Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20778 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13577/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (d’ora in poi detta Agenzia o

Ufficio o Amministrazione) in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PASTORE ENRICO e C. SNC IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA del 10.3.08, depositata il 16/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la Pastore Enrico & C. SNC per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio sul rilievo che la produzione di una semplice fotocopia dell’avviso di ricevimento dell’atto di impugnazione notificato a mezzo del servizio postale, in assenza di costituzione dell’appellato che potesse eventualmente disconoscere la conformità della copia ai sensi dell’art. 2712 c.c., non fornisse la prova certa della regolare costituzione del contraddittorio.

Con il primo motivo, la ricorrente Agenzia denuncia violazioni di legge in quanto la produzione della copia dell’avviso di ritorno, in assenza di contestazione, doveva considerarsi sufficiente a provare la regolare istituzione del contraddittorio.

La censura appare manifestamente fondata ed assorbe ogni altro motivo di ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli artt. 2712 e 2719 cod. civ., secondo cui esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest’ultima (Cass. 14438/2006)”.

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di vantazione;

– che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR di Venezia per un nuovo giudizio di merito, che tenga conto del principio di diritto affermato;

– che appare opportuno delegare il giudice del rinvio per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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