Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20779 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4703-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IRFIS – FINSICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5145/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.La I.R.F.I.S Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, gestore di un fondo di rotazione istituito dalla Regione Sicilia per la concessione di credito agevolato a medio termine nel settore turistico alberghiero, ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza, presentata in data 31.10.2000,di rimborso, delle somme versate per l’anno 1999 a titolo di Irpeg e Irap.

2.La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non contestato, ex art. 115 c.p.c., il diritto alla restituzione dell’Irfis, l’adita Commissione Regionale accoglieva l’appello affermando l’intervenuta decadenza in capo alla contribuente dalla facoltà di impugnare il diniego di rimborso da parte dell’Amministrazione, essendo ormai decorso il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 dovendo al riguardo individuarsi come dies a quo quello della scadenza dei 90 gg. successivi al 6.12.2000, data della ricezione di istanza di rimborso da parte dell’Amministrazione, con conseguente inammissibilità del ricorso originario.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Irfis e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23005/16, accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza con rinvio rilevando, in accoglimento del primo motivo di gravame, la sussistenza di un giudicato interno in relazione al rimborso dei versamenti Irpeg e Irap effettuati in autotassazione da parte della società e, in accoglimento degli altri motivi, censurando la sentenza per non aver i giudici di merito affermato il principio che, una volta formatosi il silenzio rifiuto, il ricorso era proponibile nel termine prescrizionale e non in quello decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

4 Riassunto il processo la CTR, con sentenza n. 5145/12/18 rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che, fermo restando il giudicato interno sulla restituzione delle somme oggetto di autotassazione, andava riconosciuto alla Gestione anche il diritto al rimborso delle ritenute alla fonte dal momento che l’Agenzia aveva solo nel giudizio di secondo grado, e quindi tardivamente, sollevato l’eccezione del mancato rimborso delle somme versate a tale titolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi. L’Irfis si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88 nel testo applicabile ratione temporis, e della L. n. 342 del 2000, art. 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto la Gestione non soggetta ad Irpeg.

1.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la sentenza viene criticata per aver qualificato eccezione, e non mera difesa, la deduzione della non spettanza del rimborso delle ritenute anche per i soggetti esenti dalle imposte sul reddito.

1.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 in quanto le ritenute alla fonte effettuate nei confronti di un soggetto asseritamente esente dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche hanno carattere di imposta e per tali motivi non possono essere restituite.

2. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (cfr da ultimo Cass. 319/2019), vanno prioritariamente esaminati il secondo e il terzo motivo.

2.1 Il secondo motivo è fondato

2.2 Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne le sole eccezioni in senso stretto, consistenti nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. 11223/2016, Cass. n. 23587/16).

2.3 In particolare con riferimento ai giudizi di impugnazione di un rifiuto tacito o esplicito, di rimborso questa Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno” (Sez. 5, Sentenza n. 15026 del 02/07/2014). “In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 57, comma 2, sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicchè, a fronte dell’impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può difendersi dalla pretesa azionata eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, integrando tale attività una mera difesa o un’eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile in quanto mera contestazione delle censure mosse con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d’indagine” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23587 del 21/11/2016).

2.4 Nel caso di specie, ancorchè specificamente soltanto con le difese nel secondo grado del giudizio, l’Ente impositore non aveva introdotto alcun tema di novità della materia del contendere limitandosi a dedurre come mera difesa che non spettava al contribuente il diritto di vedersi restituite le ritenute alla fonte.

2.5 La CTR qualificando come eccezione in senso stretto, e conseguentemente non proponibile per la prima volta in appello, la deduzione difensiva della non ripetibilità della ritenuta alla fonte, non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati.

3 Il terzo motivo è fondato con assorbimento del primo.

3.1 Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4 e della L. n. 28 del 1999, art. 14 le ritenute subite dalla Irfis non possono essere oggetto di domanda di rimborso, in quanto le stesse hanno carattere di imposta e trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche.

3.2 Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza, la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originaria domanda di rimborso limitatamente alle somme oggetto di autotassazione.

4 Avuto riguardo all’esito dei giudizi va disposta l’integrale compensazione delle spese.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo e terzo motivo assorbito il primo ricorso cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda di rimborso proposta dal contribuente limitatamente alle somme oggetto di autotassazione;

– compensa tra le parti le spese relative all’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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