Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20775 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20775 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 13170-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VENUS CORPORATION SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
TORINO VIA VINCENZO GIOBERTI 25/25D (avviso postale)
presso lo studio dell’Avvocato MAROTTA SALVATORE che
lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 11/09/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 17/2010 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 25/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto sulla questione dell’inammissibilità, nel
merito accoglimento del ricorso.

MELONI;

Svolgimento del processo

A seguito di un controllo effettuato dal Nucleo di

Entrate Ufficio di Torino 2 procedeva alla notifica
di avviso di accertamento relativo all’anno
d’imposta 2001 alla società Venus Corporation srl
in relazione al recupero dell’IVA indebitamente
detratta relativa ad operazioni effettuate con
società sanremesi per le quali non erano state
rinvenute le relative fatture e non era stata
emessa autofattura.
L’Ufficio contestava le indebite detrazioni IVA in
violazione dell’art. 19 DPR 633/72 per acquisto di
beni non inerenti all’attività di commercio
all’ingrosso di abbigliamento (tv color, tappeti
orientali, lettore dvd) e l’omessa fatturazione di

Polizia Tributaria di Torino l’Agenzia delle

acquisti da non residenti, in violazione dell’art.
17 comma 3 DPR 633/72, in quanto le fatture, pur
annotate nel registro vendite-acquisti, non erano
state rinvenute e la ditta non aveva proceduto ad
autofatturazione.

1

tA–

La

società

Venus

Corporation

srl

presentava ricorso avverso l’avviso di accertamento
alla Commissione Tributaria provinciale di Torino
la quale accoglieva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle

Piemonte con sentenza nr.17/27/10 depositata in
data 25/3/2010, confermava la sentenza di primo
grado sul presupposto che le operazioni erano state
registrate correttamente nei libri contabili e
pertanto non era giustificata la pretesa
dell’Ufficio di autofatturazione delle operazioni
effettuate. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte ha proposto
ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con
un motivo ed ha resistito Venus Corporation srl con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di ricorso la

Entrate, la Commissione tributaria regionale del

ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.17
comma 3 DPR 633/1972, art.6 comma 9 bis D.Lgs.
471 del 18 dicembre 1997 in riferimento all’art.
360 n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto che non
fosse necessario emettere autofattura in
2

r

presenza di regolare

annotazione

nei

registri IVA acquisti e vendite pur non essendo
state prodotte le fatture in originale.
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere
respinto. Risulta infatti del tutto condivisibile

alla ingiustificata pretesa dell’Ufficio di auto
fatturazione, pur in presenza di regolare
registrazione delle operazioni da parte del
contribuente nei libri contabili. Nella
fattispecie, infatti, il contribuente ha assolto
agli obblighi formali di annotazione delle fatture
nei registri acquisti e vendite e pertanto in
presenza di fatture originali, pur non rinvenute,
non è necessaria l’autofatturazione.
In materia di autofatturazione è opportuno
richiamare l’orientamente più volte espresso da
questa Corte secondo la quale, nel meccanismo del
reverse change, l’inosservanza da parte del

quanto affermato dai giudici di merito in ordine

contribuente delle formalità prescritte dalla
normativa nazionale, ossia dell’obbligo di emettere
autofattura, non può privarlo del suo diritto a
detrazione, giacché il principio di neutralità
fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte
sia accordata se gli obblighi sostanziali siano
stati soddisfatti, anche se taluni obblighi formali
3

r

siano

omessi

dai

soggetti

passivi

(essendo tali, in presenza di reverse change,
cessionari o committenti): in tal senso, Corte di
giustizia UE, sent. 8.5.2008, in cause riunite C95/07, C-96/07 le cui massime, per quanto

parte di un soggetto passivo delle formalità
imposte da uno Stato membro in applicazione
dell’art. 18, n. 1, lett. d), della sesta direttiva
non può privarlo del suo diritto a detrazione posto
che, in forza del principio di neutralità fiscale,
la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a
monte deve essere accordata se gli obblighi
sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni
obblighi formali sono stati omessi dai soggetti
passivi”; “I provvedimenti adottati dagli Stati
membri affinché i soggetti passivi assolvano agli
obblighi di dichiarazione e di pagamento o agli
altri obblighi che essi ritengano necessari ad
assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad
evitare le frodi, non possono essere utilizzati in
modo tale da rimettere sistematicamente in
questione il diritto alla detrazione dell’imposta
sul valore aggiunto. Orbene, una prassi di
rettifica

e

di

accertamento

che

sanziona

l’inosservanza, ad opera del soggetto passivo,

4

interessa, sono le seguenti: “L’inosservanza da

degli

obblighi

contabili

e

di

dichiarazione con un diniego del diritto a
detrazione, eccede chiaramente quanto necessario
per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto
adempimento di tali obblighi ai sensi dell’art. 22,

comunitario non vieta agli Stati membri di
irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione
pecuniaria proporzionata alla gravità
dell’infrazione,

allo

scopo

di

sanzionare

l’inosservanza dei detti obblighi”.
Conseguentemente, secondo Cass. V sezione nr. 10819
del 5/5/2010 “qualora risulti che nel caso
concreto furono adempiuti (sia pure in modo
formalmente irregolare) gli obblighi sostanziali di
assunzione del debito IVA, mediante annotazione
della fattura nel registro degli acquisti, deve
essere quindi riconosciuto il diritto alla
detrazione e la contribuente non sarà tenuta a
versare alcuna somma all’erario a titolo d’imposta

n. 7, della sesta direttiva, posto che il diritto

quale effetto dell’accertamento. In secondo luogo,
qualora gli obblighi sostanziali siano stati
assolti, sia pure in forma irregolare (non secondo
il meccanismo dell’inversione contabile), la
sanzione è dovuta nella misura stabilita, per tale
ipotesi, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art.

5

9-1,

ENTE D,”. ‘,-t7,.”:,(7?sT;tAzIoNE
Ai SENSI D1-1,
N. 131 Tik13.

6, comma 9 bis, norma

introdotta

– N. 5

MATERIA TRIBISIAMA,
dalla

L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 155,
entrata in vigore il 1.1.2008, applicabile al caso
in esame, in virtù del principio di legalità di
cui alla disposizione contenuta nel D.Lgs. 18

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
proposto e l’Agenzia delle Entrate soccombente deve
essere condannata alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto e condanna l’Agenzia
delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio
che si liquidano in 2.500,00 complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 30/4/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3″.

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