Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20773 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9947/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 159/2007 della Commissione

Tributaria Regionale di PERUGIA del 29.11.07, depositata il

06/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR ha ritenuto illegittimo un accertamento notificato alla contribuente, consistente nella rettifica della dichiarazione Iva e dei redditi basata sulla sola non corrispondenza con gli studi di settore.

La ricorrente contesta la decisione dei giudici di appello, ritenendo erronea l’affermazione di principio di diritto (della inidoneità dei soli studi di settore a sorreggere l’accertamento) sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Le censure sono manifestamente infondate in quanto la decisione impugnata è in linea con quanto affermato dalle SS.UU. di questa Corte regolatrice, secondo cui “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente” (Cass. 26635/2009).

La ricorrente denuncia anche che la sentenza impugnata pur affermando il principio di diritto della insufficienza degli studi di settore sarebbe entrata nel merito dell’accertamento ritenendolo infondato.

Ma la censura appare inammissibile per carenza di interesse. L’esame del merito è ultroneo è rappresente un mero obiter”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato senza alcuna determinazione sulle spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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