Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20773 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20773 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 11/09/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 3220 del ruolo generale
dell’anno 2009, proposto
da
JTB ITALY s.r.1.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, alla
via Ruggero Fauro, n. 102, presso lo studio del proprio
difensore e procuratore avv. Italo Romagnoli, giusta
procura speciale a margine del ricorso
ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
Numero 3220/09 R.G.

Angel

no estensore

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-controricorrente
nonché contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore
-intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9 aprile 2013
dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per la società l’avv. Italo Romagnoli e per l’Agenzia delle entrate
l’avvocato dello Stato Letizia Guida;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto nei
confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e per il rigetto di quello
proposto nei confronti dell’Agenzia
Fatto
Oggetto del contendere è un avviso di accertamento col quale l’ufficio ha
rettificato la dichiarazione Iva della società relativa all’anno 2003, accertando
una maggiore imposta ed irrogando sanzioni ed interessi. La rettifica derivava,
per quanto ancora d’interesse, dal recupero a tassazione di prestazioni,
finalizzate allo sviluppo del turismo giapponese in Italia, che la società aveva
considerato eseguite e fruite all’estero e che, invece, l’ufficio reputava
rientrassero nell’area applicativa della deroga stabilita dalla lettera d) del quarto
comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633
del 1972, nel testo all’epoca vigente; testo, che considera compiute nel territorio
dello Stato le prestazioni ivi indicate quando sono rese a soggetti domiciliati nel
territorio o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero
e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o
residenti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità
economica europea, risultando in quanto tali imponibili.

Numero 3220/09 R.G.

Angelina-M

sore

Lazio, sezione 22°, depositata in data 18 dicembre 2007, n. 173/22/07;

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La commissione tributaria provinciale respinse il capo d’impugnazione in
questione, con sentenza che la commissione tributaria regionale ha confermato,
reputando che il meccanismo della doppia annotazione, omesso dalla società,
consente il controllo dei movimenti, che risponde ad esigenze di trasparenza e
che, nel caso in esame, non è stato possibile a cagione, appunto, dell’omissione
dell’adempimento in questione; aggiungendo che residuano dubbi sull’assenza

di debito d’imposta affermata dalla società, dovendosi ritenere <

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