Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20777 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 02/02/2017, dep.05/09/2017),  n. 20777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15393-2015 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell’avvocato STEFANO OLIVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE MOGAVERO;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 590/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

19/03/2014, depositata il 05/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Doti ARMANO ULIANA.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

S.D. propone ricorso con tre articolati motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 5-4-2014 emessa in sede di rinvio dalla cassazione.

Si difende con controricorso la Unipol Assicurazioni s.p.a, incorporante la Milano Assicurazioni, e presenta successiva memoria.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.D. ha riportato danni quale trasportata sull’autovettura del marito A.F. ed ha citato in giudizio per ottenere il risarcimento sia il marito che la compagnia assicuratrice dell’autovettura.

In primo grado ed in secondo grado S.D. ha ottenuto la pronunzia di condanna al risarcimento del danno, nella misura di Euro 179.757,69,solo nei confronti del marito A.D..

A seguito di impugnazione,la Cassazione ha affermato l’estensione della garanzia assicurativa anche ai trasportati; cassando la sentenza di appello con rinvio per estendere la condanna al a compagnia assicuratrice.

La Corte d’appello ha affermato che, in ottemperanza del principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di legittimità, andava pronunziata la condanna della Milano Assicurazioni, in solido con A.D., al pagamento in favore di S.D., trasportata sull’autovettura condotta dal marito della somma di Euro 179.757,69, ma ha ritenuto che fosse introduzione di una domanda nuova quella per ottenere l’aggravamento del danno subito. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile questa domanda perchè nuova che avrebbe comportato la condanna della Milano assicurazioni, ora Unipol, ad una somma maggiore di quella che era stata l’oggetto della causa del giudizio di cassazione.

2. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5.

Sostiene la ricorrente che il thema decidendum è rimasto immutato, vale a dire la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla S. nei confronti dell’assicurazione Milano e dell’ A. in solido.

3. Il motivo è infondato.

Infatti dalla lettura dell’atto di appello, come riportato in ricorso, risulta che l’impugnazione della S. ha riguardato solo l’estensione alla compagnia assicurativa della condanna al risarcimento,in solido col marito A..

Non si fa alcuna riferimento ad un eventuale aggravamento degli esiti della malattia.

Di conseguenza sull’entità del danno si è formato il giudicato già dalla prima sentenza di appello, non essendo ricavabile dalla richiesta di condanna in solido una domanda di aumento del risarcimento.

La Corte di appello ha correttamente valutato l’oggetto del rinvio proveniente dalla cassazione, ritenendo domanda nuova la richiesta di maggiorazione della misura del risarcimento.

4. Il profilo della censura di vizio di motivazione è inammissibile in quanto al procedimento si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed il motivo come formulato non rispetta il nuovo modello di vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità.

5. Il secondo motivo di ricorso relativo ai documenti medici comprovanti l’aggravamento degli esiti è assorbito dal rigetto del primo motivo.

6. Con il terzo motivo si denunzia la errata compensazione delle spese processuali.

Tenendo conto delle norme applicabili al processo in virtù della data di inizio dello stesso,avvenuto con citazione del 4.3.96, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile “ratione temporis” (prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a)) la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito.

7. La sentenza contiene un adeguato supporto motivazionale con il riferimento alle modifiche giurisprudenziali e normative in ordine all’oggetto del contenzioso,al rigetto delle ulteriori pretese della S., alla acquiescenza della compagniaa assicuratrice alla sentenza di cassazione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna IA ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.800,00,di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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