Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20774 del 11/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20774 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 11/09/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21730 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
ricorrentecontro
Treibacher Schleifmittel s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli
avvocati Emilio Zecca ed Eugenio Briguglio, con i

RG n. 21730/10

Angel

erritIO – C ensore

Pagina 2 di 5

quali domicilia in Roma, alla via Germanico, n. 146, presso lo studio dell’avv.
Ernesto Mocci
-controricorrente e ricorrente incidentale
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, sezione 33°, depositata in data 17 giugno 2009, numero 35/33/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9 aprile 2013

dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Letizia Guida e per la
società l’avv. Eugenio Briguglio;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del
ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale
Fatto
Oggetti del contendere sono due avvisi di accertamento di imposta sul valore
aggiunto per gli anni 2000 e 2001, con i quali si recuperarono a tassazione
importi relativi a prestazioni ricevute dalla società contribuente dalla propria
capogruppo non residente, per le quali la società non aveva proceduto ad
autofatturazione ed in relazione alle quali, per conseguenza, non era possibile,
secondo l’Agenzia delle entrate, esercitare alcuna detrazione di iva; gli avvisi di
accertamento contemplavano altresì sanzioni ed interessi.
La società impugnò gli avvisi, sostenendo che le omesse autofatturazioni
erano prive d’incidenza sul debito d’imposta, in quanto l’iva non versata era
soggetta a detrazione, aggiungendo di aver proposto una dichiarazione
integrativa a norma della legge numero 289 del 2002.
La commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la
commissione tributaria regionale ha confermato, escludendo qualsivoglia attività
evasiva e comunque affermando il rilievo meramente formale
del!’ auto fatturazi one.

RG n.21730/10

Angeli

Penrino estensore

2

Pagina 3 di 5

Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza,
limitando il ricorso al solo profilo concernente le sanzioni, affidando il ricorso a
due motivi.
La società replica con controricorso e spiega ricorso incidentale, affidato a
quattro motivi.
Diritto

/.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché
strettamente avvinti, l’Agenzia delle entrate lamenta, in entrambi i casi ex
articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c.:
– la violazione e falsa applicazione del 10 comma dell’articolo 6 del decreto
legislativo numero 471 del 1997, sostenendo che, seppure non è più dovuta l’Iva
a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa
Ecotrade, restano comunque dovute le sanzioni -primo motivo;
-la violazione e falsa applicazione del comma 5bis dell’articolo 6 del decreto
legislativo numero 472 del 1997 nonché del primo comma dell’articolo 6 del
decreto legislativo numero 471 del 1997, escludendo che l’omessa fatturazione
di prestazioni eseguite da soggetto non residente integri gli estremi di una
violazione meramente formale —secondo motivo.
***
2.-Va rilevato che la sentenza impugnata, con accertamento in questa sede
insindacabile quanto ai profili di fatto, ha acclarato che <M4.46
N. 131 TAB, ALL. – N. 5
Mffital,A TkISUTAJUA

Pagina 5 di 5

di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito,
ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa
indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state
oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da

conforme, Cass., sez.un., 6 marzo 2009, n. 5456; Cass., ord. 23 dicembre 2012,
n. 23548); quando dette questioni abbiano invece già formato oggetto della
pronuncia impugnata, come nel caso in esame, il loro esame presuppone che la
relativa impugnazione sia ammissibile, ma, per risultare tale, essa deve essere
sorretta da un adeguato interesse della parte, riscontrabile solo nel caso in cui
il ricorso principale si mostri fondato (vedi, espressamente in termini, anche
Cass. 25 novembre 2011, n. 24912 e, da ultimo, Cass., sez.un., 25 marzo 2013,
n. 7381).

5. -Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
per questi motivi
La Corte
-rigetta il ricorso principale;
-dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
-condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese, liquidate in Curo
6200,00 per compensi, oltre Curo 200,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.

parte del giudice di merito>> (Cass., sez. un., 4 novembre 2009, n. 23318;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA