Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20776 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 02/02/2017, dep.05/09/2017),  n. 20776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15260-2015 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

MAMBELLA;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2368/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Forlì, con sentenza del 21-11-14, nell’accogliere l’appello proposto da B.S. di risarcimento del danno nei confronti di S.D., per il furto di alcuni gioielli, nulla ha disposto sulle spese processuali del giudizio di appello, stante la contumacia dell’appellata.

Propone ricorso sulle spese B.S. denunziando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ed affermando che la contumacia non impedisce la condanna alle spese.

La ricorrente ha depositato successiva memoria.

Il procedimento è stato trattato nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta del relatore di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La ricorrente è risultata vittoriosa nel giudizio di appello ed ha diritto da parte della soccombente al rimborso delle spese processuali che ha sostenuto per vedere soddisfatte le sue ragioni. La circostanza che la parte soccombente sia rimasta contumace non giustifica l’omissione di pronunzia da parte del giudice di appello sulle spese sostenute dall’appellante per ottenere il risarcimento del danno.

La contumacia della parte nel processo è un fatto neutro che non esonera l’attore dell’assolvere a tutti gli oneri difensivi e probatori a suo carico con il conseguente esborso di spese processuali.

La sentenza impugnata va cassata e questa Corte, potendo decidere ne merito,condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di appello come liquidate in dispositivo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna S.D. al pagamento in favore di B.S. delle spese processuali del giudizio di appello liquidate in Euro 2000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge,oltre le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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