Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20775 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11340/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati, in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ SOVEDI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato SANINO MARIO, rappresentata e difesa dagli

avvocati AMBROSCA Raffaele, DI DOMENICO ANTONIO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 22.10.08, depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Letto il controricorso;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto il rigetto dell’istanza di condono presentata dalla SO.VE.DI srl ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.

CTP e CTR hanno ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate, la quale ricorre oggi per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi.

La società resiste con controricorso.

Il ricorso non può trovare accoglimento per la inammissibilità dei singoli motivi.

Con il primo ed il terzo motivo la ricorrente Agenzia denuncia vizi di motivazione, ma non formula poi i necessari quesiti-sintesi richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (v.

Cass. 2652/2008).

Con il terzo motivo, denunciando la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 1, l’Agenzia pone alla Corte un quesito di diritto che presuppone accertati fatti che invece non sono pacifici e, quindi, si risolve in una censura che attiene al merito e perciò inammissibile. Il quesito è prospettato, testualmente, nei seguenti termini: “se violi la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3 bis, quella sentenza della CTR come quella in esame che abbia considerato come errore scusabile un insufficiente versamento per un richiesto condono, invece di considerarlo una vera e propria violazione di legge, che rende la dichiarazione di condono non valida, in quanto fondata su dati non conformi all’originale dichiarazione relativa alla annualità in esame. In sostanza, il problema è se, nella specie, il versamento insufficiente sia o non sia frutto di un mero errore e se la tesi del mero errore sia verosimile in presenza di una dichiarazione di condono difforme dalla relativa dichiarazione annuale. Si tratta evidentemente di una questione di fatto e non di diritto. Non si può affermare in linea di principio che ogni volta che il versamento sia inferiore a quello dovuto perchè c’è una difformità delle dichiarazioni a monte, tale difformità, dalla quale discende l’insufficiente versamento, non possa mai essere frutto di un mero errore. L’accertamento dell’errore importa una indagine di fatto che può essere diversa da caso a caso a seconda degli elementi che vengono evidenziati per dimostrare l’errore. E’ certo che non si tratta di un errore di diritto e, quindi, il motivo è inammissibile”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi dì valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, che liquida in complessivi Euro mille, di cui Euro novecento per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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