Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20777 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13335/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (d’ora in poi detta Agenzia o

Ufficio o Amministrazione), in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

OSMIAN REALIZZAZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, P.M. in

qualità di socio liquidatore della Osmian Realizzazioni Srl;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 27.1.09, depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto un accertamento fiscale basato sugli studi di settore.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per totale carenza di motivazione.

Il motivo è manifestamente fondato ed assorbe gli altri. Infatti, la motivazione dei giudici di appello si risolve nella seguente tautologia: la CTR ritiene infondati i motivi di impugnazione proposti dall’Appellante e meritevole di confermare (sic) la sentenza di primo grado per le ragioni svolte dai primi Giudici. Un tipico esempio di motivazione che non motiva nulla, che, a parti invertite, potrebbe legittimare anche la decisione opposta. Trattasi di motivazione inesistente, in relazione alla quale diviene problematico anche parlare di cassazione: cassazione di una motivazione che non c’è”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c. , comma 3;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, altra sezione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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