Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20776 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13330/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (d’ora in poi detta

Amministrazione o Ufficio o Amministrazione) in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO SERVIZI VIGILANZA (OMISSIS) in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo

studio dell’avvocato PIZZONIA Giuseppe, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ZOPPINI GIANCARLO, RUSSO CORVACE GIUSEPPE,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 14.3.08, depositata il 16/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giuseppe Russo Corvace che

si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Osserva:

La controversia ha ad oggetto la legittimità del silenzio rifiuto formatosi a seguito della istanza di rimborso dell’Iva dell’odierno resistente, in relazione alle operazioni concernenti autoveicoli utilizzati tramite contratti di noleggio, nel periodo ottobre 2003- settembre 2005.

L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza indicata in oggetto sulla base di quattro motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

Con il primo motivo, l’Agenzia denuncia la violazione delle norme che disciplinano l’obbligo della motivazione. Il motivo è manifestamente fondato ed assorbe ogni altra censura.

La motivazione in diritto della sentenza impugnata si risolve nella totale ed acritica adesione alla decisione di primo grado senza alcuna autonoma elaborazione. Ne deriva che il giudizio di appello è tamquam non esset. “La Commissione – scrive, infatti, la CTR – ritiene che bene si sono pronunciati i Giudici di 1^ grado, in particolare per quanto riguarda il richiamo alle direttive contenute nella stessa direttiva (?) della Corte di giustizia Europea, peraltro abbondantemente richiamate nella sentenza impugnata”.

Le eccezioni di genericità delle censure, formulata dalla parte contro ricorrente, è infondata, sia perchè i quesiti evidenziano le peculiarità della fattispecie, sia perchè dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che l’ufficio aveva eccepito che la richiesta di rimborso del consorzio era basata su circostanze non documentate e, sul punto, nulla dice la CTR. La relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3, le parti non hanno depositato memorie e la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione.

Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CTR della Lombardia per un nuovo giudizio di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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