Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20779 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9145-2013 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE

98/E, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LENZA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCELLO FORTUNATO, DARIO GIOIA giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE VIETRI DI POTENZA, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 104/2012 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione tributaria Provinciale di Potenza aveva respinto il ricorso proposto dal signor P.F. nei confronti dell’avviso di pagamento, notificato dal Comune di Vietri di Potenza, relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno (OMISSIS).

2. La sentenza, gravata di appello del P., è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basificata, la quale, con la sentenza n. del 3.10.2012 n. 104/1/12, ha ritenuto che, in relazione alle attività commerciali, i depositi, i magazzini e le soffitte, costituendo strutture connesse all’attività principale, non godono di alcuna agevolazione ai fini della TARSU e che, ai fini della tassazione, concorrono per la applicazione della tariffa unitaria, in quanto strumentali all’attività esercitata anche se te corrispondenti superfici hanno diversa destinazione di uso e sono ubicate in luoghi diversi rispetto a quelli in cui è svolta l’attività principale.

3. La Commissione Tributaria Regionale, inoltre, ha ritenuto che il Comune aveva fatto corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507 del 1993 e del Regolamento approvato con la Delib. consiliare 25 maggio 2008, n. 16 ed ha rilevato che il medesimo aveva effettuato la liquidazione ordinaria del tributo in relazione alla superficie occupata, nei termini accertati e verificati dai VVUU, e che del tutto correttamente aveva applicato un’unica tariffa incrementata del 15% relativa alle addizionali.

4. Avverso detta sentenza il signor P.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Comune è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 e del Regolamento Comunale sulla TARSU.

7. Deduce che l’appendice A del Regolamento Comunale ha individuato le “categorie dei locali ed aree con omogenee potenzialità di rifiuti e tassabili con le medesime tariffe ” prevedendo due diverse categorie di tassazione ed in particolare “categoria 10 negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta e negozi di beni durevoli; categoria B1/6: cantine, depositi e garage a servizio di abitazioni”.

8. Sostiene che in virtù del Regolamento il Comune di Vietri era tenuto ad applicare due distinte tassazioni, una per i negozi, l’altra per i depositi e lamenta che nel caso dedotto il giudizio il Comune non aveva distinto le diverse destinazioni degli immobili di sua proprietà, ma aveva applicato al locale utilizzato come deposito la più onerosa tariffa prevista per i locali commerciali.

9. Deduce che la diversa destinazione d’uso dei locali sarebbe provata dalla diversa categoria catastale (il negozio C/1, il deposito C6) e dalla effettiva destinazione; che il deposito era distinto e separato dall’attività commerciale; che i due distinti immobili erano muniti di ingressi autonomi e non comunicanti; che il deposito era ubicato in un seminterrato privo di utenze e non accessibile al pubblico.

10. Lamenta che la CTR avrebbe errato nel ritenere che il deposito, per essere strumentale rispetto all’attività commerciale, era sottoposto alla medesima tariffazione di quest’ultima.

11. Sostiene che non potrebbe trovare applicazione la previsione contenuta nell’art. 12 del Regolamento, secondo cui ai fini dell’applicazione della tassa e dell’individuazione della categoria e della sottocategoria, deve farsi fa riferimento alla all’attività complessivamente svolta e non alle ripartizioni interne del singolo complesso.

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, al sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 e del Regolamento Comunale sulla TARSU.

13. Sostiene che l’art. 68 D.Lgs. richiamato in rubrica, dopo avere statuito al comma 1, lett. a) che “per l’applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere la classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria”, al comma 2 ha previsto che “l’articolazione delle categorie e delle sottocategorie è effettuata ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto in via di massima dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:.. a) locali ed aree adibiti a musei, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggi e depositi di macchine e materiali militari…. e) commercio al dettaglio di beni non deperibili”.

14. Assume che con tale disposizione il legislatore ha distinto in diverse categorie (sul presupposto della non omogenea potenzialità di rifiuti) la tariffazione relativa ai locali commerciali da quella relativa agli autonomi depositi di stoccaggio, con conseguente impossibilità di assimilazione dei depositi ai locali commerciali.

15. In via subordinata, sostiene che, ove il deposito non possa farsi rientrare nella categoria B1/6 del Regolamento comunale, troverebbe applicazione l’art. 12, comma 4 dello stesso Regolamento, che dispone che “per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitative” e deduce che nel caso dedotto in giudizio il deposito dovrebbe essere assimilato agli immobili previsti nella lettera a): musei, archivi, biblioteche, scuole associazioni attività di istituzioni culturali, politiche e religiose e palestre e non a quelli in cui si svolge attività commerciali.

16. Deduce che, ove diversamente interpretato, il Regolamento sarebbe illegittimo e da disapplicarsi perchè in contrasto con il D.Lgs. n. 507 del 1993,art. 68.

17. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR omesso ogni valutazione del motivo di censura formulato nell’atto di appello, con il quale era stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68.

Esame dei motivi.

18. Il primo ed il secondo motivo presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

19. Essi sono inammissibili nella parte in cui prospettano la violazione e la falsa applicazione del Regolamento Comunale e, in via subordinata, la illegittimità del medesimo, atteso che non ne riportano l’integrale contenuto, ma solo alcune parti, e nemmeno ne precisano la sede di produzione.

20. Va osservato che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di un regolamento o di una delibera comunale, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio “iura novit curia”, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 12547/2016, 2014/1391, 12786/2006, 2006/18661).

21. I motivi in esame sono infondati nella parte in cui denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68.

22. L’art. 68 al comma 1 stabilisce che, per l’applicazione della tassa, i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento, il quale deve contenere, tra l’altro, la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria (lett. a); l’art. 68 cit., al comma 2 stabilisce che l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima gruppi di attività o di utilizzazione fra cui sono compresi (lett. e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, odi commercio al dettaglio di beni non deperibili.

23. Orbene, ad avviso della Corte è proprio tale previsione che rende, sul punto relativo alla avvenuta individuazione della tariffa da applicare agli immobili destinati a deposito, corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale, nella parte in cui ha ritenuto che i magazzini ed i depositi sono aree operative,al pari di quelle dei locali destinati alla vendita perchè strumentali all’attività commerciale e perchè producono rifiuti omogeni a quelli prodotti nell’esercizio dell’attività commerciale.

24. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi, più volte affermati da questa Corte, secondo cui, ai sensi del D.Lgs. n. 507, art. 62, comma 2, la condizione di impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali (Cass. 19720/2010).

25. Questa Corte ha anche precisato che la situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre di rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente – e cioè in modo permanentemente non modificabile – insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.

26. Con specifico riferimento ai locali destinati a deposito o magazzino è stato, poi, ripetutamente affermato che “i magazzini, qualora siano destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno perciò riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita” (Cass. 3543/2012, 3543/2012 19720/2010, 2814/2005).

27. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la CTR avrebbe omesso ogni valutazione del motivo di censura formulato nell’atto di appello relativamente alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68.

28. La censura è inammissibile perchè la questione è deducibile non come vizio di motivazione ma come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., Ord., 329/ 2016; Cass. 13482/2014).

29. Comunque, se letto nella prospettiva di denuncia di omessa pronuncia, il motivo è infondato perchè la Commissione Regionale, come già rilevato nel punto 3 di questa sentenza, ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado avendo ritenuto che, contrariamente all’assunto del contribuente, che il Comune aveva fatto corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507 del 1993, e del Regolamento approvato con la Delib. 25 maggio 2008, n. 16.

30. Se riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il motivo è inammissibile perchè verte su una questione di mero diritto (e non su una questione di fatto), laddove il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile “ratione temporis”), può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio e non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Cass. S.U., 2008/28054).

31. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

32. Non v’è spazio per pronunzia sulle spese in quanto il Comune è rimasto intimato.

33. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2016.,

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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