Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20777 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6728-2012 proposto da:

F.LLI SANTANGELO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SAN BERNARDO 101,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONIO MARIA BERARDI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POTENZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dagli Avvocati CARMEN ELVIRA FERRI, CONCETTA MATERA, con

studio in POTENZA VIA N. SAURO PAL. DELLA MOBILITA’ (avviso postale

ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2011 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito per il ricorrente l’Avvocato TERRACCIANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Potenza, con avviso di accertamento n. 29578/2001, aveva richiesto alla società F.lli Santangelo srl il pagamento della somma di Euro 12.497,07 a titolo di ICI, oltre interessi, per l’anno di imposta (OMISSIS), in relazione a 12 fabbricati ed a 4 aree fabbricabili.

2. Respinta l’istanza di revisione in sede amministrativa, la società aveva impugnato l’atto di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, che aveva accolto il ricorso.

3. Adita in via principale dal Comune di Potenza e in via incidentale dalla società, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con la sentenza n. 21/3/2011 in data 27.1.2011, ha respinto il ricorso di primo grado.

4. La Commissione Regionale ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento perchè gli immobili, oggetto dell’imposizione ICI, incontestatamente appartenenti alla società F.lli Santangelo s.r.l., erano stati iscritti nel catasto nell’aprile (OMISSIS); ha rilevato che l’imposta era stata applicata sui fabbricati in relazione al periodo successivo all’iscrizione catastale, mentre in relazione ai primi tre mesi dell’anno (OMISSIS) la tassazione era stata applicata sull’area fabbricabile; ha ritenuto infondato l’appello incidentale.

5. Avverso detta sentenza la società F.lli Santangelo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. Ha resistito con controricorso il Comune di Potenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso.

7. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione a punti decisivi della controversia prospettati dalle parti.

8. Deduce la nullità della sentenza sul rilievo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di spiegare le ragioni della statuizione adottata.

9. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 sostenendo che il completamento dei lavori costituisce presupposto indispensabile per l’applicazione del tributo e che l’iscrizione nel catasto edilizio degli immobili i cui lavori non siano stati ultimati non è idonea a determinare l’assoggettamento al tributo.

10. Deduce che, dalle certificazioni rilasciate dai collaudatori, emergeva che i lavori di costruzione degli immobili oggetto di imposizione ICI erano stati ultimati, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), e che in pari data, le porzioni fabbricate erano state consegnate alla acquirente Regione Basilicata.

11. Assume, inoltre, di avere provato che la variazione catastale del (OMISSIS), contenente erronea indicazione della data di ultimazione del fabbricato ((OMISSIS)), aveva avuto la sola finalità di frazionare le particelle oggetto delle compravendite in corso di stipulazione e che la effettiva data di ultimazione dei lavori era quella indicata nei certificati di collaudo.

12. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), in relazione al combinato disposto degli artt. 1 e 3 stesso D.Lgs..

13. Deduce di avere trasferito alla Regione Basilicata il possesso delle porzioni di immobile individuate dalle particelle n. (OMISSIS) sb. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) e n. (OMISSIS) sub (OMISSIS), sub (OMISSIS) e sub (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) del foglio (OMISSIS), rispettivamente in data in data (OMISSIS) e in data (OMISSIS).

14. Sostiene che il combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 3 ricostruirebbero una nozione “qualificata” di possesso e che, ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari dell’esenzione, non dovrebbe farsi riferimento alla nozione di soggetto passivo dell’imposta contenuta nell’art. 3 D.Lgs. citato. E tanto sull’assunto che l’art. 7, comma 1, lett. a) includerebbe tra i soggetti passivi che godono dell’esenzione di imposta ICI lo Stato, le Regioni, i Comuni e correlerebbe il beneficio dell’esenzione al possesso, secondo la nozione di cui all’art. 1140 c.c.

Esame dei motivi.

15 Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

16. Se riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avuto riguardo alle prospettazioni difensive che denunciano nullità della sentenza perchè sarebbe stata omessa l’indicazione delle ragioni che sorreggono il “decisum”, il motivo è infondato.

17. La Commissione Tributaria Regionale, dopo avere precisato che il ricorso ha per oggetto l’impugnativa dell’ avviso di accertamento relativo ad imposta ICI per l’anno (OMISSIS), ha spiegato, sia pure sinteticamente, che la pretesa impositiva contenuta nell’avviso di accertamento era fondata perchè era incontestato che gli immobili gravati dall’imposta appartenevano alla società Fratelli Santangelo srl, precisando che il Comune aveva domandato il pagamento dell’ICI per i fabbricati solo in relazione al periodo successivo alla iscrizione al catasto (avvenuta nell’aprile (OMISSIS)) e che in relazione ai mesi precedenti dell’anno (OMISSIS) l’imposta era stata applicata sull’era fabbricabile.,

18. Va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione e le ragioni della medesima. (Cass. n. 1170 del 2004; Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 6683 del 2009; Ord. 920/2015).

19. Il motivo è inammissibile ove la censura si ritenga riferibile al vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oggetto, di esplicito richiamo nella rubrica del motivo in esame.

20. Il motivo, infatti, in difformità rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (nel testo applicabile ratione temporis perchè la sentenza è stata pubblicata il 27.1.2011), nella lettura datane dalle numerose pronunzie di questa Corte (ex plurimis, SSUU. 28547/2008,7161/2010; Cass. 20535/2009, 29/2010, 17602/2011, 124/2013, 6122/2014, 21152/2014), non esplicita i fatti controversi e decisivi rispetto ai quali si sarebbe consumato il vizio motivazionale imputato alla sentenza, nè chiarisce quali siano le argomentazioni motivazionali tra loro incoerenti ovvero illogiche.

21. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

22. Quanto al secondo motivo va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, l’iscrizione di un’unità immobiliare nel catasto edilizio rappresenta di per sè presupposto sufficiente per l’assoggettamento di un bene all’imposta Ici (cfr. Cass. nn. 8781/2015, 24924/08).

23. E’ stato, in particolare, affermato che il criterio alternativo, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sè, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta (Cass. n. 15177/2010); che, in tema di ICI, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), per fabbricato si intende, sempre e comunque, l’unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio o che presenti le condizioni di iscrivibilità (tra le tante Cass n. 5372/2009, 24924/2008); che non è essenziale, ai fini della utilizzazione, il rilascio del certificato di abitabilità, il quale non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta.

24. La società ricorrente non nega, ma conferma nel ricorso, l’esistenza di una denuncia catastale in data (OMISSIS) e si limita a negarne l’efficacia ai fini dell’assoggettamento al tributo rivendicato dal Comune con l’avviso di accertamento opposto. Fa, anzi, riferimento ad un atto di variazione catastale, risalente all’aprile (OMISSIS), che postula l’effettività della precedente iscrizione.

25. Quanto al terzo motivo, Va osservato che è pur vero, come sostenuto dal ricorrente, che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, prevede quale presupposto dell’imposta in esame “il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli”, ma all’art. 3 lo stesso D.Lgs., nell’elencare i soggetti passivi dell’I.C.I., fa riferimento “al proprietario degli immobili indicati nell’art. 1, comma 2” e, all’art. 5, fa espresso riferimento ai fabbricati iscritti in catasto, ove rilevano i soli titolari di diritti reali.

26. La norma considera soggetti passivi dell’imposta sempre e solo il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile gravato, e, pertanto, deve escludersi che il mero esercizio di un potere di fatto sull’immobile possa determinare la traslazione dell’obbligazione dal lato passivo (Cass. 25498/2015, 14420/2010, 6192/2007).

27. D’altra parte, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 12 aprile 1996, ha giudicato inammissibili le eccezioni di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 6 e 7, rilevando che tale imposta è conformata come imposta patrimoniale, è dovuta In misura predeterminata e non è basata su indici di produttività. La patrimonialità, invero, si desume dal D.Lgs. n. 504 del 1992, comma 1, art. 3, laddove lo stesso dispone che soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

28. La Commissione Tributaria Regionale ha correttamente ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento, avendo rilevato che non sussisteva contestazione in merito alla titolarità della società del diritto di proprietà sui fabbricati oggetto di imposizione ICI anno (OMISSIS), e sul punto la sentenza non è stata oggetto di alcuna censura.

29. La società, d’altra parte, non ha mai negato e non nega oggi (cfr. ricorso pg. 10, 1^ e 3^ capoverso; pg. 12 1^ capoverso) di essere proprietaria degli immobili ma si è limitata a dedurre di avere ceduto alla Regione Basilicata, promissaria acquirente dei fabbricati in corso di realizzazione, il possesso delle porzioni immobiliari in data (OMISSIS) ed in data (OMISSIS).

30. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

31. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

condanna la ricorrente alla refusione in favore del Comune di Potenza delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese generali forfettarie, nella misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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