Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20772 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9826/2009 proposto da:

COMUNE DI PERUGIA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo

studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZETTI Luca, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (OMISSIS) in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato FRANSONI Guglielmo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverse la sentenza n. 13/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PERUGIA del 5.3.08, depositata il 20/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Luca Zetti che conferma che vi è

rinuncia con compensazione delle spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si rileva che:

– la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;

la rinuncia non risulta accettata dalla parte resistente, ma comunque evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso;

– che la rinuncia segue una pronuncia a SS.UU. (n. 3160/11) di questa Corte che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto dell’odierno contendere, per cui sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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