Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20772 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.05/09/2017),  n. 20772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30378/2011 proposto da:

F.G., C.F. (OMISSIS), L.D. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo

studio dell’avvocato ROSSELLA CINI, che li rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEA – ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E L’AMBIENTE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 580/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2011 R.G.N. 2360/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 24.1-15.2.2011 (nr. 580/2011) la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l’effetto ha rigettato le domande proposte da F.G., M.A. e L.D. nei confronti del datore di lavoro ENEA – Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (in prosieguo: ENEA), aventi ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento delle differenze sul trattamento di previdenza aziendale derivanti dall’illegittimo computo a decorrere dall’anno 1983 dei premi della polizza collettiva INA, che alimentava il fondo, sul 20% dello stipendio goduto nell’anno 1982 senza tenere conto della successiva dinamica retributiva;

che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.G. e L.D., articolato in quattro motivi, al quale ha opposto difese ENEA con controricorso;

che il ricorso non è stato notificato a ISPRA-Istituto Superiore per La Protezione e la Ricerca Ambientale;

che L.D. ha depositato atto di rinunzia al ricorso, con accettazione di ENEA;

che il difensore dei ricorrenti risulta alla attualità cancellato dall’albo dei cassazionisti.

Diritto

CONSIDERATO

che la intervenuta cancellazione del difensore dall’albo dei cassazionisti non rileva nell’attuale grado, nel quale non si applicano le cause di interruzione previste dagli artt. 292 c.p.c. e segg.;

che gli originari ricorrenti hanno denunziato in premessa l’incostituzionalità della L. 5 marzo 1982, n. 84, art. 8, posto a fondamento della decisione impugnata (norma che rimetteva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dall’ENEA) per contrasto con l’art. 39 Cost., nonchè con l’art. 2 Cost., art. 3 Cost., comma 2, artt. 16,38 e 97 Cost..

Hanno dedotto:

– con il primo motivo, violazione dell’art. 38 Cost.. Hanno censurato la affermazione in sentenza della natura retributiva del trattamento oggetto di causa, assumendone la natura previdenziale sulla base dei seguenti rilievi: all’atto della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore aveva la possibilità di vedersi riconoscere una rendita vitalizia integrativa della pensione ovvero la cessione in proprietà della polizza; il trattamento non aveva incidenza sul computo della pensione; il contratto individuale di lavoro non poneva dubbi sulla funzione previdenziale della contribuzione; gli accantonamenti non erano stati trattenuti dall’Ente datore di lavoro, ma versati ad un ente terzo, con conseguente autonomia dal rapporto di lavoro; la polizza prevedeva una partecipazione agli utili, dei quali non avevano ricevuto informazione;

– con il secondo motivo: violazione dell’art. 1419 c.c., in relazione alla L. 19 febbraio 1975, n. 70, art. 14, comma 2 ed all’art. 38 Cost., deducendo, da un canto, che il considerare legittimo il “congelamento” della base di calcolo del premio assicurativo, come disposto dall’art. 52 del CCNL, privava la previdenza in questione della sua naturale funzione e, comunque, che essi al momento della stipula del contratto individuale di lavoro avevano fatto affidamento sulla tutela previdenziale ivi prevista, subendo successivamente un pregiudizio in mancanza di compensazione;

– con il terzo motivo: violazione dell’art. 1 preleggi, giacchè l’art. 52 del CCNL, individuato dalla Corte di merito come fonte regolatrice del trattamento, violava la disposizione della L. n. 70 del 1975, art. 14, fonte normativa previdenziale di rango superiore, che aveva inteso mantenere in essere non solo il fondo di previdenza ma anche il relativo meccanismo di contribuzione;

– con il quarto motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sotto i seguenti profili: la applicabilità della L. n. 84 del 1982, art. 8, agli stipendi ed alla previdenza obbligatoria e non anche ad un negozio di natura privata, quale quello in questione; la abrogazione della suddetta norma dell’art. 8 (della L. 25 agosto 1991, n. 282, ex art. 23) nonchè della L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2 (D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ex art. 18, comma 9); la salvezza dei diritti quesiti nella successione tra contratti collettivi;

che nei confronti di L.D. deve dichiararsi la estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., stante la ritualità della rinunzia;

che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso proposto da F.G.;

che deve osservarsi in premessa come la L. 5 marzo 1982, n. 84, art. 8, comma 1, dispose che “il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall’ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base della L. 20 marzo 1975, n. 70”.

In attuazione della trascritta previsione, l’art. 52 del CCNL 31.12.1982 per il personale dell’ENEA stabilì, per quanto rileva in causa, che “i dipendenti che, alla data di entrata in vigore del presente contratto usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l’Enea, conservano il trattamento stesso nel valore maturato nell’ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa”.

La legittimazione delle parti collettive a disporre del trattamento de quo discendeva, dunque, direttamente da quanto disposto dalla L. n. 84 del 1982, citato art. 8, comma 1.

Tale assunto trova conferma nel principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunziarsi sul riparto di giurisdizione, in relazione alla natura del trattamento in questione (Cassazione civile, sez. un., 12/10/2009, n. 21556); nel citato arresto si è affermato trattarsi di prestazioni che hanno stretta inerenza sostanziale al rapporto di impiego-tale che la contribuzione non è altro che una parte della prestazione retributiva (così realizzandosi, ma per il tramite della retribuzione, la funzione previdenziale di cui all’art. 38 Cost.) – e perciò natura del tutto diversa da quella assunta dai contributi previdenziali obbligatori.

Non vi è, poi, questione di tutela dei diritti quesiti, poichè la disposizione collettiva dell’art. 52, ha previsto la conservazione del trattamento nell’importo maturato, dovendosene quindi escludere la dedotta reformatio in peius.

Da ultimo non sussiste il denunziato contrasto tra la previsione dell’art. 52 CCNL ENEA e la norma della L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2 – che disponeva la conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti del parastato (limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge) – giacchè la conservazione dei fondi di previdenza non implicava, altresì, la garanzia di mantenimento per il futuro dell’eventuale meccanismo di progressione dei versamenti a finanziamento dei fondi.

Da questo esposto deriva il rigetto delle censure mosse con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

Quanto al primo motivo, sulla questione di causa si è formato un consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis: Cass. civ., sez. lav. sentt. 14.10.2015 nr. 20721; 19.5.2015 nr. 10231; 26.3.2010 nr. 7374) nel senso che le controversie promosse da dipendenti – in servizio o in quiescenza – nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato in ordine al trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione non attengono ad un rapporto previdenziale ma sono relative a prestazioni di natura retributiva; in ogni caso, pur a volerne ammettere la natura previdenziale, non si ravviserebbe alcun contrasto con l’art. 38 Cost., poichè trattandosi di previdenza integrativa la stessa ben potrebbe essere disciplinata con accordi collettivi.

I dubbi di costituzionalità della citata disposizione della L. n. 84 del 1982, art. 8, sollevati nella premessa del ricorso appaiono manifestamente infondati, atteso che la norma viene ad inserirsi nel progressivo processo di omogeneizzazione della disciplina del lavoro pubblico con il lavoro privato – a partire dalla contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico sancita dalla L. 29 marzo 1983, n. 93 e sino alla privatizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche attuata dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 29 e successive modificazioni- la cui legittimità costituzionale è stata sancita dal Giudice delle leggi (sentenza del 16 ottobre 1997 n. 309) anche sotto il profilo della conformità agli artt. 39 e 97 Cost.;

che pertanto il ricorso deve essere respinto;

che le spese si compensano nei confronti di L.D. per la accettazione della rinunzia da parte di ENEA; per la posizione di F.G. vengono regolate secondo la soccombenza, come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il processo nei confronti di L.D..

Rigetta il ricorso proposto da F.G..

Compensa le spese nei rapporti con L.D..

Condanna F.G. al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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