) ed al punto 3.1.c (non
indicandosi la regola che si sarebbe voluta applicata al
caso di specie), mentre la descrizione della regola in
concreto applicata è criptica; e tanto a prescindere
dall’incongruità del riferimento, ivi esistente, ad un
“creditore procedente”, di impervia decifrazione in
relazione alla fattispecie concreta;
6.2. il quesito a corredo del secondo motivo di ricorso
principale difetta dei requisiti di cui al punto 3.1.a (non
evincendosi, dal tenore del quesito, alcuna idonea menzione
delle particolarità della fattispecie, fra cui le ragioni
10

controversia – art. 360 cpc n. 5″), con cui pare dolersi

della nullità del contratto e le modalità e gli autori del
dispiegamento della relativa domanda) ed al punto 3.1.c
(non indicandosi la regola che si sarebbe voluta applicata
al caso di specie), mentre il riferimento alla tutela
processuale degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è confusa

6.3. a corredo del terzo motivo di ricorso principale,
prospettato come vizio motivazionale, non è formulato alcun
momento di sintesi o di riepilogo, mentre, se come tale
volesse intendersi il quesito espresso al termine
dell’esposizione del motivo, esso non sarebbe munito dei
rigorosi requisiti di cui al precedente punto 3.2, in
quanto articolato su asserzioni apodittiche e prive di
riferimenti, quand’anche solo sommari, agli elementi
contraddittori; e tanto senza considerare che non è ammessa
la contemporanea doglianza di omissione, contraddittorietà
od insufficienza della motivazione e che con essa, per
consolidata giurisprudenza, non sarebbe mai possibile
dolersi dell’esito concreto della comparazione tra le
diverse risultanze istruttorie, in difetto di evidente
illogicità o di altri vizi giuridici del ragionamento
espresso: la valutazione da parte del giudice del merito
nel porre a fondamento del proprio convincimento e della
propria decisione una fonte di prova con esclusione di
altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a
scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente
non impredicabili), non incontra altro limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni
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e generica, quando non apodittica;

singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi
deduzione difensiva (giurisprudenza fermissima; per tutte:
Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre
2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 16
dicembre 2011, n. 27197; Cass. 20 aprile 2012, n. 6260);

sono formulati né quesiti di diritto, né momenti di sintesi
o di riepilogo, tanto meno dotati dei requisiti rigorosi di
cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2.
7. Sia il ricorso principale che quello incidentale
vanno dichiarati inammissibili.
Va però disposta la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità tra tutte le parti: nei rapporti
tra i ricorrenti principale ed il ricorrente incidentale,
in virtù della soccombenza reciproca; nei rapporti tra i
primi ed il controricorrente, integrando la nullità
originaria della notifica e soprattutto la carenza, nel
controricorso, di validi riferimenti sia ai fatti di causa,
sia alle censure della controparte (non colmabili con le
argomentazioni degli atti successivi), giusti motivi ai
sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel
testo applicabile ratione temporis.
P.

Q.

M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 10 dicembre 2013.

6.4. a corredo dei motivi di ricorso incidentale non

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