Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20773 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.05/09/2017),  n. 20773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30665/2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BOANO & C. S.A.S. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ERNESTINA POLLAROLO, DIEGO DIRUTIGLIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 998/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/12/2010 R.G.N. 1286/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 2.11-20.12.2010 nr. 998/2010 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria (nr. 535 del 29.10.2009), che aveva accolto il ricorso proposto nei confronti dell’INAIL dalla società BOANO & C. sas per la restituzione dei premi versati in eccedenza negli anni 1994-1995-19961997 rispetto alla misura del 10% prevista, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nella Regione Piemonte nel novembre 1994, dal combinato disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 – L. n. 17 del 2007, art. 3 quater;

che avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato a due motivi – oltre a dedurre la violazione della disciplina europea sul divieto degli aiuti di Stato – al quale ha opposto difese la società BOANO & C. sas;

che le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che l’INAIL in questa sede ha denunziato:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -violazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1 – L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 – L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2 e 3, art. 7 bis, art. 7, comma 1 e art. 13: ha censurato la sentenza per avere esteso l’applicazione della disciplina di favore prevista dal combinato disposto delle norme richiamate in rubrica ai premi INAIL ed ha assunto che la stessa era relativa ai soli versamenti tributari;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -violazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1 – L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 – L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – D.L. n. 646 del 1994, art. 6, comma 13, art. 7, comma 1: ha impugnato la statuizione di applicabilità del beneficio anche al fine di ottenere la restituzione dei premi già spontaneamente versati (per la quota eccedente quella dovuta in base alla normativa di sostegno);

da ultimo l’INAIL ha prospettato il contrasto della legislazione nazionale rilevante in causa con la normativa dell’UNIONE EUROPEA sugli aiuti di Stato.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso, nei limiti di cui segue;

che sulla questione di causa si è già formato un consolidato orientamento di questa Corte, anche alla luce dello ius superveniens di cui alla decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015 (in G.U. U.E. del 18.2.2016), a partire dalle sentenze 17/06/2016 nr. 12603 e 30/06/2016, n. 13458, cui in questa sede va data continuità nel senso che:

– il beneficio di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, non riguarda solo i tributi ma anche i contributi previdenziali ed i premi assicurativi (come già argomentato da Cass. sez. lav. nr. 11247/2010; nr. 11133/2010); – la norma suddetta non si riferisce alle sole posizioni ancora pendenti ma determina, altresì, il diritto al rimborso di quanto già versato in misura eccedente la quota agevolata (in continuità con gli arresti sopra citati nonchè con Cass. sez. tributaria nr. 20641/20007; sez. 6, 12/06/2012, n. 9577).

– deve tuttavia applicarsi in questa sede di legittimità la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015 (atto normativo vincolante ai sensi dell’art. 288 del T.F.U.E), in quanto il ricorso in cassazione investe la interpretazione delle norme sulle quali ha inciso lo ius superveniens, al quale il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio (decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento di presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito);

– nella fattispecie di causa, in cui la controversia verte sul mancato riconoscimento del beneficio da parte dell’Ente assicurativo, non rileva quanto statuito dalla Commissione circa la assoluta impossibilità di recuperare gli aiuti concessi (con conseguente esenzione dello Stato dall’obbligo del recupero) in quanto non si tratta di aiuti concessi ma di aiuti in essere giacchè la loro concessione è sub iudice;

– secondo la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, le agevolazioni previste dalla L. n. 350 del 2003, pur realizzando aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del T.F.U.E. incompatibili con il mercato interno, possono essere tuttavia accordate a livello individuale in due ipotesi, tra loro alternative:

1) qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE “de minimis” applicabile (nella specie, regolamento n. 1407 del 2013 e 717/2014 per i settori della pesca ed acquacoltura); a tale ipotesi va naturalmente aggiunta quella in cui l’aiuto rientri in un altro regolamento di esenzione (art. 3 della decisione della Commissione Europea);

2) qualora l’aiuto possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, del T.F.U.E.;

che lo ius supervenies impone un accertamento di fatto sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice – che si individua nella Corte d’appello di Torino in diversa composizione – affinchè provveda alla applicazione dello ius superveniens accertando:

– in primo luogo, l’eventuale ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis o di altro regolamento di esenzione- la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio (arg. ex Cass. n. 6756 del 2012) – tenendo conto, in particolare, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 107 T.F.U.E. può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (arg. ex Cass. n. 11228 del 2011);

– nel caso in cui la prova dei presupposti per l’applicabilità del regolamento de minimis non venga fornita, la compatibilità con il mercato interno del beneficio costituente aiuto di Stato ex art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, e dunque, da un lato, quale sia stato l’importo del danno diretto subito dall’impresa per effetto dell’alluvione, da accertare a livello della stessa impresa, e dall’altro, nell’ambito del danno così individuato, quale importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione), dovendo, in particolare, tenersi conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi e contributi previdenziali; all’esito delle predette verifiche l’aiuto oggetto dell’attuale controversia potrà essere riconosciuto nei limiti della compensazione del danno residuo;

che in sede di rinvio sarà consentita la esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (Cass. sez. lav. sent. Nr. 13458/2016) dovendo l’impresa allegare (prima) e dimostrare (poi) la ricorrenza delle condizioni per la legittimità dell’aiuto rese necessarie soltanto da una normativa sopravvenuta in corso di causa;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

 

Provvedendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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