Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20778 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 02/02/2017, dep.05/09/2017),  n. 20778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15469-2015 proposto da:

RAGUSANA BOVINI DI M.M. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO TERRANOVA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1502/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata l’11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11-11-14 la Corte d’appello di Catania ha confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare proposta dalla Fallimento della ditta G.C. nei confronti della Ragusana Bovini in relazione alla vendita dell’attività commerciale di macelleria da parte della G.C. alla Ragusana Bovini.

La Ragusana Bovini propone ricorso con due motivi.

Non presenta difese l’intimato.

Il procedimento è stato trattato nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità del relatore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente solo formalmente denunzia violazione di legge,ma nella sostanza contesta gli accertamenti in fatto dei giudici di merito in ordine ai requisiti per l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare.

Il vizio di motivazione oggi denunciabile in sede di legittimità,in virtù dell’applicazione al procedimento del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza, ha limiti ben precisi che la ricorrente non ha rispettato.

A fronte di motivazione adeguata,non ha indicato il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la Corte dell’impugnazione avrebbe omesso di valutare, richiedendo nella sostanza una inammissibile valutazione di merito, con il riferimento al possesso dalla G. di quattro macellerie,all’entità degli ordini di carne fatti dalla G. alla Ragusana, alla circostanza che il prezzo pattuito per l’acquisto era superiore al prezzo di mercato.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c,, nn. 3 e 5, in ordine all’accoglimento dell’appello incidentale.

Anche tale motivo deve dichiarasi inammissibile in quanto richiede una nuova valutazione di merito, denunziando che la Corte di appello doveva dichiarare inammissibile l’appello incidentale perchè la curatela non aveva dedotto alcun elemento fattuale da cui poteva desumersi l’impossibilità di reintegrazione della garanzia patrimoniale.

Nulla per le spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il5 settembre 2017

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