Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20772 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20772 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 11/09/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 3219 del ruolo generale
dell’anno 2009, proposto
da
JTB ITALY s.r.l.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, alla
via Ruggero Fauro, n. 102, presso lo studio del proprio
difensore e procuratore avv. Italo Romagnoli, giusta
procura speciale a margine del ricorso
ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
Numero 3219/09 R.G.

Angelina-

estensore

Pagina 2 tis 5

-controricorrente
nonché contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore
-intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9 aprile 2013
dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per la società l’avv. Italo Romagnoli e per l’Agenzia delle entrate
l’avvocato dello Stato Letizia Guida;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto nei
confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e per il rigetto di quello
proposto nei confronti dell’Agenzia
Fatto
Oggetto del contendere è un avviso di accertamento col quale l’ufficio ha
rettificato la dichiarazione Iva della società relativa all’anno 2001, accertando
una maggiore imposta ed irrogando sanzioni ed interessi. La rettifica derivava,
per quanto ancora d’interesse, dal recupero a tassazione di prestazioni,
finalizzate allo sviluppo del turismo giapponese in Italia, che la società aveva
considerato eseguite e fruite all’estero e che, invece, l’ufficio reputava
rientrassero nell’area applicativa della deroga stabilita dalla lettera d) del quarto
comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633
del 1972, nel testo all’epoca vigente; testo, che considera compiute nel territorio
dello Stato le prestazioni ivi indicate quando sono rese a soggetti domiciliati nel
territorio o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero
e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o
residenti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità
economica europea, risultando in quanto tali imponibili.

Numero 32 19/09 R.G.

Angelina-M

stensore

Lazio, sezione 22°, depositata in data 18 dicembre 2007, n. 172/22/07;

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La commissione tributaria provinciale respinse il capo d’impugnazione in
questione, con sentenza che la commissione tributaria regionale ha confermato,
reputando che il meccanismo della doppia annotazione, omesso dalla società,
consente il controllo dei movimenti, che risponde ad esigenze di trasparenza e
che, nel caso in esame, non è stato possibile a cagione, appunto, dell’omissione
dell’adempimento in questione; aggiungendo che residuano dubbi sull’assenza

di debito d’imposta affermata dalla società, dovendosi ritenere <> e considerando, comunque, che la società non ha provato il
luogo di utilizzazione in Paesi fuori dalla Comunità delle prestazioni in
questione.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a due motivi.
L’Agenzia delle entrate replica con controricorso, mentre il Ministero non
spiega difese.
Le parti costituite depositano entrambe memoria ex articolo 378 del codice
di procedura civile.
Diritto
/.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui
evoca in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo
alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito
del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’articolo 57, 10 comma, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i
“poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’economia e delle
finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle
Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto
passivamente legittimato è l’Agenzia delle entrate e la controversia non si può

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Angelina-M

nsore

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instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177;
Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19
gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n.
13149).

2.-11 ricorso è inammissibile.
I due motivi di ricorso proposti, difatti, investono soltanto una delle

autonome rationes decidendi che sorreggono la sentenza, ossia quella
concernente la rilevanza della doppia annotazione delle fatture nei registri ai fini
iva:
-col primo motivo, proposto ex articolo 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., la
ricorrente si duole della insufficienza e della contraddittorietà della motivazione
della sentenza impugnata, là dove non ha considerato che nel caso in esame non
è stata operata alcuna detrazione d’imposta, di guisa che l’omissione della
doppia annotazione di autofatturazione è del tutto irrilevante;
-col secondo motivo, proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c.,
la società denuncia la violazione dell’articolo 10, 3 0 comma, dello statuto del
contribuente, dell’articolo 6, comma 5bis, del decreto legislativo numero 47e del
1997, in relazione agli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993,
convertito dalla legge 427 del 1993 e dell’articolo 5, 4 0 comma, del decreto
legislativo numero 471 del 1997, sostenendo che l’omessa autofatturazione
relativa ad operazioni intracomunitarie, non comportando evasione di iva, non
consente l’irrogazione di sanzioni.
3.-Nessuno dei due motivi, dunque, investe le due ulteriori rationes
decidendi della sentenza, consistenti, per un verso, nell’affermazione che la
contabilità della società comprendeva anche altre operazioni e, soprattutto, per
altro verso, nell’affermazione della mancanza di prova del luogo di utilizzazione
in Paesi fuori dalla Comunità delle prestazioni in questione.
2. /.-Va richiamato sul punto il consolidato orientamento della Corte,
secondo il quale, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni,

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Angelina-P(p)estensore

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MENTE DÀ REGIST1k A7IONE
Al SENSI DEL ft
N. 131

_

5

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MATf,i4LA TRIBUTAMA

distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente
sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di
esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la
quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non
potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio

novembre 2011, n. 22753; in termini, tra le altre, Cass. 11 febbraio 2011, n.
3386). Hanno precisato da ultimo al riguardo le sezioni unite che il ricorso per
cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la
mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un
rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata
dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, di guisa che,
qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro
distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente
sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche
doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del
vizio di motivazione (Cass., sez.un., 29 marzo 2013, n. 7931).
4.-Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
per questi motivi
La Corte

-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società alla rifusione delle spese, liquidate in Curo 1500,00 per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.

affermato ai sensi dell’articolo 360-bis, 10 comma, c.p.c. da Cass., ord. 3

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