Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2078 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2078 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 15088-2016 proposto da:
MAMMikNA AGOSTINO, PASSALACQUA ANNAMARIA, elettivamente domiciliato
in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
BERSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO SCISCA;

– ricorrenti contro
CONDOMINIO RESIDENZA PARADISO VIA NUOVA PANORAMICA DELLO
STRETI’0 PAL B MESSINA, GIANCARLO BRIGUGLIO;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 1514/2014 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il
30/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2017 dal
Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

Data pubblicazione: 29/01/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Agostino Mammana e Anna Passalacqua hanno proposto
ricorso per cassazione, articolato in due motivi (violazione
dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo ex art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c.), notificato il 10 giugno 2016,

Messina il 30 giugno 2014 su domanda del Condominio
Residenza Paradiso di via Nuova Panoramica, palazzo D,
Messina, essendo stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello,
a norma dell’art. 348-bis e dell’art. 348-ter c.p.c., con
ordinanza della Corte d’Appello di Messina del 10 dicembre
2015, che gli stessi ricorrenti indicano in ricorso come
comunicata loro in pari data.
Il Condominio Residenza Paradiso si difende con controricorso
ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per sua tardività.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art.
375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza
della camera di consiglio.
Avendo i ricorrenti eccepito l’inammissibilità del controricorso
per nullità della procura alle liti, mancata specificazione del
nome dell’amministratore del Condominio Residenza Paradiso
nell’epigrafe dell’atto ed illeggibilità della sottoscrizione
apposta dallo stesso in calce al mandato, la Corte, ai sensi
dell’art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione
temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69
del 2009), assegnava al Condominio controricorrente termine
per la regolarizzazione della sua costituzione nel giudizio di
cassazione.

Ric. 2016 n. 15088 sez. M2 – ud. 07-12-2017
-2-

avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di

i

Ora, in forza dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., quando è
pronunciata l’inammissibilità dell’appello, contro il
provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma
dell’articolo 360 c.p.c., ricorso per cassazione. In tal caso il
termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento

anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità,
dovendosi altrimenti, in mancanza dell’una e dell’altra,
proporre il ricorso entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327
c.p.c.
Come pertanto allegato dai ricorrenti, operava nel caso in
esame il termine breve di sessanta giorni, di cui all’art. 325,
comma 2, c.p.c., decorrente dalla comunicazione, effettuata in
data 10 dicembre 2015, dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art.
348-bis c.p.c. (avendo tale comunicazione permesso ai
destinatari di conoscere la natura del provvedimento adottato,
implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto), con
conseguente inammissibilità del ricorso notificato il 10 giugno
2016.
I ricorrenti vanno condannati a rimborsare al controricorrente
le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da
parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente
rigettata.
P. Q. M.

Ric. 2016 n. 15088 sez. M2 – ud. 07-12-2017
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di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti
a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio
di cassazione, che liquida in complessivi C 1.600,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di
legge.

2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 dicembre
2017.
Il Presi
Dott. F

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del

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