Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20777 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 25182/2013, proposto da:

Agenzia dell’Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

avverso la sentenza n. 166/67/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, depositata

in data 27/08/2012;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 166/67/12, depositata il 27/08/2012, non notificata, la CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, respinse l’appello dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della CTP di Bergamo, che aveva a sua volta accolto il ricorso del contribuente, Z.G., avverso due avvisi di accertamento, per l’anno 2002 e 2003, con il quale l’Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dallo Z..

Avverso la sentenza della CTR, l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Z.G. è rimasto intimato nonostante la ritualità della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo posta come da avviso di ricevimento in atti del (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’Agenzia delle entrate, con il primo motivo di ricorso, deduce il difetto assoluto di motivazione e, comunque, di motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c.; con il secondo mezzo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, laddove l’Ufficio non ha considerato gli elementi della presunzione legale di cui al D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 21 settembre 1999.

Il primo mezzo è fondato e va accolto, restando assorbito il secondo.

La Commissione Tributaria Regionale, dopo aver riportato le motivazioni della sentenza del giudice di primo grado circa l'”assenza di specifiche repliche o di dettagliate contestazioni da parte dell’Ufficio” e dopo avere richiamato tale decisione circa il superamento, da parte del contribuente, della presunzione legale in favore dell’Ufficio, ha così motivato il rigetto dell’appello dell’Ufficio: “All’esito dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate di Bergamo, e pur potendo valutare – in termini puramente socioeconomici- che i redditi dichiarati dallo Z. appaiono francamente incompatibili con i beni di cui risulta disporre, è gioco forza prendere atto che, ad onta proprio delle considerazioni svolte dal primo giudice circa le mancate controdeduzioni alle articolate considerazioni svolte dal contribuente, l’Agenzia di Bergamo si è limitata anche in questa fase ad una ripresa assolutamente generica dell’inesistenza di errori commessi dell’Ufficio nell’applicazione della metodologia di controllo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, non provando neppure a percorrere la via di una puntuale contestazione, indicata appunto dalla commissione tributaria provinciale come necessaria a supportare l’accertamento stesso”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione per relationem della sentenza di appello e’, sì, legittima ma sempre che renda percepibili e comprensibili le ragioni della decisione, in relazione ai motivi di appello proposti; viceversa, nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza (cfr., Cass. 18/04/2017 n. 9745; Cass. 26/06/2017 n. 15884; Cass., 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018, n. 24452; Cass., 07/04/2017, n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell’appello, Cass., 10/01/2003, n. 196).

Dalla trascrizione della motivazione come riportata, si evince come il giudice di appello non ha affatto esposto l’iter logico-giuridico della sua decisione, limitandosi, da un lato, ad una generica quanto acritica condivisione della sentenza di primo grado, e dall’altro, mancando di illustrare – seppure sinteticamente – le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere i motivi di gravame. Alcun argomento motivazionale consente a questo giudice di comprendere quali siano “le articolate considerazioni svolte dal contribuente” e, per converso, con quali “generiche” controdeduzioni l’Ufficio avrebbe replicato alle contestazioni del contribuente. Egualmente, del tutto sconosciuti rimangono gli “errori commessi dell’Ufficio nella applicazione della metodologia di controllo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38”.

Nella specie, il difetto di motivazione appare ancor più evidente, considerando che sebbene la disciplina del “redditometro” introduca una presunzione legale relativa a favore dell’Amministrazione in base alla quale il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva”, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, e’/d’altro canto, dovere del giudice di merito valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (cfr. Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass., 21/10/2015, n. 21335, Cass., 20/01/2016, n. 930; sui, confini della prova contraria offerta dal contribuente per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito, Cass. n. 12889 del 2018).

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, affinché, all’esito dell’esame della controversia, enunci le ragioni della sua decisione.

La CTR in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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