Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20774 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10556/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
GRANDI MAGAZZINI EMME SAS in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49,
presso lo studio dell’avvocato RICCIONI ALESSANDRO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PERNA Fiorella, giusta mandato in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di CATANZARO del 13.3.08, depositata il 10/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:
“La controversia ha ad oggetto un avviso di rettifica Iva relativo all’anno 1997.
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Grandi Magazzini EMME sas per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe sulla base di un solo motivo, lamentando, sostanzialmente, la totale carenza di motivazione della decisione dei giudici di appello.
Il ricorso appare manifestamente fondato. La motivazione in diritto, stilata dalla CTR, è un tipico esempio di motivazione apparente, buona per decidere qualsiasi controversia sia in senso positivo sia in senso negativo (aggiungendo semplicemente un non). Scrivono, infatti i giudici di appello, le varie eccezioni e deduzioni -…- esposti nell’atto di appello, risultano ampiamente chiariti dal giudice di prime cure che, con idonea motivazione, ha ritenuto valide le ragioni della società. Nessun altra indicazione fornisce lumi sul ragionamento fatto dai giudici di merito. Avrebbero potuto accogliere l’appello scrivendo, con la stessa disinvoltura che le varie eccezioni e deduzioni non erano state adeguatamente esaminate dalla CTP. In entrambi i casi la motivazione non motiva nulla. Nè si pone un problema di autosufficienza del ricorso odierno, in quanto dalla narrativa della stessa sentenza impugnata risultano elencati i vari problemi posti dall’ufficio in relazione ai quali non c’è risposta”;
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR per la decisione di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011